La Cassazione, tornando a pronunciarsi sugli effetti del giudicato penale nei rapporti fra Amministrazione finanziaria e contribuente, ha affermato, con la sentenza n. 18835 del 30 agosto 2006, che “La sentenza penale di assoluzione per difetto di prova dell'elemento soggettivo dall'accusa di contrabbando che sia passata in giudicato, non costituisce di per sé, anche quando l'Amministrazione si sia costituita parte civile nel processo penale, ostacolo all'emissione di ingiunzione doganale per il pagamento delle imposte di fabbricazione con relative soprattasse e sanzioni. Perciò il contribuente che contesti la pretesa dell'Amministrazione fondata su verbale di accertamento non può limitarsi ad invocare la sentenza penale assolutoria, ma deve dedurre elementi in fatto (anche tratti dalla sentenza penale) che contrastino le risultanze del verbale”.
Nella vicenda processuale sviluppatasi anteriormente alla pronuncia della Suprema corte, già la Corte di Appello si era espressa, rovesciando il giudizio di primo grado, nel senso che il tributo poteva essere riscosso nei confronti di un imputato “concorrente” nel reato di contrabbando, quale appunto il contribuente che aveva trasportato il carburante in qualità di autista, indipendentemente dalla conclusione del processo penale, essendo anch'egli soggetto passivo dell'imposta pretesa con un'ingiunzione divenuta definitiva ai sensi dell’ articolo 82 del Dpr n. 43/1973, né tale pretesa trovava ostacolo nella costituzione di parte civile effettuata dall'Amministrazione, sia perché la somma ingiunta trova idoneo titolo nel rapporto d'imposta, e non nella pretesa risarcitoria azionata dalla parte civile nel processo penale, perché l'effetto preclusivo del giudicato penale è determinato soltanto da pronuncia del giudice che manifesti il dubbio sulla sussistenza materiale del fatto ovvero sulla causa dell'evento, e non, come nella specie, sull'elemento soggettivo del reato, sia perché il contribuente non aveva neppure prodotto integralmente la sentenza penale, il cui contenuto accertativo la Corte non era stata in grado di verificare.
A fronte della pronuncia del giudice di seconde cure, la parte soccombente ha adito la Suprema corte, sostenendo, tra l’altro, la discrezionalità dell'Amministrazione in ordine all'esercizio della propria facoltà di autotutela, ovvero di una separata pretesa risarcitoria. Nella fattispecie in questione, il ricorrente asseriva che la costituzione di parte civile nel processo penale avrebbe carattere omnicomprensivo e assorbente di ogni aspetto della controversia, coincidendo, fra l'altro, il petitum e la causa pretendi del processo penale e di quello civile di opposizione all'originaria ingiunzione.
La Cassazione ha rigettato la doglianza del ricorrente sulla scorta della considerazione che in assenza del requisito relativo alla coincidenza fra il petitum e la causa pretendi, sia in sede penale che in sede civile, è precluso il trasferimento nel processo penale dell'azione civile, ai sensi dell'articolo 24 del Codice penale previgente, e la conseguente rinuncia agli atti del processo civile; nella fattispecie in questione, tale coincidenza probabilmente non sussisteva, allorché l'Amministrazione si era costituita parte civile, atteso che l'articolo 23 del Rdl n. 334 del 1939, in tema di responsabilità penale per evasione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, afferma che tale responsabilità - e la collegata azione risarcitoria dell'Amministrazione - è indipendente dal pagamento della imposta evasa, tanto che il pagamento del tributo non può essere identificato con la pretesa risarcitoria, fatta valere in sede penale.
Tuttavia, anche a voler ammettere l'identità fra tale pretesa e il contenuto dell'ingiunzione doganale opposta in sede civile, con trasferimento dell'azione penale in sede civile, ai sensi dell'articolo 24 del Codice di procedura penale previgente, la sentenza penale assolutoria avrebbe effetto di giudicato nei confronti del danneggiato soltanto ove il giudice penale avesse accertato che il fatto non sussisteva o che l'imputato non lo avesse commesso, formule che nella fattispecie in questione non sono state adottate; infatti il giudicato penale vincola il giudice civile soltanto in relazione ai fatti materiali accertati, mentre il proscioglimento del contribuente per difetto di prova in ordine all'elemento soggettivo non estingue comunque la pretesa della Finanza di pagamento del tributo, nella specie dovuto da ciascuno dei partecipanti al reato di contrabbando, contestato anche al ricorrente .
Il ricorrente aveva inoltre obiettato che, a fronte della sentenza penale assolutoria emessa nei suoi confronti, l'Amministrazione non aveva addotto alcuna prova a sostegno della propria pretesa, al di fuori del processo verbale di constatazione richiamato dall'ingiunzione; l'obiezione è stata giudicata priva di fondamento, sulla scorta della considerazione che, proprio in relazione alle contestazioni delle violazioni contenute nel processo verbale, il contribuente avrebbe dovuto addurre la prova della propria assoluta estraneità ai fatti accertati, attraverso la produzione della motivazioni contenute nella sentenza penale relative alla sua assoluzione, così ponendo il giudice civile in grado di valutare la consistenza della difesa posta in essere dallo stesso. Cosa che non si è verificata, atteso che il ricorrente si è limitato a riproporre esclusivamente il dispositivo della sentenza di assoluzione dal reato, non fornendo specificazioni ulteriori in ordine ai presupposti di tale assoluzione con formula dubitativa.
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