Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Giurisprudenza
Per arrotondare gli importi in fattura discrezionalità agli Stati
A stabilirlo la sentenza emanata dalla Corte di Giustizia a definizione della controversia C- 484/06
La questione è stata sollevata da un’impresa di diritto olandese esercente, attraverso svariate filiali, l’attività di rivendita di generi alimentari e diversi. Come rivenditrice al dettaglio, l'azienda è tenuta a cedere i prodotti a prezzi già comprensivi di Iva. La sentenza emessa in data odierna dai giudici comunitari, a definizione della controversia C- 484/06, riguarda una questione di carattere essenzialmente tecnico e, precisamente, le modalità secondo cui occorre effettuare in fattura l’arrotondamento (per eccesso o per difetto) degli importi incassati.
L’oggetto della controversia
La questione è stata sollevata da un’impresa di diritto olandese esercente, attraverso svariate filiali, l’attività di rivendita di generi alimentari e diversi. Come rivenditrice al dettaglio, la predetta azienda è tenuta a cedere i prodotti a prezzi già comprensivi di Iva. Nell’ottobre 2003 l’azienda ha calcolato e dichiarato l’Iva dovuta concernente le vendite in tutti i suoi supermercati sulla base dell’importo risultante dallo scontrino "di cassa" rilasciato al cliente anche per acquisti plurimi, purchè pagati contestualmente. Ciascuno degli importi evidenziati negli scontrini di cassa è stato arrotondato al centesimo di euro e, precisamente, al centesimo immediatamente superiore per gli importi nei quali la terza cifra decimale è eguale o superiore allo zero; al centesimo immediatamente inferiore per gli importi nei quali la terza cifra decimale è inferiore allo zero.
Una diversa metodologia di calcolo Tale metodo di calcolo non è stato, però, utilizzato per due punti vendita per i quali l’Iva è stata calcolata non attraverso lo scontrino di cassa cumulativo bensì singolarmente, per unità di prodotto acquistato, arrotondando l’importo così ottenuto per articolo al centesimo di euro immediatamente inferiore. Tale diverso metodo di calcolo ha comportato una diversa e maggiore determinazione dell’Iva da versare rispetto alle risultanze ottenute dall’azienda secondo la prassi abituale di arrotondamento dell’importo risultante dallo scontrino cumulativo.
Il rinvio alla Corte di Giustizia
La controversia che ne è seguita è stata incardinata presso la Corte di Giustizia cui il giudice del rinvio ha chiesto se la sesta direttiva Cee contiene delle disposizioni volte a determinare i criteri da seguire per procedere agli arrotondamenti e, in particolare, se è possibile l’arrotondamento per più operazioni indicate in un unico documento fiscale. Le analisi delle disposizioni comunitarie non consentono di intravedere, a giudizio della Corte, la sussistenza di articoli specifici diretti a fornire, dal punto di vista tecnico-operativo, indicazioni circa l’arrotondamento degli importi dell’Iva. I giudici, tuttavia, hanno individuato, nella lettera e nello spirito della direttiva Iva, le indicazioni necessarie cui rifarsi per accedere a delle corrette procedure di calcolo.
Le osservazioni degli eurogiudici
In primo luogo la Corte ha rammentato la centralità del sistema comune dell’Iva consistente nell’assicurare, in qualsiasi Stato membro, la uniforme applicazione dell’imposta. In particolare, l’articolo 22 della sesta direttiva, che fissa il contenuto minimo del documento fiscale che registra l’operazione, garantisce il buon funzionamento del mercato interno assicurando che siano messe a disposizione delle autorità fiscali tutte le informazioni utili per l’accertamento e la riscossione dell’importo esatto dell’imposta esigibile. In ogni caso, prosegue la Corte, in assenza di un metodo preciso di arrotondamento definito a livello comunitario, "gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi che regolano il sistema comune dell’Iva quali il principio di neutralità fiscale ed il principio di proporzionalità". Per quanto concerne il secondo punto della domanda e, cioè, se la sesta direttiva contenga un obbligo specifico in base al quale gli Stati devono autorizzare i soggetti passivi ad arrotondare per difetto l’importo dell’Iva calcolato distintamente per ciascun articolo, i giudici ritengono che lo stato attuale della normativa comunitaria nulla dispone a tal proposito.
