Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:07
Giurisprudenza
Contabilità occultata ma ricostruita.
L’impresa ne risponde penalmente
L’impresa ne risponde penalmente
La fattispecie delittuosa si configura anche in presenza di una semplice difficoltà da parte del Fisco di ricomporre i redditi nascosti o il patrimonio della società
C’è reato di occultamento delle scritture contabili anche quando i “conti” aziendali sono recuperati attraverso controlli incrociati con i documenti rinvenuti altrove (scritture delle società che hanno avuto rapporti commerciali con l’impresa) e non ci sia, invece, l’assoluta impossibilità di ricostruzione. E’ quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 2698 del 23 gennaio.
I fatti
A seguito della conferma in appello di una sentenza che aveva inflitto a un contribuente la pena, condizionalmente sospesa, di cinque mesi di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di occultamento delle scritture contabili (articolo 10 del Dlgs 74/2000), la Guardia di finanza aveva provveduto a sottoporre a ispezione il titolare dell’impresa condannata.
La verifica dei militari era tesa a verificare se l’imprenditore aveva adempiuto agli obblighi fiscali in merito al versamento delle imposte sia dirette che indirette.
A tal fine, sono state esaminate minuziosamente le scritture contabili (registro delle fatture e libro giornale) relative a cinque annualità.
Dal controllo effettuato, gli uomini del Fisco hanno evidenziato la sussistenza di uno stretto rapporto tra l’impresa dell’imputato e altre tre aziende del ramo tessile.
Sono state confrontate le contabilità delle quattro imprese, tre delle quali erano già state sottoposte a sequestro nell’ambito di un altro procedimento penale e, dal controllo incrociato, è emerso che vi erano “delle differenze tra l'ammontare complessivo imponibile risultante dalle fatture esibite dall'imputato e quello annotato nella contabilità delle suddette società, differenze dovute in parte all'omessa annotazione nella contabilità dell'imputato di alcune fatture che risultavano invece regolarmente registrate nella contabilità delle società destinatarie, ed in parte all'annotazione di importi inferiori”.
La Corte d’appello sosteneva che, perché si configurasse il reato di occultamento delle scritture contabili (articolo 10 del Dlgs 74/2000), non era necessaria l’impossibilità assoluta della ricostruzione, da parte del Fisco, dell’intero volume d’affari dell’imprenditore, bensì, era sufficiente anche la sola difficoltà relativa.
Nel caso di specie, si evince dal pvc della Guardia di finanza, la ricostruzione reddituale dell’impresa è avvenuta non sulla base di documenti contabili rinvenuti nei locali dell’impresa, ma a seguito di un controllo incrociato, operato dai militari, delle fatture e dei documenti contabili delle quattro società che intrattenevano, tra loro, un rapporto commerciale.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imprenditore ricorre per cassazione adducendo, tra i motivi dell’appello, la violazione della norma incriminatrice e il difetto di motivazione in merito al fatto che l’articolo 10 non sanziona la generica impossibilità, con i documenti contabili e le scritture rinvenute, di ricostruire il reddito o il patrimonio societario, ma la vera e propria impossibilità di utilizzazione della documentazione.
La Guardia di finanza, continua il contribuente nel ricorso, avrebbe avuto tutti i mezzi per ricostruire il volume d’affari della società avvalendosi dei soli documenti contabili rinvenuti.
In ultimo, essendosi configurato l’occultamento parziale dei documenti contabili, l’imprenditore non ritiene che il delitto possa essere definito consumato, ribadendo ulteriormente che i verificatori avevano avuto tutta la documentazione necessaria a ricostruire sinteticamente il reddito.
La decisione della Corte
La Cassazione, con la sentenza 2698 del 23 gennaio, confermando la condanna penale pronunciata dalla Corte d’appello, ha ribadito che l’imprenditore risponde di occultamento delle scritture contabili anche nel caso in cui la Guardia di finanza riesce a ricostruire in toto la contabilità aziendale dell’impresa mediante l’effettuazione di controlli incrociati con le scritture delle società che hanno avuto rapporti commerciali con l’impresa.
Il Collegio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso del contribuente, ricorda come l’orientamento della Cassazione abbia integrato l’ambito applicativo del delitto di distruzione o occultamento delle scritture contabili (articolo 10 del Dlgs 74/2000), anche nel caso di omessa tenuta della documentazione contabile. In questo caso, viene osservato dai giudici di legittimità, affinché si configuri la fattispecie delittuosa in questione, è sufficiente che l’impossibilità della ricostruzione dei redditi o del patrimonio societario sia relativa ovvero sia una semplice difficoltà (Cassazione 28656/2009).
Essendo sufficiente, ai fini della configurazione del reato, la semplice difficoltà della ricostruzione, da parte dei verificatori, della ricchezza prodotta dall’impresa in un determinato periodo d’imposta, il delitto di distruzione od occultamento dei documenti contabili può verificarsi concretamente sia (come ovvio) con l’impossibilità assoluta di ricostruzione del reddito sia nel caso in cui ci si trovi in presenza di impossibilità relativa.
