Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:07
Giurisprudenza
Confisca per equivalente lecita
anche se le cartelle sono annullate
anche se le cartelle sono annullate
L’invalidità dei documenti di pagamento e, in generale, della procedura di riscossione non incidono sul sequestro, nel caso di sottrazione fraudolenta alle imposte
La Corte di cassazione, con la sentenza 36290 del 6 ottobre, ha confermato la validità del sequestro per equivalente disposto nei confronti di un imprenditore, dichiarato colpevole di sottrazione fraudolenta dei beni di un’azienda, nonostante le cartelle di pagamento fossero state annullate precedentemente dai giudici di merito.
Con provvedimento del Gip era stato disposto il sequestro per equivalente dei conti correnti di un contribuente, perché accusato di aver posto in essere negozi giuridici fraudolenti al fine di sottrarre al Fisco beni destinati al pagamento delle imposte (articolo 11 del Dlgs 74/2000).
L’imprenditore aveva proposto, quindi, istanza di riesame all’organo giudicante che confermava nuovamente il sequestro disposto in prima cura.
In particolare, la magistratura aveva rilevato un raggiro del contribuente, finalizzato a eludere il versamento delle imposte all’erario.
Il “gioco” consisteva nel fatto che la società A aveva concorso alla stipulazione di atti di vendita di un ramo di azienda della società B, al fine di sottrarre a Equitalia beni dall’esecuzione esattoriale.
Il ramo di azienda, a sua volta, era stato precedentemente venduto dalla società B alla società C all’uopo costituita nella stessa data del trasferimento, priva di sede effettiva; successivamente C aveva venduto parte del ramo d’azienda a D e parte alla società A.
In sostanza, nonostante l’ingegnoso giro di vendite, i beni venivano utilizzati a tutti gli effetti dalla società B e le aziende venivano tutte amministrate, di diritto o di fatto, dalla famiglia dell’imprenditore.
I giudici di merito, nonostante l’annullamento in sede civile delle cartelle esattoriali, hanno altresì ritenuto che l’azione penale potesse proseguire, perché il reato era stato perfezionato.
In effetti, all’epoca dei fatti, la simulazione degli atti di compravendita era stata posta in essere al sol fine di distrarre beni dal patrimonio della società B, sottoposta a esecuzione esattoriale da parte di Equitalia essendo ancora in atto la procedura di riscossione.
Come noto, l’articolo 321 del codice di procedura penale prevede la possibilità per l’Autorità giudiziaria di sottoporre a sequestro preventivo, durante le indagini preliminari, le risorse frutto dei reati, siano essi anche tributari, a condizione di provare una connessione tra i beni da assoggettare alla misura cautelare e il reato stesso.
In particolare, la confisca per equivalente consiste in un provvedimento ablativo disposto su somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto e al profitto del reato, previsto per talune fattispecie criminose allorquando sia intervenuta condanna e sia impossibile identificare fisicamente le cose che ne costituiscono effettivamente il prezzo, il prodotto o il profitto.
L’istituto mira, dunque, a impedire che l’impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso.
La confisca per equivalente, pertanto, trova il suo fondamento e il suo unico limite nel profitto derivato dal reato, non essendo commisurata in alcun modo né alla colpevolezza del reo né alla gravità dell'illecito e prescinde dalla pericolosità che in qualsiasi modo possa derivare dalla cosa o dall’uso della stessa.
Contro il diniego espresso dai giudici di merito, i legali del contribuente proposero ricorso in Cassazione motivando l’appello su due punti:
Con la sentenza 36290 del 6 ottobre, la Corte di cassazione, respingendo il ricorso presentato dal contribuente, ritenendolo infondato, ha validato l’atto che disponeva il sequestro per equità emesso dal tribunale, nonostante le cartelle esattoriali siano state precedentemente annullate.
Come noto, la Finanziaria del 2008 (legge 244/2007) ha esteso l’istituto del sequestro per equivalente anche ai reati finanziari al “fine di privare il reo di qualunque beneficio economico derivante da attività criminosa”.
Per quanto concerne il primo punto del ricorso, il Collegio, nella sentenza di legittimità, ha evidenziato l’orientamento ormai consolidato della Corte, secondo il quale la sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte prevista dall’articolo 11 del Dlgs 74/2000 è alquanto diversa dall’abrogata, omologa, fattispecie di cui all’articolo 97, comma 6, Dpr 602/1973.
La fattispecie, infatti, non richiede all’Amministrazione finanziaria il compimento di atti di verifica, accertamento o iscrizione al ruolo, né tantomeno la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la vanificazione della riscossione tributaria coattiva.
La nuova disciplina cataloga l’attività antigiuridica della distrazione dei beni dal patrimonio su cui può rifarsi il Fisco in reato di pericolo e non più in reato di danno.
Circa il secondo punto della motivazione del ricorso, i giudici di legittimità hanno chiarito quanto già accettato dalla dottrina in merito al fatto che il bene giuridico protetto dalla norma deve essere ricercato nella garanzia patrimoniale offerta al Fisco dalla presenza di beni sottoposti a sequestro (articolo 2740 codice civile, responsabilità patrimoniale del debitore).
Per quanto riguarda “il profitto” del reo, la Cassazione (sentenza 26654/2008) ha precedentemente chiarito che trattasi di “ampia latitudine semantica” che va colmata secondo le regole dell’interpretazione della norma giuridica. Nel caso di specie, la Corte suprema ha considerano profitto la riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio sul quale il Fisco intende soddisfarsi.
