Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:05
Giurisprudenza
Aumenti di capitale in natura.
Notaio coobbligato per il Registro
Notaio coobbligato per il Registro
L’imposta va considerata “principale”, stante la contestualità tra la delibera e la sottoscrizione
L’imposta di registro dovuta in relazione all’aumento di capitale effettuato mediante conferimenti in natura deve essere qualificata come principale, stante la contestualità tra la delibera e la sottoscrizione dell’aumento di capitale. Di conseguenza, il notaio rogante è obbligato, in solido con le parti contraenti, al versamento del tributo.
Questa la conclusione della Cassazione, contenuta nella sentenza n. 6606 del 23 marzo.
Innanzitutto, occorre precisare che la controversia verte sulla qualificazione, come principale o complementare, dell’imposta di registro proporzionale dovuta in relazione a un aumento di capitale.
Tale qualificazione si rivela decisiva ai fini dell’applicazione dell’articolo 57, comma 2, del Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986), in base al quale “la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari o suppletive”.
Da ciò deriva che i pubblici ufficiali sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta di registro esclusivamente nelle ipotesi in cui l’imposta rivesta natura di imposta principale.
Al riguardo, è opportuno procedere alla esatta definizione di imposta principale, suppletiva e complementare.
In base a quanto stabilito dall’articolo 42 del Tur, si considera principale l’imposta applicata al momento della registrazione dell’atto, oltre a quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di richiesta di registrazione per via telematica. Suppletiva è l’imposta applicata successivamente laddove diretta a correggere errori o omissioni dell’ufficio. Complementare, quella applicata in ogni altro caso.
Ciò premesso, con riferimento al caso in esame, il giudice di merito, sulla base dell’allora vigente comma 6 dell’articolo 27, del Dpr 131/1986 (ora abrogato), in base al quale gli aumenti di capitale a pagamento si considerano soggetti alla condizione sospensiva della sottoscrizione, aveva qualificato l’imposta come complementare.
L’Agenzia delle Entrate, invece, facendo leva sul fatto che l’aumento di capitale era effettuato mediante conferimenti in natura e, perciò, da sottoscrivere contestualmente alla deliberazione, riteneva applicabile l’articolo 27, comma 5, ai sensi del quale, una volta intervenuta l’omologazione, l’atto è soggetto a imposta principale nella misura indicata dalla Tariffa, previa deduzione dell’imposta fissa di registro pagata in sede di registrazione.
Ciò avrebbe comportato l’applicazione in capo al notaio della disciplina di cui all’articolo 57, comma 1, del Tur, che ritiene solidalmente obbligato al pagamento del tributo il pubblico ufficiale rogante l’atto.
La Corte ha, come anticipato, accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria: l’imposta doveva essere considerata come principale, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, attesa la contestualità tra la delibera e la sottoscrizione dell’aumento del capitale.
Con la sentenza 6606/2011, la Cassazione è, però, anche ritornata su quanto precisato dalla Corte di giustizia nella sentenza 1° luglio 2010, causa C-35/2009, pronunciata in seguito a una precedente domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla medesima Cassazione.
Con tale sentenza, l’Organo giurisdizionale comunitario, aveva, tra l’altro, affermato la compatibilità tra la normativa comunitaria e quella interna, che prevede la responsabilità solidale del pubblico ufficiale che ha redatto o ricevuto l’atto di aumento del capitale sociale, a condizione che lo stesso pubblico ufficiale disponga del diritto di esercitare un’azione di regresso nei confronti della società beneficiaria del conferimento.
Inoltre, la Suprema corte ha precisato che la Corte di giustizia, ferma restando la accennata compatibilità tra la normativa comunitaria e quella interna, aveva affermato la necessità che fosse mantenuta la connessione fra la riscossione dell’imposta e il conferimento effettivo dei beni alla società beneficiaria, cosicché lo Stato membro interessato non potrà richiedere il pagamento dell’imposta sui conferimenti, finché questi non rivestano carattere certo.
Marcello Maiorino
pubblicato Martedì 29 Marzo 2011
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