Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:05
Giurisprudenza
Bolle contraffatte "in trasferta"?
La rettifica Iva non è presuntiva
La rettifica Iva non è presuntiva
L'accertamento non è illogico se la falsificazione è presente sia nella copia del cedente sia in quella del destinatario
Il soggetto presso cui sono state reperite bolle di accompagnamento falsificate è compartecipe dell'operazione illecita, in quanto è il principale beneficiario della sottofatturazione della fornitura e, conseguentemente, dell'elusione di Iva.
È questo l'importante principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 26340/2009.
Il caso
A seguito di indagini svolte dalla Guardia di finanza, confermate da accurati esami tecnici di laboratorio, veniva accertata l'alterazione, nei dati relativi alle quantità, di bolle di accompagnamento di merci vendute, nel senso di una artificiosa diminuzione dei quantitativi effettivamente consegnati.
L'ufficio, pertanto, notificava all'acquirente avviso di rettifica, accertando una maggiore Iva sugli acquisti e sulle vendite dissimulate.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che lo respingeva.
La sentenza veniva appellata, ma la Ctr confermava, nel merito, la pronuncia di primo grado.
Il ricorso per cassazione
La contribuente ricorreva in Cassazione, avverso la sentenza di secondo grado, con due motivi.
Nel primo si deduceva insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (ex articolo 360, n. 4, c.p.c.), per avere la sentenza riconosciuto la società destinataria della merce quale corresponsabile nell'alterazione delle bolle di accompagnamento, in quanto la stessa società avrebbe beneficiato della conseguente omessa fatturazione.
La ricorrente sosteneva che tale argomentazione era inaccettabile sotto un profilo logico-giuridico, essendo invece più probabile la tesi da essa propugnata, ovvero di un dirottamento di parte della merce durante il trasporto a favore di un terzo, all'insaputa e senza partecipazione alcuna della società destinataria.
A supporto della propria tesi, la ricorrente richiamava: lo stato di deficit in cui si trovava la società venditrice (poi fallita), la propria condotta collaborativa nella consegna agli inquirenti di alcuni documenti che non era più tenuta a conservare (indice di buona fede), nonché l'inesistenza di possibili precedenti transazioni occulte tra le parti.
Con il secondo motivo, la società deduceva errore di diritto (ex articolo 360, n. 3, c.p.c.), per avere le Commissioni di prima e seconda istanza ritenuto sufficiente il mero fatto dell'alterazione delle bolle di accompagnamento per l'emissione dell'avviso di rettifica, laddove tale ipotesi non ricorre tra quelle espressamente previste dall'articolo 54 del Dpr 633/1972.
La ricorrente osservava, inoltre, che tale elemento, da solo, non poteva assurgere al livello di "presunzioni gravi, precise e concordanti". Si trattava, ad avviso della parte, di una presunzione semplice e non di una prova diretta tale da escludere la necessità dell'esame della contabilità della ditta inquisita, anche in relazione all'elevato importo della vendita dissimulata.
Oltre a ciò, sosteneva che la presunzione di vendita della merce acquistata in elusione di Iva nello stesso esercizio costituiva una indebita applicazione del principio, illegittimo, del praesumptum de praesumpto.
La decisione
La Corte di cassazione ha giudicato infondati i motivi del ricorso della società contribuente.
Ritenere che un soggetto, presso cui sono state reperite bolle di accompagnamento falsificate, sia compartecipe dell'illecita operazione, in quanto principale beneficiario della conseguente sottofatturazione della fornitura e correlativa elusione di Iva, è considerazione non affetta da alcuna illogicità o contraddizione, essendo, invece, conforme a quanto normalmente avviene in casi simili a quello in esame.
Dalla stessa esposizione dei fatti, in sostanza, emerge che l'alterazione delle bolle era presente sia nella copia del cedente sia in quella del destinatario e che i documenti in questione erano di numero elevato, con mancata indicazione di merci per un valore assai rilevante.
In materia di pretesa erariale, non v'è dubbio che l'onere della prova gravi sull'Amministrazione finanziaria. In questo caso, però, è altrettanto vero che il riscontro dell'alterazione delle bolle, basato su documenti esistenti presso la ditta destinataria delle merci, è in grado di accertare un elemento probatorio a carico del ricevente di particolare rilievo, tale da concretare, senza alcun dubbio, il presupposto di cui all'articolo 54 del Dpr 633/1972.
