Giurisprudenza
Beni aziendali. La libera uscita costa cara
Orientamento confermato: è il contribuente a dover fornire la prova contraria alla presunzione di cessione
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Se al momento della cessazione dell'attività d'impresa non viene depositata alcuna documentazione in ordine alla destinazione dei beni risultanti nella disponibilità dell'impresa, può presumersi che i beni siano stati ceduti. E' questo, in sintesi, l'importante principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 8852 del 7 aprile 2008, che - decidendo nel merito - ha confermato la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, chiarendo la portata della presunzione legale di cessioni di beni senza fattura, prevista in materia di Iva.

La questione
La fattispecie esaminata dalla sezione tributaria della Suprema corte trae origine da un avviso di accertamento, ai fini Iva, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva provveduto al recupero dell'imposta non versata dal contribuente su beni strumentali e attrezzature, sul presupposto che nell'annualità in cui l'attività d'impresa era cessata non era stata prodotta la relativa dichiarazione Iva.
Su ricorso del contribuente, che sosteneva - senza fornire dimostrazione - di aver utilizzato i beni esistenti al momento della cessazione dell'attività nella successiva attività avviata, i giudici di merito avevano annullato l'avviso, in base alla considerazione che spettava all'ufficio fornire la prova che i beni erano stati destinati all'autoconsumo e che, conseguentemente, era sorto il debito d'imposta.

La Cassazione, invece, con la sentenza in esame, ha chiarito che spetta al contribuente fornire la prova circa l'utilizzo dei beni dell'impresa, confermando, pertanto, la correttezza dell'operato dell'ufficio finanziario.

Normativa
Ai fini Iva, sono previste alcune ipotesi di presunzione legali, di cessione e acquisto, quando emergono differenze "quantitative", ossia quando non v'è coincidenza tra la consistenza dei beni acquistati, importati o prodotti dall'impresa (risultante dalla contabilità) e i beni che risultano essere "effettivamente" (in base a un riscontro fisico) nella disponibilità dell'impresa. Tale normativa è contenuta nel regolamento di cui al Dpr 441/1997. La predetta normativa va coordinata con l'articolo 2, comma 2, n. 5, del Dpr 633/1972, secondo cui costituisce cessione di beni, tra l'altro, "la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività".

Le argomentazioni della Corte di cassazione
La questione di diritto esaminata dai giudici di legittimità concerne gli effetti della mancata dimostrazione circa l'utilizzo, da parte del contribuente, dei beni esistenti al momento di cessazione dell'attività. Sintetizzando: può la mancata dimostrazione da parte del contribuente che i beni dell'impresa non sono stati ceduti ovvero non sono stati destinati all'uso o al consumo personale proprio o a quello familiare, o ad altre finalità estranee all'impresa, giustificare l'utilizzo della presunzione di cessione imponibile, prevista dalla disciplina Iva, nell'ipotesi di divergenza fra la consistenza riscontrata e quella dichiarata?
La Cassazione, con la sentenza in commento, ha risolto positivamente la predetta questione, precisando la portata della presunzione di cessione prevista dalla disciplina Iva.

La Suprema corte è partita dalla considerazione preliminare in base alla quale il sistema fiscale impone al contribuente di tenere traccia della propria attività mediante idonea documentazione. Ciò al fine di evitare facili evasioni d'imposta a fronte dell'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di acquisire la prova di operazioni facilmente occultabili da parte del contribuente.
In tali casi, secondo i giudici di legittimità, è giustificata la previsione da parte dell'ordinamento tributario di presunzioni di cessioni di beni con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Del resto, hanno osservato (in modo convincente) i giudici, "non è contestabile che qualunque soggetto economico tenda a monetizzare il valore del patrimonio posseduto al momento della dismissione del medesimo". In base alla normale logica economica sottesa allo svolgimento dell'attività d'impresa, quindi, "la presunzione di cessione imponibile può ritenersi implicita nel sistema non solo quando sia positivamente accertata la mancanza del bene ma anche, come nella fattispecie, allorquando esista una divergenza tra la consistenza dichiarata dal contribuente ad una certa data e quella desumibile dalla stessa documentazione relativa alla sua attività successiva".

In tali casi, sempre per la Cassazione, se il contribuente non offre nessuna documentazione circa l'utilizzo dei beni esistenti al momento della cessazione dell'attività, è legittimo e ragionevole per l'Amministrazione finanziaria presumere che i medesimi beni, secondo l'"id quod plerumque accidit", siano stati destinati a uno degli impieghi previsti dal citato articolo 2 del decreto Iva che individua le cessioni imponibili.

In proposito, la Corte ha rammentato che, ai fini Iva, si considerano cessioni imponibili non solo i beni destinati all'autoconsumo ma anche quelli destinati a qualunque attività estranea all'esercizio dell'impresa, chiudendo così il cerchio di ogni possibile utilizzo economicamente rilevante.

La sentenza in esame conferma l'orientamento della giurisprudenza di legittimità(1), secondo cui la presunzione legale di cessione senza fattura dei beni dell'attività, prevista ai fini Iva, può essere vinta solo se il contribuente fornisce la prova della diversa destinazione. In tali casi, pertanto, in deroga al principio fissato dall'articolo 2697 del Codice civile, secondo cui chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, l'Amministrazione in sede di accertamento deve solo provare il fatto indicato dalla norma (gli ammanchi di beni)(2).

NOTE:
1) Cfr Cassazione 21519/2005; in senso conforme, Cassazione 10947/2002.

2) Cfr circolare 31/2006.
Antonino Iacono
pubblicato Venerdì 2 Maggio 2008

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