Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 8:41
Giurisprudenza
Conferimenti a copertura perdite.
Registro ordinario senza delibera
Registro ordinario senza delibera
Niente esenzione per i versamenti che solo successivamente sono "destinati" a ripianare risultati negativi
Niente esenzione dall'imposta di registro se i conferimenti sono effettuati senza una delibera assembleare di riduzione e successivo aumento di capitale. Così la Cassazione, con la sentenza 6516 del 18 marzo 2009.
La vicenda
Una srl copriva le perdite di bilancio mediante ripetute operazioni di riduzioni e aumenti di capitale. L'ufficio locale competente emetteva un avviso di liquidazione nei confronti della società per omessa denuncia dei versamenti che risultavano dal verbale di assemblea, applicando, oltre alle sanzioni, l'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento.
La srl ricorreva in Ctp, eccependo la violazione dell'articolo 4 della tariffa allegata al Testo unico dell'imposta di registro, nonché di alcune disposizioni della direttiva Ce 69/335 sulla raccolta di capitali ("capital duty").
La Commissione respingeva il ricorso; la Ctr accoglieva invece l'appello, fondando tale soluzione sulla considerazione che l'aumento di capitale, finalizzato esclusivamente a ripianare le perdite e a ricostituire il medesimo, costituisce un'operazione rivolta alla sola conservazione dei diritti dei soci e come tale esente, in base alla normativa comunitaria contenuta nella citata direttiva Ce 69/335.
L'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione, facendo presente che tramite l'avviso di liquidazione l'ufficio aveva inteso colpire i versamenti dei soci in conto copertura perdite, effettuati in epoca precedente alla stipula del verbale di assemblea straordinaria con il quale era stata deliberata la copertura dei risultati negativi.
D'altra parte, la società contestava tale interpretazione sulla base del fatto che i conferimenti in denaro dei soci, deliberati per procedere alla riduzione per perdite e alla ricostituzione del capitale sociale, erano da assoggettare all'imposta di registro esclusivamente nella parte in cui avessero comportato un incremento del capitale oltre la misura originaria.
La sentenza
La Suprema corte ha, come anticipato, accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Giurisprudenza consolidata (cfr Cassazione, sentenze 6248/2004 e 340/2006) ha circoscritto il perimetro applicativo della nota II - vigente ratione temporis - dell'articolo 4 della tariffa, allegata al Tur, secondo la quale "in caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggette all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento del capitale contemporaneamente deliberato".
In base alle richiamate sentenze, alla quali la pronuncia in commento si ispira, l'inapplicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale, per i conferimenti relativi all'aumento di capitale deliberato "contemporaneamente" alla riduzione dello stesso per perdite, riguarda esclusivamente le ipotesi in cui le variazioni del capitale sociale siano state formalmente e contestualmente deliberate dall'assemblea in dipendenza di perdite, e non anche quelle in cui i conferimenti siano stato effettuati in assenza di una delibera assembleare che determini la riduzione e il successivo aumento di capitale, pur se i conferimenti siano in concreto utilizzati per il ripianamento delle perdite che potrebbero imporre, se non sanate, la medesima delibera.
In tale ultima ipotesi, l'esenzione non può dedursi da quanto previsto dall'articolo 4, n. 1), lettera a), della tariffa e dalla nota I allegata. Mentre la disposizione normativa equipara alle operazioni di aumento del capitale quelle aventi a oggetto l'aumento del patrimonio sociale, la nota sancisce, infatti, che per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto fatti dai soci.
Tale equiparazione comporta la non tassabilità dell'aumento di capitale realizzato con l'utilizzo della riserva costituita dai versamenti effettuati dai soci in conto capitale, al fine di evitare una duplice tassazione in relazione al medesimo apporto di ricchezza, ma non porta a escludere l'assoggettamento a imposta dei versamenti in conto capitale, salvo che ricorrano i presupposti fissata dalla richiamata nota II.