Tale constatazione porta alla diretta conclusione di una omessa osservanza dell'obbligo di fatturazione delle operazioni concernenti tali merci.
Né può ritenersi una presunzione di secondo grado la rivendita delle merci nello stesso esercizio, in quanto tale condotta non è solo probabile, bensì naturale e intrinseca al tipo di attività della società destinataria che, esercitando il commercio di dette merci, rivende le stesse dopo averle acquistate.
È questo l'importante principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 26340/2009.
Il caso
A seguito di indagini svolte dalla Guardia di finanza, confermate da accurati esami tecnici di laboratorio, veniva accertata l'alterazione, nei dati relativi alle quantità, di bolle di accompagnamento di merci vendute, nel senso di una artificiosa diminuzione dei quantitativi effettivamente consegnati.
L'ufficio, pertanto, notificava all'acquirente avviso di rettifica, accertando una maggiore Iva sugli acquisti e sulle vendite dissimulate.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che lo respingeva.
La sentenza veniva appellata, ma la Ctr confermava, nel merito, la pronuncia di primo grado.
Il ricorso per cassazione
La contribuente ricorreva in Cassazione, avverso la sentenza di secondo grado, con due motivi.
Nel primo si deduceva insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (ex articolo 360, n. 4, c.p.c.), per avere la sentenza riconosciuto la società destinataria della merce quale corresponsabile nell'alterazione delle bolle di accompagnamento, in quanto la stessa società avrebbe beneficiato della conseguente omessa fatturazione.
La ricorrente sosteneva che tale argomentazione era inaccettabile sotto un profilo logico-giuridico, essendo invece più probabile la tesi da essa propugnata, ovvero di un dirottamento di parte della merce durante il trasporto a favore di un terzo, all'insaputa e senza partecipazione alcuna della società destinataria.
A supporto della propria tesi, la ricorrente richiamava: lo stato di deficit in cui si trovava la società venditrice (poi fallita), la propria condotta collaborativa nella consegna agli inquirenti di alcuni documenti che non era più tenuta a conservare (indice di buona fede), nonché l'inesistenza di possibili precedenti transazioni occulte tra le parti.
Con il secondo motivo, la società deduceva errore di diritto (ex articolo 360, n. 3, c.p.c.), per avere le Commissioni di prima e seconda istanza ritenuto sufficiente il mero fatto dell'alterazione delle bolle di accompagnamento per l'emissione dell'avviso di rettifica, laddove tale ipotesi non ricorre tra quelle espressamente previste dall'articolo 54 del Dpr 633/1972.
La ricorrente osservava, inoltre, che tale elemento, da solo, non poteva assurgere al livello di "presunzioni gravi, precise e concordanti". Si trattava, ad avviso della parte, di una presunzione semplice e non di una prova diretta tale da escludere la necessità dell'esame della contabilità della ditta inquisita, anche in relazione all'elevato importo della vendita dissimulata.
Oltre a ciò, sosteneva che la presunzione di vendita della merce acquistata in elusione di Iva nello stesso esercizio costituiva una indebita applicazione del principio, illegittimo, del praesumptum de praesumpto.
La decisione
La Corte di cassazione ha giudicato infondati i motivi del ricorso della società contribuente.
Ritenere che un soggetto, presso cui sono state reperite bolle di accompagnamento falsificate, sia compartecipe dell'illecita operazione, in quanto principale beneficiario della conseguente sottofatturazione della fornitura e correlativa elusione di Iva, è considerazione non affetta da alcuna illogicità o contraddizione, essendo, invece, conforme a quanto normalmente avviene in casi simili a quello in esame.
Dalla stessa esposizione dei fatti, in sostanza, emerge che l'alterazione delle bolle era presente sia nella copia del cedente sia in quella del destinatario e che i documenti in questione erano di numero elevato, con mancata indicazione di merci per un valore assai rilevante.
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Alberto Catania
pubblicato Mercoledì 20 Gennaio 2010
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