Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:05
Giurisprudenza
Autocertificazioni, carta straccia nelle aule tributarie
Ostacolo insuperabile il divieto di giuramento e di prova testimoniale sancito dal decreto sul contenzioso
Nessuna valenza probatoria, nel processo tributario, per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e per l’autocertificazione in genere. L’ultimo intervento, in tema, della Suprema corte (sentenza n. 16348 del 17 giugno scorso) non si accoda all’orientamento, espresso in altre pronunce del giudice di legittimità, in base al quale tali dichiarazioni possono risultare comunque idonee a formare il libero convincimento del giudice.
La vicenda
A seguito di notifica di accertamento sintetico (articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973), il contribuente presentava ricorso, eccependo, in particolare, che l’ufficio finanziario non aveva preso in considerazione la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con cui la madre del contribuente aveva dichiarato di aver donato circa 10mila euro (venti milioni delle vecchie lire) al figlio per sostenerlo nella sua attività lavorativa.
L’ufficio, rimasto vittorioso nel primo grado di giudizio, ma soccombente in appello, ricorreva in Cassazione.
I giudici di legittimità hanno accolto le ragioni del Fisco. In particolare, la Suprema corte ha, primariamente, precisato che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà esplica efficacia certificativa solo ed esclusivamente nell’ambito di alcune procedure amministrative, essendo, al contrario, priva di qualsiasi valenza probatoria in sede giurisdizionale. Inoltre, secondo la Cassazione, nel quadro generale del processo tributario, l’attribuzione di forza probatoria alla dichiarazione sostitutiva trova ulteriore e invalicabile ostacolo nell’articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/1992, che sancisce il divieto di giuramento e prova testimoniale.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà, ha osservato il Collegio, verrebbe, quindi, a costituire un mezzo di prova, non solo equipollente a quello espressamente vietato dal citato articolo 7, ma anche costituito al di fuori del processo.
Sulla base di tale argomentazioni, i giudici hanno dichiarato priva di efficacia probatoria la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dalla madre del contribuente, attestante la donazione al figlio di venti milioni di vecchie lire, provenienti dalla vendita di un’azienda commerciale.
La Cassazione si è anche pronunciata sulla validità, ai fini fiscali, della donazione priva della forma dell’atto pubblico.
Al riguardo, i giudici di legittimità, dopo aver richiamato il dettato, di cui all’articolo 783 del Codice civile, secondo cui è valida la donazione di modico valore anche se priva della forma dell’atto pubblico, hanno chiarito la nozione di “modico valore”, osservando che la “modicità” costituisce, prima di tutto, un dato oggettivo, “desumibile dal valore intrinseco del bene mobile donato”.
Conseguentemente, non può considerasi modico il valore della somma di venti milioni di lire, riferito a una donazione risalente a venticinque anni fa.
Inoltre, ha precisato la Suprema corte, l’articolo 783, comma 2, del Codice civile “introduce un concorrente criterio soggettivo, laddove prevede che la natura modica deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”. Quindi, era onere del contribuente dimostrare la modicità della donazione, al fine di giustificare la mancata utilizzazione della forma legale dell’atto pubblico. Essendo mancato tale adempimento, la modicità della donazione andava esclusa, in base alla considerazione che la madre aveva donato più di un terzo dell’importo riscosso dalla vendita dell’azienda commerciale.
In conclusione, la donazione effettuata dalla madre del contribuente, non potendo essere considerata di modico valore, è da considerarsi nulla, ai sensi dell’articolo 782 del Codice civile perché priva della forma di atto pubblico.
Occorre segnalare che la sentenza in esame si pone in linea con la pronuncia della stessa Cassazione 703/2007, che aveva escluso la valenza probatoria delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà nel processo tributario. Tali pronunce si contrappongono, invero, a un altro orientamento della Suprema corte, secondo il quale le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà possono essere introdotte nel processo tributario ed essere considerate quali indizi, che, pur non potendo costituire da soli il fondamento della decisione, sono idonei a formare il libero convincimento del giudice (sentenze 10261/2008, 9958/2008, 11221/2007 e 3231/2007).
