La vicenda processuale
La direzione regionale delle Entrate del Lazio, sezione staccata di Rieti, respingeva la richiesta di un contribuente volta a ottenere la sospensione di una cartella esattoriale.
Il contribuente impugnava il provvedimento di diniego, chiedendone l'annullamento, dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sostenendone l'illegittimità in quanto, a suo avviso, sussistevano i presupposti per il fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile, sia con riguardo ai macroscopici errori in cui erano caduti i giudici tributari, sia per l'ammontare considerevole della somma di cui l'Amministrazione finanziaria pretendeva il pagamento, che doveva essere versata in unica rata, a fronte di una attività commerciale di attrezzature agricole, del tutto modesta.
Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 456 del 23 marzo 1998, dichiarava il difetto di giurisdizione, rientrando la controversia in esame nella diretta competenza delle commissioni tributarie.
Il contribuente proponeva appello contro tale pronuncia , evidenziando che, diversamente da quanto statuito dai primi giudici, era stato impugnato in prime cure il provvedimento amministrativo con cui era stata negata la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo con la cartella esattoriale, e che i motivi di doglianza riguardavano l'illegittimo esercizio del potere di sospensione e non già la fondatezza o meno dell'imposizione tributaria, così che si trattava di questione attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il pronunciamento
La sezione IV del Consiglio di Stato con la pronuncia in esame riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo, erroneamente negata dai giudici di prime cure.
Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada "Detto provvedimento, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, è espressione non già del potere cautelare in senso stretto, che accede alla tutela giurisdizionale completandola, bensì del potere amministrativo di autotutela proprio della pubblica amministrazione: insomma, mentre il primo appartiene effettivamente alla giurisdizione tributaria, si sostanzia in una sommaria delibazione circa la fondatezza o meno della contestazione del contribuente sulla pretesa creditoria dell'amministrazione finanziaria e si manifesta nella sospensione del provvedimento impositivo (ovverosia di quegli atti espressamente individuati ora dall'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sempreché dalla loro esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile), il secondo è atto che proviene dalla stessa amministrazione finanziaria e mira ad evitare una riscossione che sia sostanzialmente ingiusta o inopportuna, per la esistenza di fatti o circostanza che sono oggetto di esclusiva valutazione, tipicamente discrezionale, dell'amministrazione (a nulla rilevando che, eventualmente, tali fatti e circostanze possano in qualche modo coincidere con gli stessi motivi di doglianza sul corretto esercizio del potere di imposizione tributaria)".
La sentenza in esame si ispira ai principi costituzionali contenuti negli articoli 24 e 113 della Carta, per cui, stabilisce il Consiglio di Stato, "non è ammissibile che il cittadino resti privo di tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi che negano la chiesta sospensione della riscossione: poiché si è in presenza di interessi legittimi, il sindacato sui predetti provvedimenti non può che spettare al giudice amministrativo".
Si evidenzia che, conforme alla pronuncia segnalata, vi è anche la recente sentenza n. 5592/2005 depositata l'11/10/2005 dalla medesima sezione del Consiglio di Stato. In questo stesso senso si è pronunciata, in passato, anche la Corte di cassazione, in particolare, con la sentenza n. 13412/2000 della sezione V e la sentenza n. 8685/1996 delle sezioni unite, dove, proprio facendo leva sulla natura discrezionale del provvedimento di autotutela e sulla qualificazione della posizione del singolo come interesse legittimo, è stata negata la giurisdizione del giudice tributario a favore di quello amministrativo.
Le pronunce citate appaiono degne di attenzione, in quanto contrastano con l'orientamento diffuso tra i Tar, secondo cui la nuova formulazione dell'articolo 2 del Dlgs n. 546/1992, introdotta dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 448/2001, induce a ritenere appartenenti alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle decisioni dell'Amministrazione finanziaria sulle istanze di autotutela tributaria. Si ricorda che la suddetta norma prevede che "tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie ... nonché le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari ... Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti di esecuzione forzata".
Nel medesimo senso espresso dai Tar, si è pronunciata anche la recente sentenza n. 16776 del 10/08/2005 della Corte di cassazione a sezioni unite, secondo la quale la giurisdizione tributaria è divenuta nell'ambito suo proprio una "giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si controverta di uno specifico rapporto tributario o di sanzioni inflitte dagli uffici tributari", con l'ulteriore conseguenza che la giurisdizione tributaria sussista anche in ordine alle impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione di procedere ad autotutela.
In questo stesso senso, seppure non in modo esplicito, si era già pronunciata anche la sezione V della suprema Corte, con la sentenza n. 23731 del 21/12/2004, con cui veniva ammesso il ricorso al giudice tributario avvero il diniego della direzione regionale delle Entrate all'istanza del contribuente di disapplicazione delle norme antielusive ex articolo 37-bis, comma 8, Dpr 600/73.
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