Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:05
Giurisprudenza
Auto potenti e quote aziendali
avallano l’accertamento sintetico
avallano l’accertamento sintetico
L’ufficio finanziario può rettificare e rideterminare presuntivamente il reddito delle persone fisiche sulla base del possesso di beni indicatori di capacità contributiva
La Corte di cassazione ribadisce, con l’ordinanza 27545 del 19 dicembre, un orientamento consolidato affermando che grava sul contribuente sconfessare l’atto impositivo, emesso a causa del possesso di un’auto di grossa cilindrata e di quote aziendali, fornendo la prova contraria.
Il fatto
La vicenda concerne un avviso di accertamento con metodo sintetico (articolo 38, comma 4, Dpr 600/1973) ai fini Irpef e relative addizionali, notificato dall’ente impositore a un contribuente per via del possesso di due autovetture e di varie quote societarie, il cui ricorso era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale. Il giudice di secondo grado, accogliendo l’appello proposto dall’ufficio, aveva ritenuto invece sussistenti i presupposti della pretesa impositiva.
Proponeva, allora, ricorso per Cassazione il soccombente, denunciando violazione dell’articolo 38, commi 3, 4, 5 e 6, del Dpr 600/1973, per mancanza dei requisiti per l’attivazione dell’accertamento sintetico/redditometrico.
La normativa
Si premette che l’accertamento “sintetico”, disciplinato dall’articolo 38, è uno strumento rivolto alla rettifica dei redditi delle persone fisiche, al di là dell’eventuale esercizio di attività economiche “manifeste” da parte delle stesse, con il quale l’Amministrazione finanziaria pone in essere la ricostruzione presuntiva del reddito del contribuente “in base a elementi e circostanze di fatto certi”, e “in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze” (formulazione anteriore alla modifica recata dall’articolo 22 del Dl 78/2010), ovvero “sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta” (vigente dizione dell’articolo 38).
La ricostruzione può essere altresì fondata sul “contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva”, standardizzati e previsti con decreto ministeriale (è la variante cosiddetta redditometrica dell’accertamento sintetico).
La decisione
La Corte suprema, affrontando l’eccezione di merito, la ritiene infondata, atteso che la decisione della Commissione del riesame, attenendosi ai principi del diritto vivente affermati in materia (cfr Cassazione nn. 1540/2007, 5488/2006 e 2273/2005), ha correttamente rilevato che:
Sul punto, investita più volte della questione, la Cassazione ha affermato che l’articolo 38 del Dpr 600/1973 prevede che l’ufficio possa determinare sinteticamente il reddito dei contribuenti sulla base del possesso di beni indicatori di capacità contributiva, quali, appunto le autovetture e le quote societarie (decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 – cfr Cassazione n. 13289/2011).
Inoltre, appurato il possesso di detti beni-indice, il giudice tributario non può privare tali elementi della capacità presuntiva (legale) che la legge ha inteso annettere alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare le prove contrarie offerte dal contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cassazione n. 16284/2007).
Peraltro, nel caso in esame, il contribuente non aveva adempiuto all’onere di dimostrare (ex articolo 38, comma 6, Dpr 600/1973, testo vigente ratione temporis) che il finanziamento delle spese era avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (Cassazione nn. 12731/2002 e 8372/2001).
Occorre anche rilevare che, con l’odierna pronuncia, la Corte suprema torna su precedenti determinazioni che avevano valorizzato la natura di presunzione legale dei coefficienti presuntivi di reddito (ad esempio, Cassazione nn. 19252/2005 e 14161/2003), posizione che aveva mantenuto fino all’inversione di rotta rilevabile nelle sentenze nn. 26635-26636-26637-26638/2009, 12558-13594-21661-22552-22555/2010.
In queste ultime pronunce, la Corte aveva sostenuto, al contrario, che la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione di parametri o studi di settore costituisce soltanto un sistema di presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Ora, invece, con l’ordinanza 27545, il giudice di legittimità torna ad affermare che il redditometro rientra tra le presunzioni legali e che il contribuente deve dare prova della provenienza reddituale o meno delle somme necessarie per mantenere i beni individuati dal redditometro.
