Giurisprudenza
"C'era una volta una società"
ora la sanzione spetta al curatore
Per i periodi ante fallimento è responsabile delle conseguenze derivanti dagli inadempimenti a lui imputabili
passaggio di testimone in staffetta
In caso di fallimento, responsabile della presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi precedenti la débacle è il curatore (non il contribuente), il quale subentra nella posizione della società fallita per i debiti d'imposta.
È quanto ha stabilito la Commissione tributaria di primo grado di Trento, con la sentenza n. 56 del 30 dicembre 2008, con la quale i giudici hanno ritenuto legittima la sanzione emessa nei confronti del curatore fallimentare.

La controversia traeva origine dalla notifica di un atto di accertamento al curatore del fallimento di una Sas, con cui l'ufficio gli addebitava il pagamento di 3.873 euro a titolo di sanzione (ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 471/1997) per aver omesso di presentare la dichiarazione Iva, per l'anno d'imposta 2004, un periodo precedente al fallimento. Contro l'avviso il curatore stesso aveva proposto ricorso, deducendo che, in caso di fallimento del debitore, l'ufficio non avrebbe potuto attribuire al medesimo la sanzione per infedele dichiarazione Iva, non essendo il soggetto passivo d'imposta.

Nel merito si è espressa la Commissione tributaria di primo grado, che ha rigettato il ricorso. Il curatore - si legge nella sentenza - "pur non essendo soggetto passivo di imposta né del carico tributario, è però responsabile delle conseguenze sanzionatorie derivanti dagli inadempimenti imputabili al suo comportamento. È quindi soggetto passivo delle sanzioni previste nei casi di omessa, infedele o incompleta dichiarazione, la cui presentazione incombe a lui personalmente".
In pratica, coerentemente con l'orientamento della Cassazione (sentenza 8594/1993), i giudici tributari hanno evidenziato la piena responsabilità del curatore, allorquando non provveda ad adempiere puntualmente ai precisi obblighi che gli derivano dalla legge.

Inoltre, la tesi del ricorrente in ordine all'inesattezza e incompletezza dei dati dovuta alla frammentarietà della documentazione reperita che, quindi, non avrebbe avuto senso inserire in dichiarazione, non convince i giudici. I quali, al contrario, sottolineano che al curatore incombeva l'onere di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, fedelmente e nei termini stabiliti. Nel caso concreto, invece, l'inottemperanza alla legge è direttamente ed esclusivamente addebitabile al curatore medesimo.

Gabriella Petrone
pubblicato Giovedì 12 Marzo 2009

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