Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Giurisprudenza
Atto valido anche senza indicazione
della commissione competente
della commissione competente
L’omissione rappresenta una semplice irregolarità per la quale non è prevista la massima sanzione della nullità
La mancata o erronea indicazione della Commissione tributaria competente, o del termine per proporre ricorso, non comporta la nullità dell'atto impugnabile, ma rappresenta una semplice irregolarità.
La Cassazione, con la sentenza n. 23010 del 30 ottobre, ha evidenziato come il legislatore abbia previsto, con gli articoli 19 del Dlgs 546/1992 e 7 della legge 212/2000, l'indicazione negli atti impugnabili della Commissione tributaria competente per proporre il ricorso, ma non ha stabilito in maniera espressa nessuna conseguenza derivante dall'incompleta o omessa indicazione di tale dato. Ne consegue che le norme citate sono volte esclusivamente ad agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto, ma non pongono nessun obbligo di specificazione a carico dell'ente impositore.
Il fatto
Una società milanese, dopo aver ricevuto per l'anno d'imposta 2003 un avviso di accertamento con il quale si rideterminava l'importo dovuto a titolo di tassa per l'occupazione del suolo pubblico, impugnava l'atto in commissione tributaria sostenendo che lo stesso fosse sia privo di motivazione sia nullo, in quanto privo dell'indicazione del termine e della commissione dinanzi alla quale poter proporre l'opposizione.
L'ente impositore contestava la fondatezza dell'impugnazione deducendo che l'avviso era motivato circa i presupposti per la determinazione della tassa, mentre la carenza relativa al termine e alla commissione competente comportava soltanto un'irregolarità formale e non la nullità dell'atto.
La commissione tributaria provinciale prima e quella regionale poi convergevano verso la posizione del contribuente, osservando che tali omissioni comportavano la nullità dell'atto, e quindi non era necessario deliberare sulle altre doglianze sottoposte al loro esame perché ritenute assorbite da tale violazione.
L'ente impositore proponeva ricorso in Cassazione, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992 e dell'articolo 7 della legge 212/2000: i giudici di merito non avrebbero considerato che l'avviso conteneva una indicazione generica in forza della quale il contribuente poteva proporre opposizione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, e la mancata indicazione della sede specificatamente competente per territorio e del termine entro cui ricorrere non potevano comportare la nullità dell'atto impugnato, ma semmai un errore scusabile, tenuto anche conto della tempestività del ricorso proposto.
I supremi giudici hanno avallato il ragionamento dell'ente impositore e non hanno annullato l'atto sia perché una tale conseguenza non è prevista dal legislatore, sia perché si tratta di una semplice irregolarità del tutto irrilevante. Viene infatti affermato che scopo della norma che prevede l'indicazione dei dati suindicati è, infatti, soltanto quello di favorire l'incombenza del contribuente che voglia ricorrere contro l'atto, senza che una eventuale inosservanza della previsione assuma lo spessore della massima sanzione conosciuta dall'ordinamento, ossia la nullità dell'atto medesimo. Il contesto normativo processuale (generale, e speciale tributario) italiano, infatti, pone l'onere di individuare l'organo giurisdizionale esclusivamente su chi presenta un ricorso, onere che è autonomo e che prescinde dall'osservanza di eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri soggetti. Una conferma per questa impostazione deriva dal fatto che lo stesso legislatore, con la legge 212/2000 (Statuto del contribuente), dopo avere ribadito - all'articolo 7, comma secondo - la necessità che nell'atto venga indicato l'organo giurisdizionale cui poter ricorrere, avrebbe potuto prevedere una sanzione nel caso di omissione di tale dato, ma non ha ritenuto utile farlo perché la violazione di tale norma, così come la violazione del comma 2 dell'articolo 19 Dlgs 546/1992, non generano alcuna lesione all'esercizio da parte del contribuente del diritto di difesa.
I giudici della Cassazione hanno anche stabilito (riprendendo quanto affermato nelle precedenti pronunce 14482/2003 e 20634/2008) che la mancata indicazione nell'atto di accertamento del termine entro cui ricorrere comporta come unica conseguenza la mancata decorrenza del termine stesso previsto per l'impugnazione, ciò significa che se il ricorrente avesse presentato il ricorso oltre i canonici 60 giorni non ci sarebbe stata censura dello stesso.
Un simile risultato ermeneutico è sicuramente condivisibile anche perché trova conferma nei principi generali affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 86/1998 nella quale, in materia di opposizione a ordinanza - ingiunzione relativa alla irrogazione di sanzioni amministrative, si sostiene che "non possono verificarsi preclusioni a proporre opposizione, non solo quando manchi nell'ordinanza - ingiunzione l'indicazione del termine entro cui è possibile farlo, ma, a maggior ragione, nel caso in cui sia indicato erroneamente un termine più lungo di quello fissato dalla legge".
