Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:07
Giurisprudenza
Concessioni governative telefonini.
La Ctp conferma: Comuni debitori
La Ctp conferma: Comuni debitori
L’abrogazione dell’articolo 318 del Dpr 156/73 non esclude la debenza della tassa da parte degli enti locali
Sulla attuale vigenza delle norme che disciplinano il pagamento della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile è tornata recentemente a pronunciarsi, in senso favorevole all’Amministrazione finanziaria, la giurisprudenza di merito.
Due sentenze della nona e quinta sezione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, la n. 15/09/2010 e la n. 55/05/2010, hanno confermato l’esigibilità del tributo nonostante l’abrogazione espressa dell’articolo 318 del Dpr 156/1973, escludendo che i Comuni possano essere esentati dal pagamento in quanto l’articolo 13-bis del Dpr 641/1972 non contempla tale ipotesi.
Svolgimento del processo
La vicenda trae origine da due istanze di rimborso presentate all’Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa da parte di Comuni e unioni di Comuni del Vicentino, per la restituzione di quanto versato a titolo di tassa di concessione governativa, ai sensi dell’articolo 21 della Tariffa allegata al Dpr 641/1972.
Questa norma prevede il pagamento, su base mensile, per il tramite del gestore di telefonia mobile in qualità di sostituto d’imposta, di un importo pari a 5,16 o 12,91 euro al mese, a seconda che si tratti di utenze residenziali oppure di utenze affari, per ogni singola utenza telefonica della quale il soggetto obbligato è titolare.
A seguito del rigetto delle istanze, i Comuni promuovevano ricorso sostenendo:
- il venir meno dei presupposti di fatto della tassa sia per l’abrogazione espressa, da parte del nuovo “Codice delle comunicazioni” (articolo 218 del Dlgs 259/2003), dell’articolo del 318 Dpr 156/1973, che disciplina la licenza d’esercizio per le stazioni radiomobili, sia per la presunta implicita abrogazione dell’articolo 3 del Dl 151/1991, che richiama lo stesso articolo 318 e l’articolo 3, comma 2, del Dm 33/1990
- la presunta assimilazione degli enti locali alle Amministrazioni dello Stato che non sono soggette alla tassa in ragione della coincidenza soggettiva tra concedente e concessionario (cfr risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 44/2008, 55/2005 e 107/2003) e una conseguente estensione anche ai Comuni dell’esenzione dal tributo, nonchè la possibilità di applicare alla tassa di concessione governativa, in via analogica, l’articolo 74, comma 1, del Dpr 917/1986, che dispone la non assoggettabilità all’Ires degli organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi gli enti locali.
La motivazione delle sentenze
Con le sentenze 15/09/2010 e 55/05/2010, i giudici vicentini hanno respinto analiticamente tutte le eccezioni sollevate dai Comuni ricorrenti.
Anzitutto è preclusa, a parere della Commissione, la possibilità di ricondurre l’esenzione a una interpretazione analogica dell’articolo 74, comma 1, del Tuir, che esclude dall’assoggettamento a Ires lo Stato e vari enti pubblici, ostandovi ragioni sostanziali sistematiche.
E infatti “Sotto il primo profilo rileva il differente ambito impositivo dell’IRES rispetto alla tassa di concessione governativa e la diversità dei rispettivi presupposti, cioè la produzione di reddito d’impresa in un caso e, nell’altro, il compimento degli atti indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972”.
Da un punto di vista sistematico, “l’interpretazione analogica presuppone la sussistenza di un vuoto normativo da colmare con il rinvio ad altra disposizione che regolamenti una materia analoga. Nel caso della tassa di concessione governativa non si evidenzia alcun vuoto normativo, in quanto la relativa disciplina contiene un’espressa disposizione che individua i casi in cui è ammessa l’esenzione, così come i singoli articoli dell’allegata Tariffa esplicitano, nelle rispettive note, i possibili casi di ulteriore esenzione”.
In sostanza, i giudici hanno affermato che, esistendo nel corpo del Dpr 641/1972 una compiuta disciplina dei casi di esenzione della tassa di concessione governativa (l’articolo 13-bis), non è possibile riscontrare in esso alcun vuoto normativo che legittimerebbe il ricorso all’interpretazione analogica.
Inoltre, la Ctp ha evidenziato come i Comuni e gli enti pubblici che non fanno parte dell’Amministrazione dello Stato e non sono compresi tra i soggetti esenti, individuati dall’articolo 13-bis (Onlus e società e associazioni sportive dilettantistiche, movimenti o partiti politici), non essendo appunto qualificabili come Amministrazioni statali, non sono esclusi dalla relativa soggettività passiva (cfr Ctr Torino 54/28/08, Ctp Terni 186/2007; risoluzioni 44/E/2008, 55/E/2005, 107/E/2003; note 391294/1991, 430830/1975). Infatti “dalla lettura sia dell’art. 114 della Costituzione sia dell’art. 1, comma 2, del T.U. n. 165/01 emerge che i Comuni sono enti distinti ed autonomi rispetto alle Amministrazioni dello Stato”.
