Giurisprudenza
Conti gonfiati con evasione Iva:
giusta la confisca degli importi
Impossibili il dissequestro e la restituzione delle somme alla massa fallimentare della società chiesti dal curatore per non compromettere l’attività imprenditoriale
gonfiare
La terza sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza 448 dell’11 gennaio, ha stabilito che è legittima la confisca per equivalente delle somme versate sul conto della società dal proprio amministratore, indagato per evasione fiscale, e ottenute dall’attività illecita di quest’ultimo.
 
Il fatto
A conclusione di indagini di polizia giudiziaria emergeva che l’amministratore di due società di capitali (cartiere) aveva fatto da intermediario per l’acquisto, da fornitori comunitari, di partite di carni, che successivamente cedevano sul territorio nazionale a un’altra società di capitali compiacente, riscuotendo la relativa Iva che però non versavano all'erario. L’imposta così evasa veniva poi suddivisa tra lo stesso soggetto e il rappresentante legale della società terza nazionale, venendosi a creare così una compartecipazione nella frode tra amministratore, società cartiere e clienti delle stesse.
 
Il rappresentante della società acquirente versava quindi il denaro “risparmiato” sui conti bancari dell’azienda, nonostante fosse il frutto di evasione fiscale. Quest’ultimo veniva quindi imputato di compartecipazione, insieme ad altre persone che avevano concorso nella frode, per il delitto di ricettazione (ex articolo 648 codice penale), per avere ricevuto ingenti somme di denaro quale provento dei reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di omesso versamento dell’Iva (rispettivamente, agli articoli 8 e 10-ter del Dlgs 74/2000). Scattava, quindi, il sequestro dei conti correnti bancari, contabilità e computer aziendali della società acquirente.
 
Successivamente, le società compartecipi nella frode venivano dichiarate fallite a causa dell’alto indebitamento con il fisco per omessi versamenti Iva, e il curatore della società cedente i beni acquistati dalle cartiere in regime intracomunitario chiedeva il dissequestro e la restituzione alla massa fallimentare della somma depositata sul conto corrente bancario della società.
 
Il Gip respingeva l’istanza con provvedimento che veniva confermato dal tribunale del riesame, nei cui confronti il curatore propone ricorso per cassazione, denunciando l’ordinanza impugnata per violazione di legge e illogicità della motivazione, in quanto si tratterebbe non di denaro personale dell’amministratore ma depositato su un conto corrente bancario intestato alla società fallita. Da qui il tribunale avrebbe erroneamente riferito la titolarità di tali somme al soggetto conferente, laddove le stesse, una volta versate sul conto societario, sarebbero uscite dalla sfera patrimoniale dell’indagato ed entrate, a ogni effetto di legge, in quella della società titolare del conto.
 
Motivi della decisione
Ma gli articolati rilievi del curatore fallimentare non hanno retto al giudizio di legittimità in quanto, con la sentenza 448/2012, sono stati tutti respinti. In particolare, la pronuncia ha stabilito il principio che, trattandosi di denaro passibile di confisca per equivalente (articolo 11 della legge 146/2006), la misura del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, può essere applicata alle somme riconducibili al profitto del reato di riciclaggio riversate nella disponibilità di società senza che tale risorsa sia suscettibile di essere attratta alla massa fallimentare.
 
La somma in questione costituisce “profitto personale” del reato transazionale (articolo 3 della legge 146/2006), poiché deriva dagli importi che l’indagato ha ricevuto dal cliente, in seguito a illecita spartizione, quale parte dell’Iva corrisposta dalla società alle cartiere a lui facenti capo e non versata all’erario (cfr, tra le tante, Cassazione 39239/2011 e 662/2011). Si tratta, pertanto, di confisca (per equivalente) di somme riferibili all’attività delittuosa dell’indagato e che non dovevano essere restituite alla società poiché corrispondenti a imposta effettivamente dovuta dalla società medesima. Detta cifra non è di pertinenza societaria, non trattandosi né di conferimento né di versamento ricollegabile alla ricostituzione o a un aumento del capitale sociale, ma piuttosto di una sorta di garanzia atipica non accessoria a un’obbligazione principale che l’amministratore intendeva prestare nell’interesse della società, non costituente neppure fondo di riserva disponibile deliberato dall’assemblea.
Perciò non può ritenersi, contrariamente alla tesi avversaria, che tale importo sia entrato a far parte del patrimonio sociale e, quindi, non è suscettibile di restituzione perché, anche solo ragionando in termini civilistici, lo Stato ha precedenza rispetto agli altri creditori, essendo garantito da causa legittima di prelazione costituita dal privilegio ex articolo 2752 del codice civile.
 
Occorre, al riguardo, ricordare che la legittimità della confisca non arretra neppure a fronte di condono tombale, in quanto l’aver aderito alla possibilità di sanare i conti con l’Amministrazione fiscale non deve far dimenticare l’attività illecita svolta dall’imputato per accumulare beni e denaro (Cassazione 36913/2011).
Salvatore Servidio
pubblicato Giovedì 19 Gennaio 2012

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