Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:05
Giurisprudenza
Compensazione fra tributi solo se prevista dalla legge
L'utilizzo generalizzato dell'istituto, contemplato dallo Statuto del contribuente, non può trovare applicazione in mancanza degli appositi regolamenti di attuazione
In materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle disposizioni civilistiche, nei soli casi espressamente previsti; non si può violare il principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso e ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né il principio è superato per effetto dello Statuto del contribuente, che, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tramite compensazione, ha demandato ad appositi regolamenti l'estensione dell'istituto ai tributi per i quali non è contemplato.
Con la recente sentenza 25 maggio 2007, n. 12262, la sezione tributaria della Corte di cassazione è tornata a occuparsi della estinzione per compensazione delle obbligazioni tributarie disciplinata dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).
La controversia sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una federazione sportiva per il recupero di ritenute non versate relative a emolumenti corrisposti a diversi soggetti percipienti.
In particolare, l'ente ricorrente chiedeva, tra i diversi motivi di ricorso, la compensazione dell'obbligazione tributaria in contestazione con un credito vantato nei confronti dell'Erario, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto.
Tale disposizione prevede che "L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione". Inoltre, il medesimo articolo 8 prevede, ai commi 6 e 8, deleghe per l'attuazione dell'istituto della compensazione.
Il comma 6, in particolare, prevede una delega di carattere generale finalizzata all'emanazione di un decreto del ministro delle Finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
La delega contenuta nel comma 8, poi, è rivolta all'attuazione delle disposizioni relative all'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, per mezzo di un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della medesima legge n. 400 del 1988. Inoltre, il comma 8 definisce transitorie le attuali disposizioni in materia di compensazione e dall'altro introduce un termine per l'emanazione, e quindi per l'attuazione del regolamento, prevedendo che l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione deve essere estesa a decorrere dall'anno d'imposta 2002 anche ai tributi per i quali attualmente non è prevista.
Allo stato, i regolamenti previsti dall'articolo 8 non sono stati ancora emanati.
I giudici di legittimità, con la sentenza in argomento, hanno statuito l'inapplicabilità della compensazione al caso di specie considerato che "in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212…, il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002)".
La sentenza in commento va a inserirsi in un gruppo di pronunce della Suprema corte (cfr sez. V, 20 novembre 2001, n. 14588, e 20 novembre 2001, n. 14579), che considerano la disposizione dello Statuto una norma a carattere programmatico.
In particolare, la sentenza n. 14588/2001, esprimendosi sulla possibilità di compensare un'obbligazione tributaria sorta con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, ha evidenziato che il Dpr n. 633/1972 già disciplina compiutamente le modalità di versamento, detrazione e rimborso dell'Iva, ragion per cui la compensazione di cui all'articolo 8, comma 1, dello Statuto (che recepisce, con riguardo all'obbligazione di imposta, i generali canoni del Codice civile sulla estinzione per compensazione) non sarebbe applicabile, in quanto "la stessa norma prende atto dell'applicabilità del relativo istituto, alla stregua della normativa tributaria in vigore, solo nei casi specificamente contemplati, rinviando gli effetti dell'innovazione a decorrere dall'anno di imposta 2002, previa emanazione di apposita disciplina di attuazione".
Come evidenziato da larga parte della dottrina, le argomentazioni delle sentenze della Cassazione troverebbero sostegno, in assenza dei regolamenti di attuazione della disposizione statutaria, nel principio della indisponibilità del credito tributario, nell'espressa previsione legislativa secondo cui "le entrate dello Stato si riscuotono in genere in contanti" (articolo 225, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) e nella disciplina civilistica, secondo cui non sono compensabili i crediti impignorabili, quali quelli tributari.
Tuttavia, all'orientamento evidenziato in precedenza se ne contrappone un altro (cfr sez. V, 7 febbraio 2001, n. 1697, e 10 febbraio 2001, n. 1930) che ha, seppure implicitamente, negato natura programmatica all'articolo 8 della legge n. 212 del 2000, sostenendo la immediata operatività dell'istituto della compensazione, come mezzo di estinzione dell'obbligazione tributaria.
In particolare, con la sentenza n. 1697/2001, la Cassazione, senza però argomentare in modo esaustivo, evidenzia la possibilità da parte del contribuente di invocare la compensazione ex articolo 8 dello Statuto del contribuente con altro credito vantato nei confronti della pubblica Amministrazione.