La Cassazione, con la sentenza n. 23010 del 30 ottobre, ha evidenziato come il legislatore abbia previsto, con gli articoli 19 del Dlgs 546/1992 e 7 della legge 212/2000, l'indicazione negli atti impugnabili della Commissione tributaria competente per proporre il ricorso, ma non ha stabilito in maniera espressa nessuna conseguenza derivante dall'incompleta o omessa indicazione di tale dato. Ne consegue che le norme citate sono volte esclusivamente ad agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto, ma non pongono nessun obbligo di specificazione a carico dell'ente impositore.
Il fatto
Una società milanese, dopo aver ricevuto per l'anno d'imposta 2003 un avviso di accertamento con il quale si rideterminava l'importo dovuto a titolo di tassa per l'occupazione del suolo pubblico, impugnava l'atto in commissione tributaria sostenendo che lo stesso fosse sia privo di motivazione sia nullo, in quanto privo dell'indicazione del termine e della commissione dinanzi alla quale poter proporre l'opposizione.
L'ente impositore contestava la fondatezza dell'impugnazione deducendo che l'avviso era motivato circa i presupposti per la determinazione della tassa, mentre la carenza relativa al termine e alla commissione competente comportava soltanto un'irregolarità formale e non la nullità dell'atto.
La commissione tributaria provinciale prima e quella regionale poi convergevano verso la posizione del contribuente, osservando che tali omissioni comportavano la nullità dell'atto, e quindi non era necessario deliberare sulle altre doglianze sottoposte al loro esame perché ritenute assorbite da tale violazione.
L'ente impositore proponeva ricorso in Cassazione, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992 e dell'articolo 7 della legge 212/2000: i giudici di merito non avrebbero considerato che l'avviso conteneva una indicazione generica in forza della quale il contribuente poteva proporre opposizione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, e la mancata indicazione della sede specificatamente competente per territorio e del termine entro cui ricorrere non potevano comportare la nullità dell'atto impugnato, ma semmai un errore scusabile, tenuto anche conto della tempestività del ricorso proposto.
I supremi giudici hanno avallato il ragionamento dell'ente impositore e non hanno annullato l'atto sia perché una tale conseguenza non è prevista dal legislatore, sia perché si tratta di una semplice irregolarità del tutto irrilevante. Viene infatti affermato che scopo della norma che prevede l'indicazione dei dati suindicati è, infatti, soltanto quello di favorire l'incombenza del contribuente che voglia ricorrere contro l'atto, senza che una eventuale inosservanza della previsione assuma lo spessore della massima sanzione conosciuta dall'ordinamento, ossia la nullità dell'atto medesimo. Il contesto normativo processuale (generale, e speciale tributario) italiano, infatti, pone l'onere di individuare l'organo giurisdizionale esclusivamente su chi presenta un ricorso, onere che è autonomo e che prescinde dall'osservanza di eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri soggetti. Una conferma per questa impostazione deriva dal fatto che lo stesso legislatore, con la legge 212/2000 (Statuto del contribuente), dopo avere ribadito - all'articolo 7, comma secondo - la necessità che nell'atto venga indicato l'organo giurisdizionale cui poter ricorrere, avrebbe potuto prevedere una sanzione nel caso di omissione di tale dato, ma non ha ritenuto utile farlo perché la violazione di tale norma, così come la violazione del comma 2 dell'articolo 19 Dlgs 546/1992, non generano alcuna lesione all'esercizio da parte del contribuente del diritto di difesa.
I giudici della Cassazione hanno anche stabilito (riprendendo quanto affermato nelle precedenti pronunce 14482/2003 e 20634/2008) che la mancata indicazione nell'atto di accertamento del termine entro cui ricorrere comporta come unica conseguenza la mancata decorrenza del termine stesso previsto per l'impugnazione, ciò significa che se il ricorrente avesse presentato il ricorso oltre i canonici 60 giorni non ci sarebbe stata censura dello stesso.
Un simile risultato ermeneutico è sicuramente condivisibile anche perché trova conferma nei principi generali affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 86/1998 nella quale, in materia di opposizione a ordinanza - ingiunzione relativa alla irrogazione di sanzioni amministrative, si sostiene che "non possono verificarsi preclusioni a proporre opposizione, non solo quando manchi nell'ordinanza - ingiunzione l'indicazione del termine entro cui è possibile farlo, ma, a maggior ragione, nel caso in cui sia indicato erroneamente un termine più lungo di quello fissato dalla legge".
Antonella Palma
pubblicato Venerdì 4 Dicembre 2009
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