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Giurisprudenza
Buoni “onerosi” ai dipendenti.
Corte Ue: è prestazione di servizi
Corte Ue: è prestazione di servizi
I lavoratori , in cambio del voucher, rinunciavano a una quota della loro retribuzione in denaro
La fornitura ai propri dipendenti di un “buono acquisto”, da parte di una società che ha - a sua volta - acquistato il buono a un prezzo “Iva inclusa”, in cambio della rinuncia da parte dei lavoratori a una quota della loro retribuzione in denaro, costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. L’interpretazione della normativa europea in materia di imposta sul valore aggiunto è arrivata da parte della terza sezione della Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 29 luglio 2010 resa nel procedimento C-40/09.
La controversia che ha portato alla pronuncia dei giudici europei era insorta tra una società di diritto inglese e l’Amministrazione fiscale britannica. In particolare, il sistema retributivo della società, operante nel ramo farmaceutico, prevedeva, tra l’altro, il riconoscimento ai propri dipendenti di una quota fissa annua, denominata “fondo vantaggio”, comprensiva di un importo in contanti e, eventualmente, di alcuni benefici previamente scelti dai dipendenti stessi, fermo restando che ciascun beneficio scelto dava luogo a uno specifico prelievo dal fondo individuale. Fra i vantaggi, proprio i “buoni acquisto”, da spendere presso appositi negozi convenzionati. Buoni di valore nominale di 10 sterline, cui si associava un prelievo dal fondo dei dipendenti di importo inferiore, compreso tra le 9,25 e le 9,55 sterline.
La società aveva redatto le proprie dichiarazioni Iva basandosi sul principio secondo cui non era tenuta a fatturare, a valle, l’imposta sulla fornitura di buoni acquisto ai propri dipendenti e non era autorizzata a detrarre quella assolta, a monte, al momento dell’acquisto di tali buoni, sostenendo poi, però, che, poiché il costo di acquisto dei buoni faceva parte degli oneri generali dell’impresa, essa avrebbe dovuto essere autorizzata a detrarre l’Iva attinente a tale acquisto, senza essere tenuta a fatturare l’imposta a valle, dato che la fornitura ai dipendenti non era effettuata a titolo oneroso.
Sulla base di tali argomentazioni, la società aveva, dunque, chiesto al fisco inglese il rimborso dell’Iva assolta a monte per acquistare i “buoni acquisto”.
L’Amministrazione fiscale britannica aveva rigettato l’istanza, ritenendo che la società non utilizzava i buoni per realizzare un’operazione imponibile (quindi, niente detrazione).
La normativa comunitaria e la pronuncia
Ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, sono soggette all’Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del Paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Per il successivo articolo 4, si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui all’articolo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati dell’attività; gli articoli 5 e 6 chiariscono che si considera “cessione di bene” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario e “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di un bene. Infine, l’articolo 17, n. 2, lettera a) dispone che nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore l’Iva dovuta o assolta all’interno del Paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo.
Dunque, con la remissione operata in favore dei giudici sovranazionali, sostanzialmente si “verificare” se l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva dovesse essere interpretato nel senso che la fornitura di un “buono acquisto” da parte di una società ai propri dipendenti, nell’ambito della retribuzione di questi ultimi, costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.
In merito, la Corte Ue ha in primo luogo rimarcato come la sesta direttiva attribuisca un’amplissima sfera d’applicazione all’Iva. Proprio in ragione di tale ampia sfera di applicazione, hanno proseguito i giudici, si deve ritenere che una società, come la ricorrente, che fornisce “buoni acquisto” ai propri dipendenti in cambio della rinuncia, da parte di questi ultimi, a una quota della loro retribuzione in denaro, svolge chiaramente un’attività economica.
Infatti, i buoni permettono ai dipendenti che li ricevono di acquistare un bene o un servizio in determinati negozi, attribuendo ai loro possessori un diritto futuro e indeterminato nell’oggetto, su beni e/o servizi. Non trasferendo, dunque, immediatamente il potere di disposizione su un bene, la fornitura di tali buoni costituisce, ai fini dell’Iva, non una “cessione di bene” bensì una “prestazione di servizi”, ai sensi dell’articolo 6 della sesta direttiva, in base quale, come sopra ricordato, è considerata prestazione di servizi qualsiasi operazione che non costituisca cessione di un bene.
Per quanto concerne poi l’onerosità o meno di una simile prestazione di servizi, la Corte ha ricordato come, secondo giurisprudenza comunitaria constante, la nozione di “prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso”, presupponga l’esistenza di un nesso diretto fra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto.
Nel caso esaminato, non è dubitabile l’esistenza di un nesso diretto fra la fornitura ai propri dipendenti dei “buoni acquisto” e la quota di retribuzione in denaro alla quale i dipendenti devono rinunciare. Peraltro, ha ancora proseguito la Corte, non vi è dubbio nemmeno sul fatto che la società riceva effettivamente un corrispettivo per la fornitura dei “buoni acquisto”, corrispettivo che corrisponde proprio alla quota della retribuzione in denaro dei dipendenti.
Come emerso, inoltre, dagli atti della causa, l’onere dell’Iva attinente alla fornitura dei buoni grava sul consumatore finale dei beni e/o servizi che possono essere acquistati con gli stessi e, dunque, sui dipendenti della società, dato che il prelievo dalla retribuzione comprende il prezzo dei buoni in questione nonché l’intera Iva corrispondente.
Mauro Di Biasi
pubblicato Mercoledì 11 Agosto 2010
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