Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 8:41
Giurisprudenza
C'è poco spazio per la Tosap
alla fermata dell'autobus di linea
alla fermata dell'autobus di linea
Manca il presupposto impositivo per assoggettare al tributo la pensilina di protezione dei passeggeri in attesa
Niente Tosap sulla pensilina collocata alla fermata dell'autobus di linea, laddove nel giudizio di merito sia stato accertato che la stessa non sottrae superficie al godimento della collettività ma, al contrario, agevola lo sfruttamento del suolo pubblico.
Il principio è arrivato dalla Cassazione, con la sentenza n. 20076 del 18 settembre scorso.
La vicenda
Una società proponeva ricorso contro due avvisi di accertamento notificati da un Comune per il pagamento della Tosap.
Gli avvisi erano stati emessi in relazione all'esistenza, nel territorio comunale, di pensiline di protezione dei passeggeri che erano in attesa dei mezzi di trasporto pubblico.
La società fondava il suo ricorso sulla insussistenza del presupposto impositivo, dal momento che le pensiline, a suo dire, non sottraevano suolo all'uso pubblico per fini privati, essendo destinati a una funzione di servizio pubblico.
Il Comune, costituendosi in giudizio, asseriva che il presupposto impositivo era invece integrato dalla circostanza della materiale occupazione del suolo e dal fatto che l'installazione delle pensiline consentiva l'affissione di pannelli pubblicitari di cui la società beneficiava.
La Commissione tributaria competente accoglieva il ricorso della società, a favore della quale si esprimeva anche la Ctr.
Il Comune ricorreva in Cassazione sulla scorta della considerazione che la tassa è dovuta per il fatto della occupazione del suolo, non rilevando in senso contrario le finalità per le quali l'occupazione viene posta in essere.
La Suprema corte ha, come anticipato, respinto il ricorso del Comune, precisando che in tema di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 e 39 del Dlgs 507/1993, nell'occupazione che comporti una effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico.
Infatti, se ai sensi dell'articolo 38 "sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province", a mente del successivo articolo 39 "la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio".
Il principio è arrivato dalla Cassazione, con la sentenza n. 20076 del 18 settembre scorso.
La vicenda
Una società proponeva ricorso contro due avvisi di accertamento notificati da un Comune per il pagamento della Tosap.
Gli avvisi erano stati emessi in relazione all'esistenza, nel territorio comunale, di pensiline di protezione dei passeggeri che erano in attesa dei mezzi di trasporto pubblico.
La società fondava il suo ricorso sulla insussistenza del presupposto impositivo, dal momento che le pensiline, a suo dire, non sottraevano suolo all'uso pubblico per fini privati, essendo destinati a una funzione di servizio pubblico.
Il Comune, costituendosi in giudizio, asseriva che il presupposto impositivo era invece integrato dalla circostanza della materiale occupazione del suolo e dal fatto che l'installazione delle pensiline consentiva l'affissione di pannelli pubblicitari di cui la società beneficiava.
La Commissione tributaria competente accoglieva il ricorso della società, a favore della quale si esprimeva anche la Ctr.
Il Comune ricorreva in Cassazione sulla scorta della considerazione che la tassa è dovuta per il fatto della occupazione del suolo, non rilevando in senso contrario le finalità per le quali l'occupazione viene posta in essere.
La Suprema corte ha, come anticipato, respinto il ricorso del Comune, precisando che in tema di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 e 39 del Dlgs 507/1993, nell'occupazione che comporti una effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico.
Infatti, se ai sensi dell'articolo 38 "sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province", a mente del successivo articolo 39 "la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio".
Marcello Maiorino
pubblicato Lunedì 5 Ottobre 2009
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