Il contribuente ricorreva avverso il rigetto dell'istanza di rimborso dell'Irpef trattenuta sull'indennità di esproprio corrispostagli dall'Amministrazione provinciale.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.
Il contribuente notificava al Centro di servizio la sentenza che diventava definitiva in quanto non impugnata nei termini di cui all'articolo 51 del Dlgs 546/92 e, successivamente, presentava un'istanza di rimborso e un'intimazione di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, eccependo sia l'inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto notificato al Centro di servizio, sia la nullità della notificazione della sentenza.
Nel merito l'Agenzia delle Entrate sosteneva la legittimità della ritenuta Irpef operata sull'indennità di espropriazione corrisposta al contribuente.
La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l'appello per decorrenza del termine per l'impugnazione.
Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affermando che il gravame dell'ufficio, notificato nel rispetto del termine di cui all'articolo 327, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 38, comma 3, del Dlgs 546/92, doveva ritenersi pienamente tempestivo in presenza di una notifica della sentenza di primo grado radicalmente nulla, in quanto effettuata presso il Centro di servizio.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate sostiene che l'appello dell'ufficio doveva essere accolto anche sotto il profilo dell'eccepita inammissibilità del ricorso di primo grado, proposto e notificato anch'esso presso il Centro di servizio che non era parte processuale.
Il contribuente resiste eccependo la nullità del ricorso per cassazione per mancata indicazione del nome del ricorrente, del legale rappresentante, del difensore, delle parti in causa, dei loro domicili, dell'indicazione della procura e del relativo beneficiario.
Tanto premesso, la Corte di cassazione, con la sentenza de qua, ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate dichiarando priva di fondamento l'eccezione posta in essere dal contribuente.
I giudici di legittimità hanno affermato che gli elementi previsti, a pena d'inammissibilità, ai nn. da 1 a 5 dell'articolo 366, comma 1, c.p.c., erano regolarmente presenti nel ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate.
Infatti, nel ricorso erano stati specificamente indicati, quali ricorrenti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate (in persona dei legali rappresentanti pro tempore) e l'Avvocatura generale dello Stato nella qualità di loro patrocinante e domiciliataria, a norma degli articoli 1 e 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
L'articolo 1 del regio decreto 1611/1933 stabilisce che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate a ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura generale dello Stato.
A tal proposito, deve essere evidenziato che il Dlgs n. 300 del 30 luglio 1999, con il quale sono state istituite le agenzie fiscali, ha previsto, all'articolo 72, che anche le agenzie medesime possono avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, secondo la disciplina di cui all'articolo 43 del regio decreto 1611/33 (Cass., sezioni unite, 29 aprile 2003, n. 6635; Cass. 5 maggio 2003, n. 6774).
Secondo quanto disposto dal citato articolo 43, "la rappresentanza e la difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato sono assunte in via organica ed esclusiva (eccettuati i casi di conflitto d'interessi con lo Stato o le regioni e fatta salva la facoltà delle amministrazioni, in casi speciali, di non avvalersi del detto patrocinio), con la conseguenza che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il 1 gennaio 2001, dall'Agenzia delle Entrate, rappresentata, senza la necessità di speciali autorizzazioni, dall'Avvocatura generale dello Stato" (cfr. Cass. n. 7344/2003; Cass. n. 7329/2003; Cass. n. 21301 del 9.11.2004).
Inoltre, con riferimento al secondo motivo di ricorso, i giudici di legittimità hanno ritenuto tempestivo l'appello proposto dall'ufficio avverso la sentenza di appello, in quanto il medesimo era stato notificato nel rispetto del termine di cui all'articolo 327, comma 1, c.p.c., richiamato espressamente dall'articolo 38, comma 3, del Dlgs 546/1992.
In buona sostanza, per i giudici di legittimità, la notifica della sentenza di primo grado era inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'articolo 51, comma 1, del Dlgs 546/1992, avendo il contribuente notificato la sentenza di primo grado al Centro di servizio, invece che all'Agenzia delle Entrate.
In altri termini, detta notifica doveva ritenersi nulla essendo stata eseguita al Centro di servizio, organo sprovvisto di legittimazione processuale già prima della sopravvenuta operatività delle agenzie fiscali.
Infatti, osserva la Corte di cassazione, l'articolo 10 del Dlgs 546/1992, "prevedendo che qualora l'atto impugnato sia ascrivibile ad un Centro di servizio, deve essere chiamato in causa l'Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, esclude, in linea di principio, i Centri di servizio dal novero dei soggetti che possono essere parti del processo tributario".
Pertanto, afferma la Corte suprema, in tema di contenzioso tributario, nel caso di ricorso avverso il diniego di rimborso di somme erroneamente versate dal contribuente, il Centro di servizio è, comunque, privo di legittimazione processuale, essendo la sua competenza limitata, così come previsto dall'articolo 10, comma 8, del Dpr 787/1980, ai ricorsi avverso i provvedimenti di rimborso disposti a seguito di errori materiali o duplicazioni "dovuti al centro di servizio".
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