La Cassazione chiarisce che si configura il reato di occultamento delle scritture contabili anche nel caso in cui si arrivi alla ricostruzione del reddito prodotto dall’impresa, o dal contribuente latu sensu, con mezzi altrui, ossia vengano ricercati i documenti contabili in altre società (aliunde) collegate all’impresa del reo da rapporto commerciale e, dal controllo incrociato tra la documentazione contabile esibita dall’imputato e la documentazione rinvenuta nelle altre sedi sociali, sia possibile ricostruire il reddito societario prodotto.
I fatti
A seguito della conferma in appello di una sentenza che aveva inflitto a un contribuente la pena, condizionalmente sospesa, di cinque mesi di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di occultamento delle scritture contabili (articolo 10 del Dlgs 74/2000), la Guardia di finanza aveva provveduto a sottoporre a ispezione il titolare dell’impresa condannata.
La verifica dei militari era tesa a verificare se l’imprenditore aveva adempiuto agli obblighi fiscali in merito al versamento delle imposte sia dirette che indirette.
A tal fine, sono state esaminate minuziosamente le scritture contabili (registro delle fatture e libro giornale) relative a cinque annualità.
Dal controllo effettuato, gli uomini del Fisco hanno evidenziato la sussistenza di uno stretto rapporto tra l’impresa dell’imputato e altre tre aziende del ramo tessile.
Sono state confrontate le contabilità delle quattro imprese, tre delle quali erano già state sottoposte a sequestro nell’ambito di un altro procedimento penale e, dal controllo incrociato, è emerso che vi erano “delle differenze tra l'ammontare complessivo imponibile risultante dalle fatture esibite dall'imputato e quello annotato nella contabilità delle suddette società, differenze dovute in parte all'omessa annotazione nella contabilità dell'imputato di alcune fatture che risultavano invece regolarmente registrate nella contabilità delle società destinatarie, ed in parte all'annotazione di importi inferiori”.
La Corte d’appello sosteneva che, perché si configurasse il reato di occultamento delle scritture contabili (articolo 10 del Dlgs 74/2000), non era necessaria l’impossibilità assoluta della ricostruzione, da parte del Fisco, dell’intero volume d’affari dell’imprenditore, bensì, era sufficiente anche la sola difficoltà relativa.
Nel caso di specie, si evince dal pvc della Guardia di finanza, la ricostruzione reddituale dell’impresa è avvenuta non sulla base di documenti contabili rinvenuti nei locali dell’impresa, ma a seguito di un controllo incrociato, operato dai militari, delle fatture e dei documenti contabili delle quattro società che intrattenevano, tra loro, un rapporto commerciale.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imprenditore ricorre per cassazione adducendo, tra i motivi dell’appello, la violazione della norma incriminatrice e il difetto di motivazione in merito al fatto che l’articolo 10 non sanziona la generica impossibilità, con i documenti contabili e le scritture rinvenute, di ricostruire il reddito o il patrimonio societario, ma la vera e propria impossibilità di utilizzazione della documentazione.
La Guardia di finanza, continua il contribuente nel ricorso, avrebbe avuto tutti i mezzi per ricostruire il volume d’affari della società avvalendosi dei soli documenti contabili rinvenuti.
In ultimo, essendosi configurato l’occultamento parziale dei documenti contabili, l’imprenditore non ritiene che il delitto possa essere definito consumato, ribadendo ulteriormente che i verificatori avevano avuto tutta la documentazione necessaria a ricostruire sinteticamente il reddito.
La decisione della Corte
La Cassazione, con la sentenza 2698 del 23 gennaio, confermando la condanna penale pronunciata dalla Corte d’appello, ha ribadito che l’imprenditore risponde di occultamento delle scritture contabili anche nel caso in cui la Guardia di finanza riesce a ricostruire in toto la contabilità aziendale dell’impresa mediante l’effettuazione di controlli incrociati con le scritture delle società che hanno avuto rapporti commerciali con l’impresa.
Il Collegio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso del contribuente, ricorda come l’orientamento della Cassazione abbia integrato l’ambito applicativo del delitto di distruzione o occultamento delle scritture contabili (articolo 10 del Dlgs 74/2000), anche nel caso di omessa tenuta della documentazione contabile. In questo caso, viene osservato dai giudici di legittimità, affinché si configuri la fattispecie delittuosa in questione, è sufficiente che l’impossibilità della ricostruzione dei redditi o del patrimonio societario sia relativa ovvero sia una semplice difficoltà (Cassazione 28656/2009).
Essendo sufficiente, ai fini della configurazione del reato, la semplice difficoltà della ricostruzione, da parte dei verificatori, della ricchezza prodotta dall’impresa in un determinato periodo d’imposta, il delitto di distruzione od occultamento dei documenti contabili può verificarsi concretamente sia (come ovvio) con l’impossibilità assoluta di ricostruzione del reddito sia nel caso in cui ci si trovi in presenza di impossibilità relativa.
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Valerio Giuliani
pubblicato Giovedì 26 Gennaio 2012
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