Giurisprudenza
Compensazioni indebite d'impresa.
Paga anche il consulente fiscale
Sì al sequestro preventivo dei beni al professionista che utilizza crediti inesistenti a favore del cliente
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In sede di legittimità e in materia di misure cautelari reali, il sindacato del giudice deve essere limitato alla sola “verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa”. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 24166 del 16 giugno.
 
Il fatto
A seguito di una complessa indagine investigativa, la Guardia di finanza ha inviato alla competente procura della Repubblica la segnalazione dell’esistenza di un’associazione a delinquere (416 codice penale) finalizzata alla commissione di plurimi reati in materia fiscale, tra i quali quello di indebita compensazione di imposta (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000). Dell’associazione fanno parte diversi soggetti (sia le società di un gruppo sia gli imprenditori sia, infine, il consulente delle stesse società) che hanno provveduto a effettuare compensazioni indebite (utilizzando il modello F24) perché relative a crediti inesistenti, e hanno omesso il versamento di tributi per gli anni 2008, 2009 e 2010 per una somma superiore a 1 milione di euro.
 
In particolare, nei confronti del professionista, il Gip ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere e anche il sequestro preventivo di tre autovetture e numerosi immobili a lui intestati. Il sequestro è stato, poi, confermato, dal tribunale del riesame. E nonostante il professionista, deducendo in sede di legittimità la violazione dell’articolo 606 cpp, lettera b), abbia ritenuto che il sequestro preventivo era illegittimo poiché relativo a beni appartenenti a un soggetto del tutto estraneo al reato, la Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo, quanto alla legittimità e alla pertinenza del vincolo reale valutate dal giudice del riesame, che “si trattava di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria per equivalente di mobili ed immobili di proprietà …, ai sensi dell’art. 323 ter c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, fino alla concorrenza della somma dei tributi evasi, somma certamente superiore nel suo complesso ad Euro 1.000.000,00”.
 
Osservazioni
E’ noto che per l’indebita compensazione, come per altri reati tributari (e cioè per le fattispecie disegnate dal Dlgs 74/2000, fatta eccezione per il delitto di occultamento e sottrazione di scritture contabili), l’articolo 1, comma 143, legge 244/2007, ha previsto l’estensione della confisca per equivalente (e del sequestro in via preventiva). Anche per i reati tributari, quindi, l’autorità giudiziaria può privare il reo del provento dell’attività criminosa che, nella gran parte dei casi, costituisce la ragione unica della sua condotta illecita. E può operare la medesima sottrazione, in modo efficace e senza attendere l’esito del giudizio, già durante le indagini preliminari, con il sequestro preventivo, ex articolo 321, comma 2, cpp, come si è verificato nella fattispecie esaminata dalla Cassazione con la sentenza 24166/2011.

Due i punti rilevanti della pronuncia: innanzitutto, la delimitazione dell’oggetto del giudizio di Cassazione. A tale proposito, le censure del professionista all’ordinanza del Tribunale sono state ritenute infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dallo stesso giudice del riesame e, inoltre, “… quantunque siano prospettate come violazione di legge - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell’accusa”. E tale censura non è consentita innanzi al giudice di Cassazione che non è chiamato all’accertamento della responsabilità del consulente, bensì alla verifica della legittimità del sequestro in relazione ai presupposti per la sua adozione.
 
