Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:07
Giurisprudenza
Il condono tombale dell'azienda
non ha niente di "personale"
non ha niente di "personale"
Si tratta di due situazioni patrimoniali distinte, non sovrapponibili, ognuna con una propria rilevanza fiscale
La terza sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che, nel caso di condanna per dichiarazione infedele, non salva il contribuente, accusato di aver incassato compensi in nero, il condono tombale cui ha aderito l'azienda dalla quale ha percepito il denaro nella qualità di rappresentante legale (sentenza 24818 del 21 giugno).
Il fatto
Per non aver segnalato nella propria dichiarazione dei redditi gli utili percepiti quale rappresentante legale di una Srl, una contribuente veniva imputata, ricorrendone i presupposti (superamento della soglia di punibilità del 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi risultanti dalla dichiarazione presentata), del reato di dichiarazione infedele (articolo 4, Dlgs 74/2000).
In particolare, l'ente impositore aveva notificato all'interessata un accertamento attribuendole gli utili extrabilancio contestati all'azienda, nonostante questa avesse aderito al "condono tombale" (definizione in toto della controversia pendente) disciplinato dall'articolo 9 della legge 289/2002.
Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano confermato il reato, condannando l'imputata alla reclusione prevista dalla norma, atteso che i fatti venivano vagliati dai giudici di merito con dovizia di attenzione.
Nel ricorso per cassazione, l'interessata sosteneva principalmente che:
1. non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato de quo, non essendosi lei appropriata del denaro della società mediante operazioni commerciali fittizie
2. in ogni caso, il condono tombale eseguito dalla società aveva effetti penalmente rilevanti sulla posizione personale del suo rappresentante legale.
Motivi della decisione
La Suprema corte ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento in quanto generico, iterativo delle precedenti difese e, quindi, privo di autosufficienza.
La ricorrente, infatti, si è limitata a opporre alla motivazione resa dal giudice a quo una valutazione di fatto contrastante con le risultanze processuali. Le censure dedotte non attengono a questioni di diritto della decisione impugnata, risultando, quindi, inammissibili - come tali - nel giudizio di legittimità (Cassazione, sezioni unite, 6402/1997; sezione tributaria, 13648/2006), anche perché artatamente descritte al fine di pervenire - mediante una diversa interpretazione di quella resa dal giudice di merito - a una tesi più favorevole alla ricorrente (sezioni unite, sentenza 930/1996).
A tale riguardo, è stato deciso che "La mancanza e la illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (Cassazione, 5285/1998).
Per quanto attiene, poi, alla questione centrale della vicenda, ossia le correlazioni tra definizione tombale della società e responsabilità "personale" del rappresentante fiscale, la Corte chiarisce che tale vicenda non poteva minimamente precludere gli accertamenti fiscali relativi ai redditi personali della contribuente, "trattandosi di situazioni patrimoniali distinte, aventi ognuna una propria autonoma rilevanza fiscale, non sovrapponibili fra loro". Invece, la ricorrente poteva salvaguardare la propria posizione penaltributaria solo aderendo a una consona forma di sanatoria prevista dalla legge 289/1992.
Si tratta di un principio ripetutamente affermato sia in sede penale, come testimonia la sentenza in esame, sia in sede tributaria, ove da ultimo è stato stabilito (Cassazione, sentenza 10270/2011) che il socio della Srl a ristretta base familiare paga l'Irpef sugli utili extrabilancio dell'azienda, anche se questa ha aderito al condono tombale, in quanto la società e il socio sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti. Tale presunzione è fondata su quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lett. d), del Dpr 600/1973, e induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
In conclusione, in ipotesi di condanna per dichiarazione infedele, il condono tombale cui ha aderito la società dalla quale si percepisce il denaro, non agisce a favore del contribuente accusato di aver incassato compensi in nero.
Il fatto
Per non aver segnalato nella propria dichiarazione dei redditi gli utili percepiti quale rappresentante legale di una Srl, una contribuente veniva imputata, ricorrendone i presupposti (superamento della soglia di punibilità del 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi risultanti dalla dichiarazione presentata), del reato di dichiarazione infedele (articolo 4, Dlgs 74/2000).
In particolare, l'ente impositore aveva notificato all'interessata un accertamento attribuendole gli utili extrabilancio contestati all'azienda, nonostante questa avesse aderito al "condono tombale" (definizione in toto della controversia pendente) disciplinato dall'articolo 9 della legge 289/2002.
Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano confermato il reato, condannando l'imputata alla reclusione prevista dalla norma, atteso che i fatti venivano vagliati dai giudici di merito con dovizia di attenzione.
Nel ricorso per cassazione, l'interessata sosteneva principalmente che:
1. non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato de quo, non essendosi lei appropriata del denaro della società mediante operazioni commerciali fittizie
2. in ogni caso, il condono tombale eseguito dalla società aveva effetti penalmente rilevanti sulla posizione personale del suo rappresentante legale.
Motivi della decisione
La Suprema corte ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento in quanto generico, iterativo delle precedenti difese e, quindi, privo di autosufficienza.
La ricorrente, infatti, si è limitata a opporre alla motivazione resa dal giudice a quo una valutazione di fatto contrastante con le risultanze processuali. Le censure dedotte non attengono a questioni di diritto della decisione impugnata, risultando, quindi, inammissibili - come tali - nel giudizio di legittimità (Cassazione, sezioni unite, 6402/1997; sezione tributaria, 13648/2006), anche perché artatamente descritte al fine di pervenire - mediante una diversa interpretazione di quella resa dal giudice di merito - a una tesi più favorevole alla ricorrente (sezioni unite, sentenza 930/1996).
A tale riguardo, è stato deciso che "La mancanza e la illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (Cassazione, 5285/1998).
Per quanto attiene, poi, alla questione centrale della vicenda, ossia le correlazioni tra definizione tombale della società e responsabilità "personale" del rappresentante fiscale, la Corte chiarisce che tale vicenda non poteva minimamente precludere gli accertamenti fiscali relativi ai redditi personali della contribuente, "trattandosi di situazioni patrimoniali distinte, aventi ognuna una propria autonoma rilevanza fiscale, non sovrapponibili fra loro". Invece, la ricorrente poteva salvaguardare la propria posizione penaltributaria solo aderendo a una consona forma di sanatoria prevista dalla legge 289/1992.
Si tratta di un principio ripetutamente affermato sia in sede penale, come testimonia la sentenza in esame, sia in sede tributaria, ove da ultimo è stato stabilito (Cassazione, sentenza 10270/2011) che il socio della Srl a ristretta base familiare paga l'Irpef sugli utili extrabilancio dell'azienda, anche se questa ha aderito al condono tombale, in quanto la società e il socio sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti. Tale presunzione è fondata su quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lett. d), del Dpr 600/1973, e induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
In conclusione, in ipotesi di condanna per dichiarazione infedele, il condono tombale cui ha aderito la società dalla quale si percepisce il denaro, non agisce a favore del contribuente accusato di aver incassato compensi in nero.
Salvatore Servidio
pubblicato Lunedì 27 Giugno 2011
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