Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:05
Giurisprudenza
Cartella senza termini di ricorso,
non inficiata la validità dell'atto
non inficiata la validità dell'atto
L'unica conseguenza è la "scusabilità" dell'errore commesso dal contribuente, con nuovi tempi per l'impugnativa
La cartella di pagamento priva delle modalità e dei termini per l'opposizione è valida.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza n. 15143 del 26 giugno 2009, che ha respinto il ricorso di una società alla quale era stata notificata una cartella di pagamento Tarsu sprovvista dell'indicazione del termine per presentare ricorso.
La Cassazione ha applicato al contenzioso tributario due principi generali degli atti amministrativi, espressi in precedenti pronunce.
Il primo stabilisce che "in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o erronea indicazione nell'atto da impugnare del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi né una irregolarità o un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, il quale, tuttavia, ha l'onere di dimostrare e i giudice il dovere di rilevare, la decisività dell'errore" (Cassazione civile 11405/2006).
Parimenti il secondo, afferma "la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente" (Cassazione civile 19189/2006).
La Corte, dunque, ha stabilito la validità dei principi, anche dopo l'entrata in vigore dello Statuto del contribuente (articolo 5, legge 212/2000), che ha introdotto specifiche regole e iniziative a carico dell'amministrazione finanziaria sull'informazione che devono ricevere i contribuenti.
La norma, infatti, non prevede espressamente la nullità dell'atto tributario solo per l'assenza delle indicazioni richieste.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza n. 15143 del 26 giugno 2009, che ha respinto il ricorso di una società alla quale era stata notificata una cartella di pagamento Tarsu sprovvista dell'indicazione del termine per presentare ricorso.
La Cassazione ha applicato al contenzioso tributario due principi generali degli atti amministrativi, espressi in precedenti pronunce.
Il primo stabilisce che "in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o erronea indicazione nell'atto da impugnare del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi né una irregolarità o un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, il quale, tuttavia, ha l'onere di dimostrare e i giudice il dovere di rilevare, la decisività dell'errore" (Cassazione civile 11405/2006).
Parimenti il secondo, afferma "la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente" (Cassazione civile 19189/2006).
La Corte, dunque, ha stabilito la validità dei principi, anche dopo l'entrata in vigore dello Statuto del contribuente (articolo 5, legge 212/2000), che ha introdotto specifiche regole e iniziative a carico dell'amministrazione finanziaria sull'informazione che devono ricevere i contribuenti.
La norma, infatti, non prevede espressamente la nullità dell'atto tributario solo per l'assenza delle indicazioni richieste.
Patrizia De Juliis
pubblicato Venerdì 3 Luglio 2009
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