Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:05
Giurisprudenza
Chi vende emette la fattura.
Chi acquista deve controllarla
Chi acquista deve controllarla
La Corte ha anche ricordato che l'interpretazione dei contratti oggetto della lite spetta al giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili in Cassazione
Il destinatario della fattura ha l'obbligo di regolarizzare il documento quando l'emittente abbia dato al negozio o al rapporto sottostante una qualificazione diversa da quella dovuta. In mancanza, è tenuto al versamento della maggior Iva. Sul tema, è ritornata la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16437 del 27 luglio 2011.
Il caso scaturisce da un accertamento nei confronti di una cassa rurale incentrato sull'irregolare fatturazione, effettuata da una cooperativa nei confronti di alcune casse di risparmio in esenzione Iva.
La cooperativa, secondo quanto stabilito da precedenti accordi con le casse rurali, effettuava attività di sponsorizzazione di eventi che avevano luogo nelle zone limitrofe a quelle di insediamento degli istituti di credito. Contattava i fornitori, pagava le prestazioni ricevute e contabilizzava tra i costi l'importo delle fatture onorate; detraeva l'Iva versata, per poi ripartire i costi sostenuti con i relativi committenti emettendo fatture senza addebito Iva, perché, a parere della società, operava in virtù di un mandato con rappresentanza, cioè in nome e per conto delle banche che ricevevano la pubblicità.
La sentenza della Corte
La Suprema Corte ha per prima cosa ad esaminato la valenza del mandato accordato dalle casse rurali alla cooperativa, ribadendo che "per avere l'effetto tipico della rappresentanza, cioè la diretta produzione degli effetti giuridici in capo al rappresentato, occorre(va) che il mandatario, ottenuta la procura, dichiar(asse) di agire in nome e per conto del mandante … Nella fattispecie, invece, si e(ra) alla presenza di un mandato senza rappresentanza ove il mandatario opera(va) per conto del mandante, ma in nome proprio. Le fatture, infatti, (era)no state intestate alla … che agi(va), pertanto, in nome proprio, tant'e(ra) vero che le (avev)a registrate nella propria contabilità per addebitarle solo in un secondo momento alle singole casse rurali…Si e(ra) palesemente alla presenza di un doppio passaggio e conseguente e(ra) l'applicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3, che prevede(va) una doppia fatturazione e, perciò, l'assoggettamento ad IVA di entrambi i passaggi".
In ogni modo, i giudici di legittimità hanno anche richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale "l'interpretazione dei contratti oggetto della controversia è riservata al giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili in cassazione se non sotto il profilo della violazione di legge o della insufficienza della motivazione".
Il ricorso della cassa rurale era articolato su quattro motivazioni.
Con la prima - tornando all'oggetto del commento - si lamentava il fatto che i giudici d'appello non si erano opportunamente pronunciati o avevano disatteso la corretta interpretazione dell'articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997 che, secondo una lettura giurisprudenziale, non imponeva al destinatario della fattura di accertare la debenza o meno dell'imposta, ma soltanto di supplire alle mancanze eventualmente commesse dall'emittente nella identificazione dell'atto negoziale o nella esposizione degli altri dati fiscalmente rilevanti.
La Corte ha rigettato la doglianza, perché è proprio la giurisprudenza (Cassazione, sentenze 13513/2008 e 19624/2009) richiamata dalla cooperativa che riconosce l'obbligo del destinatario di procedere alla regolarizzazione della fattura, nei casi in cui l'emittente abbia dato al negozio sottostante una qualificazione diversa da quella dovuta, che nel caso di specie la Cassa rurale non poteva ignorare, stante la sua qualità di parte del rapporto.
Il caso scaturisce da un accertamento nei confronti di una cassa rurale incentrato sull'irregolare fatturazione, effettuata da una cooperativa nei confronti di alcune casse di risparmio in esenzione Iva.
La cooperativa, secondo quanto stabilito da precedenti accordi con le casse rurali, effettuava attività di sponsorizzazione di eventi che avevano luogo nelle zone limitrofe a quelle di insediamento degli istituti di credito. Contattava i fornitori, pagava le prestazioni ricevute e contabilizzava tra i costi l'importo delle fatture onorate; detraeva l'Iva versata, per poi ripartire i costi sostenuti con i relativi committenti emettendo fatture senza addebito Iva, perché, a parere della società, operava in virtù di un mandato con rappresentanza, cioè in nome e per conto delle banche che ricevevano la pubblicità.
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La Suprema Corte ha per prima cosa ad esaminato la valenza del mandato accordato dalle casse rurali alla cooperativa, ribadendo che "per avere l'effetto tipico della rappresentanza, cioè la diretta produzione degli effetti giuridici in capo al rappresentato, occorre(va) che il mandatario, ottenuta la procura, dichiar(asse) di agire in nome e per conto del mandante … Nella fattispecie, invece, si e(ra) alla presenza di un mandato senza rappresentanza ove il mandatario opera(va) per conto del mandante, ma in nome proprio. Le fatture, infatti, (era)no state intestate alla … che agi(va), pertanto, in nome proprio, tant'e(ra) vero che le (avev)a registrate nella propria contabilità per addebitarle solo in un secondo momento alle singole casse rurali…Si e(ra) palesemente alla presenza di un doppio passaggio e conseguente e(ra) l'applicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3, che prevede(va) una doppia fatturazione e, perciò, l'assoggettamento ad IVA di entrambi i passaggi".
In ogni modo, i giudici di legittimità hanno anche richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale "l'interpretazione dei contratti oggetto della controversia è riservata al giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili in cassazione se non sotto il profilo della violazione di legge o della insufficienza della motivazione".
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Con la prima - tornando all'oggetto del commento - si lamentava il fatto che i giudici d'appello non si erano opportunamente pronunciati o avevano disatteso la corretta interpretazione dell'articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997 che, secondo una lettura giurisprudenziale, non imponeva al destinatario della fattura di accertare la debenza o meno dell'imposta, ma soltanto di supplire alle mancanze eventualmente commesse dall'emittente nella identificazione dell'atto negoziale o nella esposizione degli altri dati fiscalmente rilevanti.
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Valerio Giuliani
pubblicato Giovedì 11 Agosto 2011
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