Il fatto
La vicenda concerne un avviso di accertamento con metodo sintetico (articolo 38, comma 4, Dpr 600/1973) ai fini Irpef e relative addizionali, notificato dall’ente impositore a un contribuente per via del possesso di due autovetture e di varie quote societarie, il cui ricorso era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale. Il giudice di secondo grado, accogliendo l’appello proposto dall’ufficio, aveva ritenuto invece sussistenti i presupposti della pretesa impositiva.
Proponeva, allora, ricorso per Cassazione il soccombente, denunciando violazione dell’articolo 38, commi 3, 4, 5 e 6, del Dpr 600/1973, per mancanza dei requisiti per l’attivazione dell’accertamento sintetico/redditometrico.
La normativa
Si premette che l’accertamento “sintetico”, disciplinato dall’articolo 38, è uno strumento rivolto alla rettifica dei redditi delle persone fisiche, al di là dell’eventuale esercizio di attività economiche “manifeste” da parte delle stesse, con il quale l’Amministrazione finanziaria pone in essere la ricostruzione presuntiva del reddito del contribuente “in base a elementi e circostanze di fatto certi”, e “in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze” (formulazione anteriore alla modifica recata dall’articolo 22 del Dl 78/2010), ovvero “sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta” (vigente dizione dell’articolo 38).
La ricostruzione può essere altresì fondata sul “contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva”, standardizzati e previsti con decreto ministeriale (è la variante cosiddetta redditometrica dell’accertamento sintetico).
La decisione
La Corte suprema, affrontando l’eccezione di merito, la ritiene infondata, atteso che la decisione della Commissione del riesame, attenendosi ai principi del diritto vivente affermati in materia (cfr Cassazione nn. 1540/2007, 5488/2006 e 2273/2005), ha correttamente rilevato che:
- da un lato, l’Amministrazione finanziaria aveva dimostrato l’inadeguatezza dei redditi della moglie del ricorrente a giustificare le disponibilità dei beni del consorte
- dall’altro, era rimasto comunque incontestato il fatto che il contribuente era proprietario di due auto di grossa cilindrata e deteneva quote in quattro società.
Sul punto, investita più volte della questione, la Cassazione ha affermato che l’articolo 38 del Dpr 600/1973 prevede che l’ufficio possa determinare sinteticamente il reddito dei contribuenti sulla base del possesso di beni indicatori di capacità contributiva, quali, appunto le autovetture e le quote societarie (decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 – cfr Cassazione n. 13289/2011).
Inoltre, appurato il possesso di detti beni-indice, il giudice tributario non può privare tali elementi della capacità presuntiva (legale) che la legge ha inteso annettere alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare le prove contrarie offerte dal contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cassazione n. 16284/2007).
Peraltro, nel caso in esame, il contribuente non aveva adempiuto all’onere di dimostrare (ex articolo 38, comma 6, Dpr 600/1973, testo vigente ratione temporis) che il finanziamento delle spese era avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (Cassazione nn. 12731/2002 e 8372/2001).
Occorre anche rilevare che, con l’odierna pronuncia, la Corte suprema torna su precedenti determinazioni che avevano valorizzato la natura di presunzione legale dei coefficienti presuntivi di reddito (ad esempio, Cassazione nn. 19252/2005 e 14161/2003), posizione che aveva mantenuto fino all’inversione di rotta rilevabile nelle sentenze nn. 26635-26636-26637-26638/2009, 12558-13594-21661-22552-22555/2010.
In queste ultime pronunce, la Corte aveva sostenuto, al contrario, che la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione di parametri o studi di settore costituisce soltanto un sistema di presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Ora, invece, con l’ordinanza 27545, il giudice di legittimità torna ad affermare che il redditometro rientra tra le presunzioni legali e che il contribuente deve dare prova della provenienza reddituale o meno delle somme necessarie per mantenere i beni individuati dal redditometro.
Salvatore Servidio
pubblicato Martedì 3 Gennaio 2012
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