Le conclusioni La Corte, infine, conclude rilevando che in ogni caso l’arrotondamento deve essere operato in modo da garantire che l’importo arrotondato corrisponda il più possibile all’importo dell’Iva risultante dall’applicazione dell’aliquota in vigore : ciò in applicazione del citato principio di proporzionalità.
La questione è stata sollevata da un’impresa di diritto olandese esercente, attraverso svariate filiali, l’attività di rivendita di generi alimentari e diversi. Come rivenditrice al dettaglio, l'azienda è tenuta a cedere i prodotti a prezzi già comprensivi di Iva. La sentenza emessa in data odierna dai giudici comunitari, a definizione della controversia C- 484/06, riguarda una questione di carattere essenzialmente tecnico e, precisamente, le modalità secondo cui occorre effettuare in fattura l’arrotondamento (per eccesso o per difetto) degli importi incassati. L’oggetto della controversia
La questione è stata sollevata da un’impresa di diritto olandese esercente, attraverso svariate filiali, l’attività di rivendita di generi alimentari e diversi. Come rivenditrice al dettaglio, la predetta azienda è tenuta a cedere i prodotti a prezzi già comprensivi di Iva. Nell’ottobre 2003 l’azienda ha calcolato e dichiarato l’Iva dovuta concernente le vendite in tutti i suoi supermercati sulla base dell’importo risultante dallo scontrino "di cassa" rilasciato al cliente anche per acquisti plurimi, purchè pagati contestualmente. Ciascuno degli importi evidenziati negli scontrini di cassa è stato arrotondato al centesimo di euro e, precisamente, al centesimo immediatamente superiore per gli importi nei quali la terza cifra decimale è eguale o superiore allo zero; al centesimo immediatamente inferiore per gli importi nei quali la terza cifra decimale è inferiore allo zero.
Una diversa metodologia di calcolo Tale metodo di calcolo non è stato, però, utilizzato per due punti vendita per i quali l’Iva è stata calcolata non attraverso lo scontrino di cassa cumulativo bensì singolarmente, per unità di prodotto acquistato, arrotondando l’importo così ottenuto per articolo al centesimo di euro immediatamente inferiore. Tale diverso metodo di calcolo ha comportato una diversa e maggiore determinazione dell’Iva da versare rispetto alle risultanze ottenute dall’azienda secondo la prassi abituale di arrotondamento dell’importo risultante dallo scontrino cumulativo.
Il rinvio alla Corte di Giustizia
La controversia che ne è seguita è stata incardinata presso la Corte di Giustizia cui il giudice del rinvio ha chiesto se la sesta direttiva Cee contiene delle disposizioni volte a determinare i criteri da seguire per procedere agli arrotondamenti e, in particolare, se è possibile l’arrotondamento per più operazioni indicate in un unico documento fiscale. Le analisi delle disposizioni comunitarie non consentono di intravedere, a giudizio della Corte, la sussistenza di articoli specifici diretti a fornire, dal punto di vista tecnico-operativo, indicazioni circa l’arrotondamento degli importi dell’Iva. I giudici, tuttavia, hanno individuato, nella lettera e nello spirito della direttiva Iva, le indicazioni necessarie cui rifarsi per accedere a delle corrette procedure di calcolo.
Le osservazioni degli eurogiudici
In primo luogo la Corte ha rammentato la centralità del sistema comune dell’Iva consistente nell’assicurare, in qualsiasi Stato membro, la uniforme applicazione dell’imposta. In particolare, l’articolo 22 della sesta direttiva, che fissa il contenuto minimo del documento fiscale che registra l’operazione, garantisce il buon funzionamento del mercato interno assicurando che siano messe a disposizione delle autorità fiscali tutte le informazioni utili per l’accertamento e la riscossione dell’importo esatto dell’imposta esigibile. In ogni caso, prosegue la Corte, in assenza di un metodo preciso di arrotondamento definito a livello comunitario, "gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi che regolano il sistema comune dell’Iva quali il principio di neutralità fiscale ed il principio di proporzionalità". Per quanto concerne il secondo punto della domanda e, cioè, se la sesta direttiva contenga un obbligo specifico in base al quale gli Stati devono autorizzare i soggetti passivi ad arrotondare per difetto l’importo dell’Iva calcolato distintamente per ciascun articolo, i giudici ritengono che lo stato attuale della normativa comunitaria nulla dispone a tal proposito.
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Raffaella Salerno
pubblicato Lunedì 14 Luglio 2008
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