Non resta che aspettare per capire se, nel prossimo futuro, prevarrà la tendenza a escludere l’ingresso nel processo tributario delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, oppure se si consoliderà il diverso orientamento della Cassazione, che, pur negando a tali dichiarazioni il valore di prova legale, ne ammette, comunque, l’utilizzo in sede processuale con mero valore indiziario, rimesso al libero apprezzamento del giudice.
La vicenda
A seguito di notifica di accertamento sintetico (articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973), il contribuente presentava ricorso, eccependo, in particolare, che l’ufficio finanziario non aveva preso in considerazione la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con cui la madre del contribuente aveva dichiarato di aver donato circa 10mila euro (venti milioni delle vecchie lire) al figlio per sostenerlo nella sua attività lavorativa.
L’ufficio, rimasto vittorioso nel primo grado di giudizio, ma soccombente in appello, ricorreva in Cassazione.
I giudici di legittimità hanno accolto le ragioni del Fisco. In particolare, la Suprema corte ha, primariamente, precisato che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà esplica efficacia certificativa solo ed esclusivamente nell’ambito di alcune procedure amministrative, essendo, al contrario, priva di qualsiasi valenza probatoria in sede giurisdizionale. Inoltre, secondo la Cassazione, nel quadro generale del processo tributario, l’attribuzione di forza probatoria alla dichiarazione sostitutiva trova ulteriore e invalicabile ostacolo nell’articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/1992, che sancisce il divieto di giuramento e prova testimoniale.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà, ha osservato il Collegio, verrebbe, quindi, a costituire un mezzo di prova, non solo equipollente a quello espressamente vietato dal citato articolo 7, ma anche costituito al di fuori del processo.
Sulla base di tale argomentazioni, i giudici hanno dichiarato priva di efficacia probatoria la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dalla madre del contribuente, attestante la donazione al figlio di venti milioni di vecchie lire, provenienti dalla vendita di un’azienda commerciale.
La Cassazione si è anche pronunciata sulla validità, ai fini fiscali, della donazione priva della forma dell’atto pubblico.
Al riguardo, i giudici di legittimità, dopo aver richiamato il dettato, di cui all’articolo 783 del Codice civile, secondo cui è valida la donazione di modico valore anche se priva della forma dell’atto pubblico, hanno chiarito la nozione di “modico valore”, osservando che la “modicità” costituisce, prima di tutto, un dato oggettivo, “desumibile dal valore intrinseco del bene mobile donato”.
Conseguentemente, non può considerasi modico il valore della somma di venti milioni di lire, riferito a una donazione risalente a venticinque anni fa.
Inoltre, ha precisato la Suprema corte, l’articolo 783, comma 2, del Codice civile “introduce un concorrente criterio soggettivo, laddove prevede che la natura modica deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”. Quindi, era onere del contribuente dimostrare la modicità della donazione, al fine di giustificare la mancata utilizzazione della forma legale dell’atto pubblico. Essendo mancato tale adempimento, la modicità della donazione andava esclusa, in base alla considerazione che la madre aveva donato più di un terzo dell’importo riscosso dalla vendita dell’azienda commerciale.
In conclusione, la donazione effettuata dalla madre del contribuente, non potendo essere considerata di modico valore, è da considerarsi nulla, ai sensi dell’articolo 782 del Codice civile perché priva della forma di atto pubblico.
Occorre segnalare che la sentenza in esame si pone in linea con la pronuncia della stessa Cassazione 703/2007, che aveva escluso la valenza probatoria delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà nel processo tributario. Tali pronunce si contrappongono, invero, a un altro orientamento della Suprema corte, secondo il quale le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà possono essere introdotte nel processo tributario ed essere considerate quali indizi, che, pur non potendo costituire da soli il fondamento della decisione, sono idonei a formare il libero convincimento del giudice (sentenze 10261/2008, 9958/2008, 11221/2007 e 3231/2007).
Non resta che aspettare per capire se, nel prossimo futuro, prevarrà la tendenza a escludere l’ingresso nel processo tributario delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, oppure se si consoliderà il diverso orientamento della Cassazione, che, pur negando a tali dichiarazioni il valore di prova legale, ne ammette, comunque, l’utilizzo in sede processuale con mero valore indiziario, rimesso al libero apprezzamento del giudice.
Angelina Iannaccone
pubblicato Mercoledì 9 Luglio 2008
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