La Ctr aveva, dunque, fornito una interpretazione troppo estensiva del principio di matrice comunitaria, in base al quale le operazioni finalizzate alla sola conservazione dei diritti devono essere escluse dalla tassazione. Per la Cassazione, i versamenti in conto capitale che solo successivamente sono imputati alla copertura delle perdite non sono riconducibili a tali tipologie di operazioni.
La vicenda
Una srl copriva le perdite di bilancio mediante ripetute operazioni di riduzioni e aumenti di capitale. L'ufficio locale competente emetteva un avviso di liquidazione nei confronti della società per omessa denuncia dei versamenti che risultavano dal verbale di assemblea, applicando, oltre alle sanzioni, l'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento.
La srl ricorreva in Ctp, eccependo la violazione dell'articolo 4 della tariffa allegata al Testo unico dell'imposta di registro, nonché di alcune disposizioni della direttiva Ce 69/335 sulla raccolta di capitali ("capital duty").
La Commissione respingeva il ricorso; la Ctr accoglieva invece l'appello, fondando tale soluzione sulla considerazione che l'aumento di capitale, finalizzato esclusivamente a ripianare le perdite e a ricostituire il medesimo, costituisce un'operazione rivolta alla sola conservazione dei diritti dei soci e come tale esente, in base alla normativa comunitaria contenuta nella citata direttiva Ce 69/335.
L'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione, facendo presente che tramite l'avviso di liquidazione l'ufficio aveva inteso colpire i versamenti dei soci in conto copertura perdite, effettuati in epoca precedente alla stipula del verbale di assemblea straordinaria con il quale era stata deliberata la copertura dei risultati negativi.
D'altra parte, la società contestava tale interpretazione sulla base del fatto che i conferimenti in denaro dei soci, deliberati per procedere alla riduzione per perdite e alla ricostituzione del capitale sociale, erano da assoggettare all'imposta di registro esclusivamente nella parte in cui avessero comportato un incremento del capitale oltre la misura originaria.
La sentenza
La Suprema corte ha, come anticipato, accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Giurisprudenza consolidata (cfr Cassazione, sentenze 6248/2004 e 340/2006) ha circoscritto il perimetro applicativo della nota II - vigente ratione temporis - dell'articolo 4 della tariffa, allegata al Tur, secondo la quale "in caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggette all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento del capitale contemporaneamente deliberato".
In base alle richiamate sentenze, alla quali la pronuncia in commento si ispira, l'inapplicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale, per i conferimenti relativi all'aumento di capitale deliberato "contemporaneamente" alla riduzione dello stesso per perdite, riguarda esclusivamente le ipotesi in cui le variazioni del capitale sociale siano state formalmente e contestualmente deliberate dall'assemblea in dipendenza di perdite, e non anche quelle in cui i conferimenti siano stato effettuati in assenza di una delibera assembleare che determini la riduzione e il successivo aumento di capitale, pur se i conferimenti siano in concreto utilizzati per il ripianamento delle perdite che potrebbero imporre, se non sanate, la medesima delibera.
In tale ultima ipotesi, l'esenzione non può dedursi da quanto previsto dall'articolo 4, n. 1), lettera a), della tariffa e dalla nota I allegata. Mentre la disposizione normativa equipara alle operazioni di aumento del capitale quelle aventi a oggetto l'aumento del patrimonio sociale, la nota sancisce, infatti, che per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto fatti dai soci.
Tale equiparazione comporta la non tassabilità dell'aumento di capitale realizzato con l'utilizzo della riserva costituita dai versamenti effettuati dai soci in conto capitale, al fine di evitare una duplice tassazione in relazione al medesimo apporto di ricchezza, ma non porta a escludere l'assoggettamento a imposta dei versamenti in conto capitale, salvo che ricorrano i presupposti fissata dalla richiamata nota II.
La Ctr aveva, dunque, fornito una interpretazione troppo estensiva del principio di matrice comunitaria, in base al quale le operazioni finalizzate alla sola conservazione dei diritti devono essere escluse dalla tassazione. Per la Cassazione, i versamenti in conto capitale che solo successivamente sono imputati alla copertura delle perdite non sono riconducibili a tali tipologie di operazioni.
Marcello Maiorino
pubblicato Martedì 5 Maggio 2009
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