Giurisprudenza
Cittadino residente in Svizzera,
dividendi da tassare in Italia
Scontano le imposte nel nostro Paese se qui ha sede la società che li ha erogati. E' onere del contribuente fornire la prova che il centro dei suoi interessi è all'estero
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I dividendi distribuiti da una società italiana a un cittadino residente in Svizzera sono interamente imponibili in Italia, anche se il contribuente gestisce affari all'estero.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 29576 del 29 dicembre.
 

I fatti
Con avviso di accertamento emesso per Irpef e Cssn relativi all'anno di imposta 1996, l'Agenzia delle Entrate ha recuperato gli utili non dichiarati, distribuiti da una società italiana a un soggetto estero residente. In entrambi i gradi di merito, i giudici hanno osservato che il contribuente e la consorte erano residenti a Basilea (Svizzera), dove possedevano una casa di abitazione e gestivano un locale di antiquariato e, di conseguenza, non erano tenuti a dichiarare gli utili da partecipazione nella società italiana. A tale (errata) conclusione i giudici di merito sono pervenuti sia sulla base della disciplina speciale dettata dalla convenzione italo-svizzera concernente il divieto di doppia imposizione, sia perché l'ufficio non aveva fornito la prova che il centro d'interessi dei contribuenti fosse nel territorio nazionale piuttosto che all'estero.
 

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Ctr, lamentando, tra gli altri, violazione di norme di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice del gravame non considerava che doveva essere il contribuente a fornire la prova che il centro degli interessi fosse in Svizzera, dove aveva soltanto una casa e la gestione di un antiquariato, per giunta di non grandi dimensioni.
 

Ciò soprattutto in considerazione degli elementi forniti dall'ufficio per provare il mantenimento in Italia del centro dei propri interessi: il contribuente aveva acquistato trenta immobili in pochi anni in Italia e vi svolgeva importanti attività lavorative e di affari anche in società (emergeva dal certificato storico rilasciato dalla Camera di commercio che rivestiva la carica di legale rappresentate di una società a responsabilità limitata di cui erano soci anche la moglie e il fratello, e che svolgeva attività stabilmente organizzata).
 

La Corte ha ritenuto fondata la doglianza dell'Agenzia, "atteso che la residenza anagrafica non è determinante ai fini dell'imposizione fiscale, dovendosi invece avere riguardo al domicilio come centro d'interessi e di relazioni sociali".
 

Osservazioni
La Cassazione si pronuncia ancora una volta con riferimento ai rapporti tra residenza anagrafica e imposizione fiscale. Lo fa chiarendo che, ai fini delle imposte sui redditi, non basta l'iscrizione del cittadino italiano nell'anagrafe dei residenti all'estero per escludere che la sua residenza fiscale permane in Italia, qualora il contribuente continui ad avere nel territorio italiano il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Cassazione 14434/2010 e 29576/2011), e non provi la conformità della sua scelta anagrafica con la realtà effettiva. Alla "scelta soggettiva ed elettiva" di trasferire la propria residenza altrove, infatti, deve far seguito la possibilità di verificare che nel luogo estero gli interessi vitali del soggetto sono gestiti abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cassazione, n. 24248/2011).
 

Di conseguenza, tale verifica dà esito negativo se il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali (Cassazione, n. 13803/2001) è in Italia e non all'estero. Infatti, "In base al combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, e ciò anche in base a vari elementi presuntivi, quali l'acquisto di beni immobili; la gestione di affari in contesti societari; la disponibilità di almeno un'abitazione, nella quale egli trascorra diversi periodi dell'anno, e ciò a prescindere anche dalla iscrizione del soggetto nell'AIRE, come nella specie" (Cassazione, n. 29576/2011).
 

A tale riguardo, nella fattispecie esaminata, la Corte ha ritenuto rilevanti gli interessi e gli affari gestiti dal contribuente nel territorio nazionale e ha concluso che i dividendi da partecipazioni societarie percepiti in Italia devono essere qui dichiarati e tassati per intero come previsto dalla Convenzione italo - svizzera contro le doppie imposizioni.
 

Con riferimento ai dividendi azionari, infatti, l'articolo 10 della Convenzione, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 943/1978, detta una doppia disciplina: prevede, cioè, una competenza impositiva dello Stato in cui essi vengano corrisposti o concorrente con quella principale dello Stato di residenza del percipiente, nel limite dell'aliquota massima del 15%, ovvero esclusiva e per l'intero in caso di stabile organizzazione (Cassazione 24246/2011).
 

In via generale, la Corte ha ritenuto che il trattamento fiscale più favorevole previsto dalla Convenzione (applicabile, in luogo di quello previsto dall'articolo 27 del Dpr 600/1973, ex art. 75 dello stesso decreto) avrebbe potuto trovare applicazione "…per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta" proprio perché le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, al fine di evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero e di agevolare l'attività economica e d'investimento internazionale.
 

Ma in relazione alla particolare fattispecie esaminata, i giudici di piazza Cavour hanno precisato che "ove si tratti di impresa avente una stabile organizzazione nel Paese di residenza, in tema di distribuzione di dividendi, questi … vanno tassati per intero secondo la legge nazionale, in virtù dell'art. 10, comma 4 della Convenzione tra gli Stati in argomento e di cui alla legge di ratifica n. 943/78".
Nel caso sottoposta al vaglio della Corte, infatti, il contribuente rientrava addirittura in tale ipotesi, essendo amministratore di diverse imprese e ricoprendo la carica di legale rappresentante di una società, partecipata da suoi familiari e stabilmente organizzata, con potere di firma.
Sarà compito del giudice del rinvio uniformarsi ai principi di diritto affermati dalla Cassazione.


Romina Morrone
pubblicato Giovedì 12 Gennaio 2012

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