Giurisprudenza
Contabilità rubata? Il credito Iva va comunque provato
Il contribuente può dimostrare le operazioni realizzate ed elencate, mediante conferma testimoniale o presuntiva, secondo la regola generale espressa dall’articolo 2724, n. 3, del Codice civile
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Con sentenza n. 21233 del 18 maggio 2006 (depositata il 29 settembre 2006), la Corte di cassazione ha affermato che il contribuente impossibilitato - a seguito di un furto subito - a esibire, in sede di verifica e di accertamento, i documenti contabili (registri e fatture) la cui tenuta è obbligatoria, non è ipso facto esonerato dall'onere della prova della sussistenza dei crediti esposti in dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Soccorre, in tale ipotesi, la regola generale di cui all'articolo 2724, n. 3), del Codice civile, secondo la quale la parte è autorizzata alla deduzione di prova testimoniale o per presunzioni. La mancata manifestazione di volersi avvalere di ulteriori mezzi istruttori comporta il mancato assolvimento degli oneri probatori e il rigetto del ricorso.

Fatto e diritto
L'allora ufficio Iva di Campobasso aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione di una società di capitali, per l'anno 1991, non riconoscendo le detrazioni di imposta sugli acquisti in mancanza delle relative fatture.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo giustificata la mancata esibizione delle scritture contabili a seguito di furto delle stesse.
Il pronunciamento dei giudici di prime cure era confermato dalla Commissione tributaria regionale del Molise, sulla base del fatto che l'ufficio non aveva consentito alla contribuente di produrre successivamente i documenti contabili comprovanti gli acquisti.

La decisione veniva appellata dall'Amministrazione finanziaria, per violazione degli articoli 112 del Codice di procedura civile, 19 e 28 del Dpr n. 633/1972, nonché dell’articolo 2697 del Codice civile, poiché la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato la censura di non detraibilità dell'Iva per non avere la contribuente neppure in sede processuale esibito le fatture, perse per sua colpa, non sostituibili da un elenco delle stesse, e comunque per non avere i giudici di appello motivato sull'idoneità di tale elenco a supplire all’assenza delle fatture di acquisto, con conseguente mancato assolvimento del relativo onere probatorio in ordine al diritto alla detrazione.

La sentenza della Cassazione
I giudici hanno ritenuto fondato il ricorso in quanto, come “questa Corte ha già affermato (Cass. n. 10174/1995; n 13605/2003) nella disciplina dell'Iva…la deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente (in sede di rivalsa) per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa… postula che il contribuente stesso sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro…ed inoltre conservi le une e l'altro…Detta disciplina, quindi, si conforma al criterio secondo cui la dimostrazione dei fatti costitutivi di un credito deve essere offerta da chi lo faccia valere, e, sul piano probatorio, introduce limitazioni ai mezzi di prova, esigendo atti scritti, compilati e tenuti con specifiche modalità”.

La Corte prende atto che la citata normativa non si occupa dell'ipotesi dell'incolpevole impossibilità di produrre gli indicati scritti (nella specie, per furto).
Pertanto, prosegue, affermando che “ove il contribuente dimostri di essere nell'impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi copia delle fatture, si deve fare riferimento alla regola generale fissata dall'art. 2724, n. 3), del codice civile. Secondo tale disposizione la perdita senza colpa del documento, che occorra alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non integra ragione di esenzione dall'onere della prova, né sposta il medesimo sulla controparte, ma rileva esclusivamente come situazione autorizzativa della prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per essa previsti. In applicazione della suddetta norma, è da ritenersi che l'incolpevole perdita della contabilità…non introduce una presunzione di veridicità di quanto in proposito denunciato dal contribuente agli organi di polizia…”.

I giudici, quindi, hanno cassato la sentenza impugnata e ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto, non avendo la contribuente neppure dedotto di volersi avvalere dei mezzi contemplati dalla precitata norma.

Brevi riflessioni
La pronuncia va sul solco già tracciato da una precedente sentenza – n. 10238 del 18 ottobre 1997, emessa dalla prima sezione della Corte di cassazione – che, in materia di diritti doganali, aveva affermato che la società, che a seguito di richiesta di esibizione dei libri e scritture contabili assuma di averli distrutti, è onerata della prova della loro distruzione, senza che a diversa conclusione possa pervenirsi in base al rilievo che l'ordine di esibizione postula la prova che il destinatario dell'ordine sia in possesso della documentazione della quale si chiede l'esibizione. Infatti, “altro è che tale ordine non possa essere dato in difetto della prova del possesso delle scritture contabili, altro è che l'onere della prova della loro distruzione sia a carico di chi deduce la distruzione stessa” (si confronti anche Cassazione, sentenza del 12/6/1996, n. 5413).

La sentenza, comunque, non fa altro che ribadire un principio consolidato: la difesa va provata.
Ma è proprio sulle prove che questa va oltre, affermando - forse, per la prima volta, per una fattispecie del genere - che il contribuente, se impossibilitato al riscontro con i soggetti emittenti, può dimostrare le operazioni realizzate ed elencate, mediante conferma testimoniale o presuntiva (quindi, in primis, occorre effettuare il riscontro con l’emittente e, in subordine, nei casi di impossibilità, si possono trovare conferme all’elenco prodotto dal verificato).

E’ ovvio che, per conferma testimoniale, dobbiamo intendere la “testimonianza impropria”, cioè la dichiarazione rilasciata da terzi, al di fuori del processo, che entra nel giudizio quale documento, per formare il convincimento del giudice.
Proprio poiché tali atti fanno fede, fino a querela di falso, della solo autenticità della dichiarazione e dell’identificazione del soggetto dichiarante, ma non anche della veridicità del contenuto, il giudice le richiede a conferma; il primo passo resta sempre quello della ricostruzione della contabilità attraverso i soggetti emittenti le fatture.


Gianfranco Antico
pubblicato Lunedì 23 Ottobre 2006

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