Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:05
Giurisprudenza
Atti “tributari”: Quirinale, destinazione inutile
Confermata, in materia, l’inammissibilità del ricorso straordinario al presidente della Repubblica
Il Consiglio di Stato, con il recente parere n. 208/07, emesso dalla sezione terza nell’adunanza del 20 marzo 2007, ha dichiarato per l’ennesima volta l’inammissibilità di un ricorso straordinario al presidente della Repubblica in materia tributaria.
Il rimedio amministrativo di carattere generale è spesso esperito dai contribuenti per l’annullamento delle pronunce emesse a conclusione di giudizi di ottemperanza in materia tributaria.
Infatti, in tali casi si propone ricorso straordinario al presidente della Repubblica in considerazione del fatto che nel giudizio di ottemperanza in realtà l’autorità investita non è chiamata a decidere una controversia, ma esplica sostanzialmente un’attività amministrativa, i cui effetti si limitano a imporre all’Amministrazione inadempiente l’esecuzione di un provvedimento giudiziale.
Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale di Trieste aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente per la revocazione di una sentenza che rigettava un ricorso per l’ottemperanza. Il ricorrente intendeva ottenere, per mezzo del ricorso straordinario al Capo dello Stato, l’annullamento della pronuncia di inammissibilità.
Di contro, l’Amministrazione finanziaria aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso de quo per un duplice ordine di motivi.
In primis, deducendo che il ricorso era stato proposto, come spesso accade, da un soggetto non legittimato ai sensi dell’articolo 8 del Dpr 1199/71, in quanto estraneo alla pronuncia emessa e, quindi, privo di interesse. Nel caso in esame, il ricorso straordinario era stato, infatti, sottoscritto da un professionista al quale il contribuente non aveva rilasciato uno specifico mandato, delega o procura.
In secondo luogo, l’Amministrazione ha osservato che nella materia tributaria è esclusa la tutela generale apprestata per i diritti soggettivi e gli interessi legittimi con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, e che la natura dell’atto impugnato, in quanto giurisdizionale, impedisce il ricorso straordinario che, ai sensi dell’articolo 8 del citato Dpr n. 1199/71, è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi per soli vizi di legittimità.
Il Consiglio di Stato ha sostenuto che "...il ricorrente si sforza – attraverso una personale interpretazione delle norme…che disciplinano la giurisdizione delle Commissioni Tributarie – di sostenere la natura amministrativa della decisione impugnata al fine di giustificare l’ammissibilità del rimedio di carattere generale esperito in questa sede".
Il Collegio ha, quindi, ritenuto che "... in materia tributaria sia previsto un compiuto sistema di tutela giurisdizionale e la giurisdizione delle competenti commissioni è esclusiva ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546".
Il Consiglio di Stato ha richiamato, a sostegno della propria decisione, anche il parere n. 633 del 24 giugno 1986, con il quale gli stessi giudici si erano già espressi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi straordinari in materia tributaria.
L’orientamento di Palazzo Spada è, peraltro, costante (cfr, fra i tanti pareri, 24 gennaio 2006, n. 3931; 26 settembre 2006, n. 3444; 5 luglio 2005, n. 9443; 20 dicembre 2005, n. 3088; 14 maggio 2002, n. 199).
Il rimedio amministrativo di carattere generale è spesso esperito dai contribuenti per l’annullamento delle pronunce emesse a conclusione di giudizi di ottemperanza in materia tributaria.
Infatti, in tali casi si propone ricorso straordinario al presidente della Repubblica in considerazione del fatto che nel giudizio di ottemperanza in realtà l’autorità investita non è chiamata a decidere una controversia, ma esplica sostanzialmente un’attività amministrativa, i cui effetti si limitano a imporre all’Amministrazione inadempiente l’esecuzione di un provvedimento giudiziale.
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Di contro, l’Amministrazione finanziaria aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso de quo per un duplice ordine di motivi.
In primis, deducendo che il ricorso era stato proposto, come spesso accade, da un soggetto non legittimato ai sensi dell’articolo 8 del Dpr 1199/71, in quanto estraneo alla pronuncia emessa e, quindi, privo di interesse. Nel caso in esame, il ricorso straordinario era stato, infatti, sottoscritto da un professionista al quale il contribuente non aveva rilasciato uno specifico mandato, delega o procura.
In secondo luogo, l’Amministrazione ha osservato che nella materia tributaria è esclusa la tutela generale apprestata per i diritti soggettivi e gli interessi legittimi con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, e che la natura dell’atto impugnato, in quanto giurisdizionale, impedisce il ricorso straordinario che, ai sensi dell’articolo 8 del citato Dpr n. 1199/71, è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi per soli vizi di legittimità.
Il Consiglio di Stato ha sostenuto che "...il ricorrente si sforza – attraverso una personale interpretazione delle norme…che disciplinano la giurisdizione delle Commissioni Tributarie – di sostenere la natura amministrativa della decisione impugnata al fine di giustificare l’ammissibilità del rimedio di carattere generale esperito in questa sede".
Il Collegio ha, quindi, ritenuto che "... in materia tributaria sia previsto un compiuto sistema di tutela giurisdizionale e la giurisdizione delle competenti commissioni è esclusiva ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546".
Il Consiglio di Stato ha richiamato, a sostegno della propria decisione, anche il parere n. 633 del 24 giugno 1986, con il quale gli stessi giudici si erano già espressi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi straordinari in materia tributaria.
L’orientamento di Palazzo Spada è, peraltro, costante (cfr, fra i tanti pareri, 24 gennaio 2006, n. 3931; 26 settembre 2006, n. 3444; 5 luglio 2005, n. 9443; 20 dicembre 2005, n. 3088; 14 maggio 2002, n. 199).
Consuelo Calcagno
pubblicato Mercoledì 27 Giugno 2007
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