Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:07
Giurisprudenza
Il consumo costante di energia
è prova di attività ancora viva
è prova di attività ancora viva
Il contrario non può essere rappresentato solo dalla dimostrata presentazione, nell’anno precedente a quello dell’accertamento, della dichiarazione di fine operatività
La Corte di cassazione, con la sentenza 22242 del 26 ottobre, ha stabilito che, se dopo la cessazione dell’attività, il consumo di energia elettrica da parte di un artigiano continua a essere il medesimo, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente presumere la prosecuzione dell’attività in evasione di imposta.
Il fatto
La vicenda è quella di un artigiano falegname che aveva comunicato al competente ufficio finanziario la cessazione dell’attività (ex articolo 35, Dpr 633/1972) ma, a seguito di un controllo, emergeva che il consumo di energia elettrica del capannone, ove in passato aveva svolto l’attività, non era inferiore a quello riscontrato nel periodo in cui era ufficialmente operante. Da tale circostanza era giocoforza, per l’ufficio, presumere la prosecuzione dell’attività in totale evasione di imposta e la quantificazione di ricavi non dichiarati, per cui provvedeva a notificargli il relativo accertamento induttivo per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva.
Il contribuente si è difeso producendo in giudizio certificati medici attestanti le precarie condizioni di salute che non gli avrebbero consentito di svolgere il proprio lavoro, almeno in modo pieno ed esclusivo. Una prova, questa, insufficiente per i giudici di merito che hanno respinto il ricorso e il successivo appello.
La Commissione regionale, tuttavia, riduceva l’entità dei ricavi contestati dall’ufficio proprio in considerazione dei problemi di salute dell’artigiano.
Nel susseguente ricorso per cassazione il contribuente deduce:
- violazione degli articoli 51 del Dpr 917/1986, e 4 del Dpr 633/1972 (rispettivamente per le imposte dirette e l’Iva), adducendo che mancavano i presupposti per ritenere svolta con professionalità, anziché con occasionalità, l’attività d’impresa attribuita dall’ufficio e che, per le proprie condizioni di salute, i redditi assicurati non potevano ritenersi uguali a quelli conseguiti in precedenza
- violazione degli articoli 41 del Dpr 600/1973, e 55 del Dpr 633/1972, per erronea correlazione tra consumi di energia elettrica e ricavi.
Motivi della decisione
La Corte di cassazione, nel confermare la sentenza impugnata, afferma che l’artigiano falegname, il quale dichiari di aver cessato la propria attività e di essere stato anche malato, è tenuto a dimostrare perché, in quelle condizioni, si sia consumata la stessa quantità di energia elettrica rispetto al passato. In caso contrario, valgono le presunzioni dell’ufficio.
La motivazione ha evidenziato, in particolare, che, in presenza di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo e anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici, prive dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 3, del Dpr 600/1973 (gravità, precisione e concordanza), sul presupposto dell’inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti. Cosicché, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’ufficio, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa stessa.
La prova contraria del contribuente non può essere rappresentata soltanto dalla comprovata presentazione, nell’anno precedente a quello oggetto di accertamento, di dichiarazione di cessazione dell’attività commerciale, in presenza di indici attestanti in capo al contribuente capacità reddituale e contributiva (Cassazione 12595/2011, 20708/2007, 15134/2006, 23480/2004, 19174/2003 e 17016/2002).
Infatti, nel caso in esame, viene a evidenza che, in mancanza della dichiarazione annuale, il potere esercitato dall’ente impositore non trae origine dall’articolo 39, ma dal 41 del Dpr 600/1973 (accertamento d’ufficio), disposizione che consente all’Amministrazione di accertare componenti di reddito prodotti, anche con ricorso a presunzioni super-semplici (Cassazione 3115/2006 e 16379/2008).
La Corte aggiunge, poi, che nella sentenza impugnata l’operato dei giudici di merito è indenne da criticità, in quanto gli stessi hanno considerato validi, nell’agire dell’ufficio, elementi indizianti costituiti da circostanze di fatto irrefutabili, come il riscontro di consumi di energia elettrica – non diminuiti rispetto agli analoghi periodi di attività formale – segnati da un contatore situato in un capannone dove il contribuente aveva lavorato utilizzando macchinari strumentali all’attività di impresa (Cassazione 2876/2009 e 22695/2008), pur nella consapevolezza che – comunque – l’attività di falegname si svolge anche all’esterno.
Inoltre, l’unica prova concreta opposta dal ricorrente non aveva riguardato le ragioni del consumo di energia elettrica ma lo stato di salute, peraltro valutato a suo favore dal giudice del riesame.
Il fatto
La vicenda è quella di un artigiano falegname che aveva comunicato al competente ufficio finanziario la cessazione dell’attività (ex articolo 35, Dpr 633/1972) ma, a seguito di un controllo, emergeva che il consumo di energia elettrica del capannone, ove in passato aveva svolto l’attività, non era inferiore a quello riscontrato nel periodo in cui era ufficialmente operante. Da tale circostanza era giocoforza, per l’ufficio, presumere la prosecuzione dell’attività in totale evasione di imposta e la quantificazione di ricavi non dichiarati, per cui provvedeva a notificargli il relativo accertamento induttivo per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva.
Il contribuente si è difeso producendo in giudizio certificati medici attestanti le precarie condizioni di salute che non gli avrebbero consentito di svolgere il proprio lavoro, almeno in modo pieno ed esclusivo. Una prova, questa, insufficiente per i giudici di merito che hanno respinto il ricorso e il successivo appello.
La Commissione regionale, tuttavia, riduceva l’entità dei ricavi contestati dall’ufficio proprio in considerazione dei problemi di salute dell’artigiano.
Nel susseguente ricorso per cassazione il contribuente deduce:
- violazione degli articoli 51 del Dpr 917/1986, e 4 del Dpr 633/1972 (rispettivamente per le imposte dirette e l’Iva), adducendo che mancavano i presupposti per ritenere svolta con professionalità, anziché con occasionalità, l’attività d’impresa attribuita dall’ufficio e che, per le proprie condizioni di salute, i redditi assicurati non potevano ritenersi uguali a quelli conseguiti in precedenza
- violazione degli articoli 41 del Dpr 600/1973, e 55 del Dpr 633/1972, per erronea correlazione tra consumi di energia elettrica e ricavi.
Motivi della decisione
La Corte di cassazione, nel confermare la sentenza impugnata, afferma che l’artigiano falegname, il quale dichiari di aver cessato la propria attività e di essere stato anche malato, è tenuto a dimostrare perché, in quelle condizioni, si sia consumata la stessa quantità di energia elettrica rispetto al passato. In caso contrario, valgono le presunzioni dell’ufficio.
La motivazione ha evidenziato, in particolare, che, in presenza di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo e anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici, prive dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 3, del Dpr 600/1973 (gravità, precisione e concordanza), sul presupposto dell’inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti. Cosicché, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’ufficio, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa stessa.
La prova contraria del contribuente non può essere rappresentata soltanto dalla comprovata presentazione, nell’anno precedente a quello oggetto di accertamento, di dichiarazione di cessazione dell’attività commerciale, in presenza di indici attestanti in capo al contribuente capacità reddituale e contributiva (Cassazione 12595/2011, 20708/2007, 15134/2006, 23480/2004, 19174/2003 e 17016/2002).
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Salvatore Servidio
pubblicato Giovedì 3 Novembre 2011
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