Sulla stessa linea interpretativa la pronuncia n. 1930/2001, con la quale i giudici di legittimità, cassando con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale una sentenza d'appello, ha demandato ai giudici di rinvio la valutazione dell'applicazione del principio della compensazione tributaria prevista dal più volte citato articolo 8.
Per completezza, si evidenzia che i giudici di legittimità (cfr sez. I, 25 luglio 1994, n. 6932), ancor prima dell'emanazione dello Statuto del contribuente, si erano espressi negativamente sulla possibile applicazione delle norme civilistiche in materia di compensazione affermando che "non è ammessa nella legislazione tributaria, se non nei limiti nei quali è esplicitamente regolata, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e di rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge".
Con la recente sentenza 25 maggio 2007, n. 12262, la sezione tributaria della Corte di cassazione è tornata a occuparsi della estinzione per compensazione delle obbligazioni tributarie disciplinata dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).
La controversia sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una federazione sportiva per il recupero di ritenute non versate relative a emolumenti corrisposti a diversi soggetti percipienti.
In particolare, l'ente ricorrente chiedeva, tra i diversi motivi di ricorso, la compensazione dell'obbligazione tributaria in contestazione con un credito vantato nei confronti dell'Erario, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto.
Tale disposizione prevede che "L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione". Inoltre, il medesimo articolo 8 prevede, ai commi 6 e 8, deleghe per l'attuazione dell'istituto della compensazione.
Il comma 6, in particolare, prevede una delega di carattere generale finalizzata all'emanazione di un decreto del ministro delle Finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
La delega contenuta nel comma 8, poi, è rivolta all'attuazione delle disposizioni relative all'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, per mezzo di un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della medesima legge n. 400 del 1988. Inoltre, il comma 8 definisce transitorie le attuali disposizioni in materia di compensazione e dall'altro introduce un termine per l'emanazione, e quindi per l'attuazione del regolamento, prevedendo che l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione deve essere estesa a decorrere dall'anno d'imposta 2002 anche ai tributi per i quali attualmente non è prevista.
Allo stato, i regolamenti previsti dall'articolo 8 non sono stati ancora emanati.
I giudici di legittimità, con la sentenza in argomento, hanno statuito l'inapplicabilità della compensazione al caso di specie considerato che "in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212…, il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002)".
La sentenza in commento va a inserirsi in un gruppo di pronunce della Suprema corte (cfr sez. V, 20 novembre 2001, n. 14588, e 20 novembre 2001, n. 14579), che considerano la disposizione dello Statuto una norma a carattere programmatico.
In particolare, la sentenza n. 14588/2001, esprimendosi sulla possibilità di compensare un'obbligazione tributaria sorta con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, ha evidenziato che il Dpr n. 633/1972 già disciplina compiutamente le modalità di versamento, detrazione e rimborso dell'Iva, ragion per cui la compensazione di cui all'articolo 8, comma 1, dello Statuto (che recepisce, con riguardo all'obbligazione di imposta, i generali canoni del Codice civile sulla estinzione per compensazione) non sarebbe applicabile, in quanto "la stessa norma prende atto dell'applicabilità del relativo istituto, alla stregua della normativa tributaria in vigore, solo nei casi specificamente contemplati, rinviando gli effetti dell'innovazione a decorrere dall'anno di imposta 2002, previa emanazione di apposita disciplina di attuazione".
Come evidenziato da larga parte della dottrina, le argomentazioni delle sentenze della Cassazione troverebbero sostegno, in assenza dei regolamenti di attuazione della disposizione statutaria, nel principio della indisponibilità del credito tributario, nell'espressa previsione legislativa secondo cui "le entrate dello Stato si riscuotono in genere in contanti" (articolo 225, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) e nella disciplina civilistica, secondo cui non sono compensabili i crediti impignorabili, quali quelli tributari.
Tuttavia, all'orientamento evidenziato in precedenza se ne contrappone un altro (cfr sez. V, 7 febbraio 2001, n. 1697, e 10 febbraio 2001, n. 1930) che ha, seppure implicitamente, negato natura programmatica all'articolo 8 della legge n. 212 del 2000, sostenendo la immediata operatività dell'istituto della compensazione, come mezzo di estinzione dell'obbligazione tributaria.
In particolare, con la sentenza n. 1697/2001, la Cassazione, senza però argomentare in modo esaustivo, evidenzia la possibilità da parte del contribuente di invocare la compensazione ex articolo 8 dello Statuto del contribuente con altro credito vantato nei confronti della pubblica Amministrazione.
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Marcello Chiorazzi
pubblicato Venerdì 6 Luglio 2007
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