Concludendo, i giudici di piazza Cavour hanno ricordato il principio solidaristico del concorso di persone nel reato che prevede che ciascun correo può essere chiamato a rispondere per l’intero della somma dovuta, fatto salvo, poi, il diritto di rivalsa tra le persone che hanno posto in essere la fattispecie criminosa sanzionata dall’ordinamento penale.
Con provvedimento del Gip era stato disposto il sequestro per equivalente dei conti correnti di un contribuente, perché accusato di aver posto in essere negozi giuridici fraudolenti al fine di sottrarre al Fisco beni destinati al pagamento delle imposte (articolo 11 del Dlgs 74/2000).
L’imprenditore aveva proposto, quindi, istanza di riesame all’organo giudicante che confermava nuovamente il sequestro disposto in prima cura.
In particolare, la magistratura aveva rilevato un raggiro del contribuente, finalizzato a eludere il versamento delle imposte all’erario.
Il “gioco” consisteva nel fatto che la società A aveva concorso alla stipulazione di atti di vendita di un ramo di azienda della società B, al fine di sottrarre a Equitalia beni dall’esecuzione esattoriale.
Il ramo di azienda, a sua volta, era stato precedentemente venduto dalla società B alla società C all’uopo costituita nella stessa data del trasferimento, priva di sede effettiva; successivamente C aveva venduto parte del ramo d’azienda a D e parte alla società A.
In sostanza, nonostante l’ingegnoso giro di vendite, i beni venivano utilizzati a tutti gli effetti dalla società B e le aziende venivano tutte amministrate, di diritto o di fatto, dalla famiglia dell’imprenditore.
I giudici di merito, nonostante l’annullamento in sede civile delle cartelle esattoriali, hanno altresì ritenuto che l’azione penale potesse proseguire, perché il reato era stato perfezionato.
In effetti, all’epoca dei fatti, la simulazione degli atti di compravendita era stata posta in essere al sol fine di distrarre beni dal patrimonio della società B, sottoposta a esecuzione esattoriale da parte di Equitalia essendo ancora in atto la procedura di riscossione.
Come noto, l’articolo 321 del codice di procedura penale prevede la possibilità per l’Autorità giudiziaria di sottoporre a sequestro preventivo, durante le indagini preliminari, le risorse frutto dei reati, siano essi anche tributari, a condizione di provare una connessione tra i beni da assoggettare alla misura cautelare e il reato stesso.
In particolare, la confisca per equivalente consiste in un provvedimento ablativo disposto su somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto e al profitto del reato, previsto per talune fattispecie criminose allorquando sia intervenuta condanna e sia impossibile identificare fisicamente le cose che ne costituiscono effettivamente il prezzo, il prodotto o il profitto.
L’istituto mira, dunque, a impedire che l’impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso.
La confisca per equivalente, pertanto, trova il suo fondamento e il suo unico limite nel profitto derivato dal reato, non essendo commisurata in alcun modo né alla colpevolezza del reo né alla gravità dell'illecito e prescinde dalla pericolosità che in qualsiasi modo possa derivare dalla cosa o dall’uso della stessa.
Contro il diniego espresso dai giudici di merito, i legali del contribuente proposero ricorso in Cassazione motivando l’appello su due punti:
- inesistenza del debito perché annullate le precedenti cartelle
- se non esiste il debito, non si può configurare un profitto, elemento mancante affinché si perfezioni la confisca.
Con la sentenza 36290 del 6 ottobre, la Corte di cassazione, respingendo il ricorso presentato dal contribuente, ritenendolo infondato, ha validato l’atto che disponeva il sequestro per equità emesso dal tribunale, nonostante le cartelle esattoriali siano state precedentemente annullate.
Come noto, la Finanziaria del 2008 (legge 244/2007) ha esteso l’istituto del sequestro per equivalente anche ai reati finanziari al “fine di privare il reo di qualunque beneficio economico derivante da attività criminosa”.
Per quanto concerne il primo punto del ricorso, il Collegio, nella sentenza di legittimità, ha evidenziato l’orientamento ormai consolidato della Corte, secondo il quale la sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte prevista dall’articolo 11 del Dlgs 74/2000 è alquanto diversa dall’abrogata, omologa, fattispecie di cui all’articolo 97, comma 6, Dpr 602/1973.
La fattispecie, infatti, non richiede all’Amministrazione finanziaria il compimento di atti di verifica, accertamento o iscrizione al ruolo, né tantomeno la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la vanificazione della riscossione tributaria coattiva.
La nuova disciplina cataloga l’attività antigiuridica della distrazione dei beni dal patrimonio su cui può rifarsi il Fisco in reato di pericolo e non più in reato di danno.
Circa il secondo punto della motivazione del ricorso, i giudici di legittimità hanno chiarito quanto già accettato dalla dottrina in merito al fatto che il bene giuridico protetto dalla norma deve essere ricercato nella garanzia patrimoniale offerta al Fisco dalla presenza di beni sottoposti a sequestro (articolo 2740 codice civile, responsabilità patrimoniale del debitore).
Per quanto riguarda “il profitto” del reo, la Cassazione (sentenza 26654/2008) ha precedentemente chiarito che trattasi di “ampia latitudine semantica” che va colmata secondo le regole dell’interpretazione della norma giuridica. Nel caso di specie, la Corte suprema ha considerano profitto la riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio sul quale il Fisco intende soddisfarsi.
Concludendo, i giudici di piazza Cavour hanno ricordato il principio solidaristico del concorso di persone nel reato che prevede che ciascun correo può essere chiamato a rispondere per l’intero della somma dovuta, fatto salvo, poi, il diritto di rivalsa tra le persone che hanno posto in essere la fattispecie criminosa sanzionata dall’ordinamento penale.
Valerio Giuliani
pubblicato Giovedì 13 Ottobre 2011
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