E' legittimo l'avviso di rettifica, emesso nei confronti di una società, al fine di recuperare la maggiore Iva dovuta per omessa registrazione di fatture per operazioni inesistenti, poste in essere dall'amministratore di fatto. Ciò, in quanto non può escludersi la responsabilità della Srl per le violazioni fiscali commesse dall'amministratore di fatto con il tacito consenso del rappresentante legale e dei soci.
E' quanto affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 9496 dell'11 aprile 2008.
Con tale pronuncia, la Suprema corte ha accolto le ragioni dell'Amministrazione finanziaria e confermato la responsabilità della società, nonostante l'illecito fiscale fosse stato commesso da un amministratore di fatto.
In sede di giudizio di merito, la società aveva eccepito, in particolare, che non poteva essere ritenuta responsabile per fatture inesistenti, materialmente "formate" dal marito della socia di maggioranza, privo di investitura formale nella gestione della società.
I giudici di primo e secondo grado accoglievano le ragioni della Srl.
L'agenzia delle Entrate ricorreva, pertanto, innanzi alla Suprema corte, censurando l'operato della Ctr e avanzando la seguente argomentazione: le fatture fittizie erano inequivocabilmente riconducibili alla società, in quanto materialmente formate dall'effettivo dominus e amministratore di fatto della società, come riconosciuto dal rappresentante legale in sede di verifica fiscale.
La Cassazione, accogliendo le ragioni del Fisco, ha statuito che la società è fiscalmente responsabile degli illeciti fiscali commessi dall'amministratore di fatto, con l'espresso consenso del rappresentante della società.
I giudici di legittimità hanno censurato la sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ciò, in quanto, secondo il Collegio, la Ctr dapprima aveva escluso la responsabilità della società, sull'assunto che le fatture fittizie erano state emesse da un soggetto estraneo alla società medesima, convenendo che si sarebbe potuti addivenire a diversa conclusione se fosse stata fornita la prova che l'autore delle fatture false avesse operato con il consenso, sia pur tacito, degli amministratori di diritto, poi, invece, aveva riconosciuto, al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite, che "la situazione emersa dalle indagini della Guardia di Finanza era complessa e caratterizzata dall'indubbio coinvolgimento negli illeciti in parola di persone che pur frequentavano e si ingerivano, anche prive dei relativi poteri, nell'amministrazione della società".
A parere della Cassazione, si sarebbe potuto ragionevolmente giungere a una conclusione differente se fosse stata esaminata e valutata la circostanza "rilevate, decisiva e pacifica in causa" che l'autore della fatturazione di operazioni inesistenti si identificava con l'effettivo dominus e amministratore di fatto della società, come espressamente ammesso dal rappresentante legale della società nel corso delle operazioni di verifica fiscale.
Con la decisione in esame, la Suprema corte ha mutuato la figura dell'amministratore di fatto dalla giurisprudenza civilistica e penale.
Secondo tale consolidato orientamento, l'"amministratore di fatto" di una società è colui che, senza una investitura formale, si ingerisce nella gestione della società, esercitando in modo continuativo funzioni gestorie riservate dalla legge agli amministratori di diritto, con il loro consenso espresso o tacito e, comunque, senza alcuna opposizione da parte loro.
Correttamente, nel caso in esame, i giudici hanno qualificato come amministratore di fatto l'autore delle fatture fittizie, in base a una duplice constatazione:
- il rappresentante legale della società aveva espressamente ammesso che il vero dominus della società era il marito della socia di maggioranza, anche se formalmente estraneo all'amministrazione sociale
- l'autore delle fatture false aveva operato con il consenso, anche se tacito, degli amministratori della società.
Si osserva, infine, che l'imputazione dell'Iva relativa alle fatture fittizie in capo alla società è pienamente conforme alla norma, di carattere sostanziale e non sanzionatorio, secondo la quale "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni in fattura" (articolo 21, comma 7, del Dpr 633/1972).
Conseguentemente, la società che emette fatture per operazioni inesistenti, anche a mezzo dell'amministratore di fatto, deve corrispondere l'intero ammontare dell'imposta indicata nel documento.
I più letti
Dello stesso autore
Notizie correlate
- Falsa fatturazione: è sempre reato, anche senza vantaggio fiscale
- 9/7/2010

- L'evasione d'imposta (e il connesso danno erariale) non è essenziale per il perfezionamento del delitto
- Operazioni soggettivamente inesistenti: Iva indetraibile
- 3/4/2007

- Confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
- Frodi carosello, la buona fede non ferma la giostra
- 24/10/2007

- Non serve eccepirla per poter detrarre l'Iva relativa a operazioni inesistenti
- Ok alla confisca per equivalente anche se l'Iva è stata assolta
- 13/4/2012

- Quel che conta, infatti, è l'intenzione e le imposte pagate regolarmente non cancellano la truffa, ovvero le fatture false emesse con il chiaro scopo di frodare il fisco
