Passando all’analisi delle norme che disciplinano i presupposti della tassa, la disposizione recata dall’articolo 3 del Dl 151/1991, nell’assoggettare alla tassa la licenza d’esercizio o il documento sostitutivo per l’impiego di “apparecchiature terminali per il servizio radioelettrico”, contiene un riferimento, oltre che all’articolo 318 del Dpr 156/1973, disciplinante la licenza per l’esercizio di tale servizio, anche all’articolo 3, comma 2, del Dm 33/1990, relativo al “regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”.
Quest’ultima norma prevede che l’abbonamento telefonico stipulato con la società concessionaria del servizio al momento dell’attivazione dell’utenza sostituisce, a tutti gli effetti, la licenza di stazione radio. L’abbonamento telefonico costituisce il “documento sostitutivo” della licenza che l’articolo 21 della Tariffa individua quale presupposto dalla tassa di concessione governativa, alternativo alla licenza medesima.
Il punto saliente delle sentenze si ravvisa nella circostanza che “il Decreto Ministeriale n. 33/1990, non essendo, a differenza dell’art. 318 del D.P.R. n. 156/1973, abrogato da successive disposizioni, costituisce il presupposto legislativo per l’applicazione, ai contratti di servizio radiomobile, della tassa di concessione governativa”.
Quindi, la norma tributaria del Dm riconduce la debenza della tassa a due presupposti, tra loro alternativi: la licenza d’esercizio, ora abrogata, oppure il “documento sostitutivo”, che è costituito dall’abbonamento telefonico. La condizione di abbonato legittima ex se la pretesa tributaria.
Pertanto, statuiscono i giudici “L’intervento legislativo operato nel 2003 (D. Lgs. n. 259/2003), in sede di approvazione del nuovo Codice delle comunicazioni non ha, in alcun modo, inciso sull’applicabilità della tassa di concessione governativa”; infatti “anche a voler ammettere, per ipotesi, che l’abrogazione del citato art. 318 abbia comportato l’eliminazione delle licenze in relazione al mutamento di disciplina generale nella materia delle concessioni (con riferimento, peraltro, al rapporto tra Stato e gestori e non tra gestori e clienti, profilo, questo, idoneo ad indebolire ulteriormente la tesi interpretativa propugnata dal ricorrente), resta fermo il fondamento normativo della tassa di concessione governativa costituito dal combinato disposto di cui agli articoli 3 del D.L. n. 151/91 (secondo i giudici, la “fonte normativa” della tassa de quo) e 3 del D.M. n. 33/1990”.
Quindi, il contratto di abbonamento telefonico continua a essere il presupposto per l’applicazione della tassa; detto altrimenti, il passaggio da una disciplina normativa fondata sulla concessione a una disciplina basata sull’autorizzazione non toglie valore, al fine che qui rileva, al contratto di abbonamento. L’abolizione della tassa non può cioè basarsi sul venir meno del “sistema concessorio” sul quale ruotava il Testo unico 156/1973.
Ma il passaggio più interessante della sentenza si rinviene nella puntualizzazione del mancato automatismo tra la soggezione alla tassa di concessione governativa e il regime amministrativo degli atti soggetti alla tassa.
E infatti, “l’assoggettamento alla tassa riguarda sia atti ed attività assoggettati a concessioni, costitutive o traslative propriamente dette, sia atti ed attività sottoposti non a concessione ma, ad esempio, ad autorizzazione o ad altro atto di assenso ontologicamente diverso dalla concessione (si pensi, per fare alcuni esempi, alla licenza di porto di pistola o all’autorizzazione al porto di fucile o ad altre licenze di polizia, sicuramente non inquadrabili nel genere delle concessioni o, fino al 1999, quando fu abolita, alle abilitazioni alla guida di veicoli a motore od imbarcazioni, abilitazioni anch’esse non rientranti nelle concessioni ma ugualmente soggette, come le autorizzazioni di p.s., alla tassa di concessione governativa)”.
Da ultimo, a ulteriore conferma della attuale vigenza della tassa e dell’articolo 21 della Tariffa, è intervenuta la Finanziaria per il 2008, proprio a modificare l’articolo 21 citato, in materia di estensione ai non udenti dell’agevolazione prevista per i non vedenti e, cioè, che “la tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e sordi”.
Pertanto, conclude la Ctp, “Ciò, a maggior ragione, esclude che la tassa di concessione governativa sia stata eliminata nel 2003”.
Osservazioni
Le sentenze in commento risultano di particolare interesse, considerate le oscillanti posizioni della giurisprudenza di merito sulla debenza della tassa di concessione governativa per i telefonini e l’assenza di pronunce di legittimità sulla questione che chiariscano tutti i dubbi sulla materia.
E’ evidente, tuttavia, che, finchè la norma che disciplina la tassa non verrà espressamente abrogata da parte del legislatore, quest’ultima risulterà dovuta, anche dagli enti locali.
Maria Michela Ciuffreda
Daniele Rotundi
pubblicato Mercoledì 8 Settembre 2010
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