Poi i giudici di legittimità passano all’esame della ricostruzione della vicenda, nei termini essenziali evidenziati nei gradi di merito. Lo fanno in relazione del “fumus commissi delicti” del reato contestato poiché la misura cautelare ha la funzione di limitare o escludere la libera disponibilità di cose pertinenti al reato.
Nella fattispecie sottoposta alla Corte, il tribunale aveva rilevato che il professionista, anche in proprio, si era avvalso del medesimo sistema di indebita compensazione utilizzato per le società e aveva omesso il versamento di tributi per tre annualità di imposta. Non si era comportato da consulente fiscale che, nell’ambito della propria attività, fornisce suggerimenti alle società assistite ma, partecipando in pieno alle operazioni illecite, invece, ne aveva assunto il ruolo di regista e aveva ideato lo schema dell’indebita compensazione, tramite F24, di crediti inesistenti, con la finalità di omettere i versamenti Iva dovuti.
E non era riuscito a fornire prova della sua estraneità ai fatti contestati. Gli sarebbe stato piuttosto difficile dimostrare il suo ruolo non attivo nella vicenda, sia perché curando la contabilità di certo era conoscenza dei crediti dal momento della formazione fino al loro utilizzo, sia perché la compilazione “tecnica” e la trasmissione del modello F24 sono adempimenti che di solito esegue il consulente.
 
Inoltre, la sua condotta è risultata sanzionabile nonostante la fattispecie di cui all’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 sembra prevedere un reato proprio che, in ambito societario, viene generalmente e principalmente commesso dagli amministratori (giacché su di loro gravano gli oneri di natura tributaria). La Corte, infatti, ha ritenuto che esiste la possibilità che tale reato venga commesso in concorso con il “mero” socio o altro soggetto, qualora quest’ultimo ponga in essere una condotta agevolatrice consapevole, non ignorata dai presunti concorrenti e idonea quindi alla realizzazione dell’illecito. Con conseguente legittima adozione della misura cautelare nei suoi confronti. (Cassazione 662/2011).
 
Per lo stesso motivo è stato ritenuto legittimo il sequestro del capitale sociale e di tutti i beni aziendali di una società solo formalmente amministrata dal fratello dell’indagato, che risultava essere l’amministratore di fatto della stessa, in relazione al reato di associazione per delinquere (articolo 416 cp) finalizzato, tra l’altro, all’indebita compensazione (Cassazione 24165/2011).
 
E ancora, è stato confermato il sequestro preventivo sui beni dell’ente che ha tratto vantaggio dal reato di corruzione e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, essendo emersa, nel corso delle indagini, l’operatività di una vera e propria organizzazione dedita a favorire indebiti rimborsi e compensazioni Iva, attraverso false fatturazioni e con l’ausilio di pubblici ufficiali preposti ai relativi controlli (Cassazione 26611/2009).
 
E’ di palmare evidenza che, per confermare l’adozione della misura cautelare, i giudici di merito esercitano un rilevante ruolo di garanzia e di controllo circa la riconducibilità all’indagato delle ipotesi delittuose per le quali si procede. A tale riguardo, infatti, più volte la Corte ha ritenuto necessario rinviare la causa al giudice del riesame per valutare se l’indagato aveva conseguito vantaggi (anche extratributari) dai reati commessi (Cassazione 24169/2011, per il sequestro di beni dell’indagato, detenuti per interposta persona, in relazione ai reati di emissione e utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, in concorso con la truffa ai danni dello Stato).
 
Rinvio disposto per lo stesso motivo anche nel caso del ricorso presentato dalla moglie separata dell’indagato, destinataria del sequestro delle quote di una società (nonché delle somme depositate sul relativo conto corrente) assegnatele dagli accordi patrimoniali assunti in sede di separazione (Cassazione 24170/2011).
 
Oltre che il fumus, il giudice del riesame, chiamato a confermare o meno la misura cautelare, deve tener conto anche delle prove fornite dall’indagato. La Corte ha ritenuto applicabile la confisca per equivalente dei beni del direttore amministrativo-finanziario di un gruppo che, per i reati ascritti (partecipazione a un’associazione per delinquere transnazionale, finalizzata anche alla commissione di delitti di natura fiscale), si era difeso con argomentazioni prive di efficacia dimostrativa e rappresentate da affermazioni generiche (Cassazione 11969/2011).
Con la sentenza 24166/2011, la Corte ha confermato anche il sequestro a scopo precauzionale dei beni del professionista per una somma pari all’imposta evasa, visto che lo stesso professionista non è riuscito provare la sua estraneità ai fatti contestati.
Romina Morrone
pubblicato Venerdì 24 Giugno 2011

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