Giurisprudenza
Condizioni e limiti dell'operatività dell'articolo 1306 del codice civile
Non viene meno la materia del contendere se il coobbligato paga allo scopo di evitare l'avvio dell'azione esecutiva nei suoi confronti
aula
Com'è noto l'articolo 1306, comma 2, del codice civile rappresenta un'eccezione rispetto ai limiti soggettivi del giudicato posti dall'articolo 2909 del medesimo codice, in quanto consente al condebitore rimasto estraneo al giudizio, di avvantaggiarsi del giudicato favorevole ad altro condebitore.
Tuttavia, affinché sia possibile tale estensione è necessario che si verifichino tre condizioni: non deve essere intervenuto un giudicato diretto di segno sfavorevole; la sentenza di cui si invocano gli effetti favorevoli non deve essere fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata resa; il giudice deve avere avuto cognizione sull'intero rapporto obbligatorio, il quale, a sua volta, deve essere causalmente e geneticamente unitario.
Su questo terreno affiorano diverse problematiche; in questa sede desideriamo soffermarci sull'operatività della norma in commento nell'ipotesi in cui il coobbligato rimasto inerte abbia anche prestato acquiescenza ad atti della riscossione e nell'ipotesi in cui il giudicato diretto sia una sentenza di mero rito.

Sul primo punto, la Corte di cassazione ha stabilito che la circostanza per la quale il coobbligato in solido sia stato costretto a effettuare il pagamento per evitare una procedura esecutiva esclude che esso esprima un comportamento liberamente assunto e, quindi, che possa essere interpretato come rinuncia a far valere la infondatezza della pretesa fiscale o, comunque, a opporre all'amministrazione il giudicato favorevole formatosi nei confronti del coobbligato (Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 4855 del 31 gennaio 2001, depositata il 2 aprile 2001).

In ordine al secondo punto, in una più recente pronuncia, la Suprema corte si è soffermata sulla portata della citata preclusione rappresentata dal formarsi di un giudicato diretto, ritenendo che tale preclusione si realizzi anche in ipotesi di sentenza di mero rito. Infatti, essa ha statuito che, poiché l'unica preclusione all'operatività dell'articolo 1306, comma 2, del codice civile è rappresentata dal formarsi di un giudicato diretto, sarebbe, pertanto, irrilevante distinguere fra pronunce di merito e pronunce meramente processuali; nella specie, il ricorso proposto dal coobbligato contro l'accertamento era stato dichiarato inammissibile per tardività (in tal senso: Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 13997 del 14 marzo 2001, depositata il 27 settembre 2002).

Orbene, la prima delle sentenze richiamate rafforza l'orientamento oramai consolidato della Suprema corte, il quale riposa su una lettura dell'articolo 1306, comma 2, del codice civile alla luce del principio di capacità contributiva.
Secondo tale impostazione, la disciplina delle obbligazioni solidali paritetiche in campo tributario può dirsi costituzionalmente legittimo solo se assicuri l'unitarietà di accertamento e di definizione del presupposto del tributo unitariamente realizzato dai coobbligati solidali: questa considerazione si configura, quindi, come il presupposto sistematico dell'estensione del giudicato favorevole ad altro condebitore anche al coobbligato che non ha impugnato l'avviso di accertamento.
Inoltre, proprio grazie a questa lettura della norma alla luce del principio di capacità contributiva, la suddetta sentenza compie un passo in avanti, superando la disparità di trattamento, originata dalla precedente giurisprudenza della medesima Corte, tra coloro che avevano ricevuto atti della riscossione prima del formarsi del giudicato favorevole all'altro condebitore e quelli che l'avevano ricevuto dopo: secondo il vecchio orientamento, nel primo dei casi prospettati, il pagamento produceva cessazione della materia del contendere e, quindi, il consolidamento dell'atto impugnato.

In sintesi, la richiamata sentenza della Cassazione n. 4855, come detto, consente l'operatività dell'articolo 1306 del codice civile anche laddove il coobbligato abbia pagato allo scopo di evitare l'inizio dell'azione esecutiva nei suoi confronti. Il principio di diritto vincibile da tale conclusione non può che essere il superamento di una visione dell'obbligazione tributaria appiattita su quella civilistica: infatti, sebbene sotto un profilo contenutistico (e potremmo dire statico) l'obbligazione tributaria coincide con quella civilistica, sotto un profilo dinamico (riguardo, cioè, alla vita dell'obbligazione) emergono in tutta la loro rilevanza i fattori che dall'esterno condizionano l'obbligazione tributaria, primo fra tutti il principio di capacità contributiva; di conseguenza, se rispetto a un presupposto di imposta (manifestazione di capacità contributiva) che si riferisce unitariamente a più soggetti, è stato pronunciato un giudicato, esso non può che riverberare i suoi effetti nei confronti di tutti i coobbligati: questa considerazione apre ulteriori scenari, vale a dire la necessità del litisconsorzio in ipotesi di solidarietà passiva tributaria paritetica di tipo contestuale.
D'altra parte, la sentenza di cui sopra ha superato la concezione per la quale il pagamento, a seguito di notifica di atto della riscossione, da parte del condebitore rimasto inerte, faccia venire meno la materia del contendere, come accade in un ambito civilistico: infatti, in tale vicenda si manifesta la fonte autoritativa (e non negoziale) dell'obbligazione tributaria.

La seconda sentenza in commento (la n. 13997) muove dalla considerazione secondo la quale l'articolo 1306, comma 2, del codice civile detta una disciplina di favore, che, risultando eccezionalmente diretta a tutelare il condebitore rimasto estraneo al giudizio, non può essere utilmente invocato da chi abbia dato vita a un processo conclusosi con un'autonoma efficacia nei suoi confronti.
L'operatività dell'effetto estensivo della pronuncia ottenuta da uno dei condebitori postula cioè che l'altro coobbligato non si sia attivato in giudizio perché, in tal caso, l'eventuale esito dello stesso in termini divergenti dall'altro, dà luogo a un giudicato diretto che, indipendentemente dai motivi della pronuncia, è destinato necessariamente a prevalere su quello formatosi inter alios, atteso che le uniche ipotesi in cui è consentita la rimozione di una sentenza irrevocabile sono quelle previste dall'articolo 395 del codice di procedura civile. Da tale impostazione, la Corte ha desunto che anche una sentenza di mero rito è idonea a configurare la preclusione di cui sopra, in quanto non si limita a statuire unicamente sul processo, ma dà pure implicitamente atto dell'impossibilità, per l'interessato, di rimettere in discussione l'an e il quantum della pretesa di controparte.
Tuttavia, a queste considerazioni è possibile obbiettare che, sebbene come giustamente rilevato dalla Corte, la sentenza di mero rito è idonea a formare giudicato in senso formale, secondo il disposto dell'articolo 324 del codice di procedura civile, occorre tenere conto che gli effetti costitutivi nei confronti delle parti non promanano dalla sentenza (la quale non ha statuito nel merito!), ma dal provvedimento impugnato, il quale, a seguito dell'inoppugnabilità della sentenza di rito, si consolida: pertanto, rispetto agli effetti di tale atto, può trovare applicazione il principio della prevalenza del giudicato rispetto al provvedimento amministrativo.
Pasquale Fabbrocini
pubblicato Martedì 8 Luglio 2003

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