Giurisprudenza
Contributi per opere di bonifica proporzionati al beneficio conseguito
Illegittima la ripartizione delle spese che non tiene conto del diverso vantaggio ottenuto dal singolo consorziato
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Il consorzio di bonifica ha il diritto di esercitare il proprio potere impositivo se il contributo richiesto al singolo consorziato è legato al vantaggio diretto e specifico che quest'ultimo ritrae dalle opere realizzate nel perimetro consortile.
E' da ritenersi illegittima, pertanto, la cartella esattoriale con la quale un consorzio ha richiesto il contributo di bonifica ripartendo le spese sostenute tra i consorziati senza tener conto del diverso beneficio conseguito da ciascuno di essi a seguito dell'attività di risanamento compiuta.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 57/10/05 emanata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione X, in data 14 febbraio 2005 e depositata il 19 aprile 2005.

Il caso affrontato dalla Commissione tributaria regionale
Con la pronuncia in esame, la Commissione tributaria regionale del Lazio si è espressa in ordine al contenuto della sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva il ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo operata da un consorzio di bonifica, avente a oggetto il contributo dovuto per i lavori di risanamento realizzati nel perimetro consortile.
In particolare, i giudici di primo grado avevano ritenuto valide le argomentazioni del ricorrente, il quale lamentava che il consorzio aveva ripartito le spese sostenute per i lavori di bonifica eseguiti senza tener conto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge speciale di cui al regio decreto n. 215/1933, in base al quale il contributo di bonifica che il consorzio può imporre ai consorziati deve essere determinato in ragione dei benefici concreti e diretti conseguiti da ciascuno di essi per effetto delle opere realizzate.
Il consorzio in esame, invece, al fine di non gravare eccessivamente sui fondi interessati dai lavori eseguiti, aveva proceduto a una ripartizione "spalmata" delle spese sostenute e ciò anche in considerazione del fatto che dalle opere realizzate - a suo giudizio - sarebbe derivato un vantaggio anche per gli altri fondi, seppure in forma indiretta. Così operando, il citato consorzio si era posto - secondo i giudici di primo grado - in aperto contrasto con la norma di cui al citato articolo 11.
Di conseguenza, l'atto impositivo con cui veniva richiesto il contributo consortile, in mancanza del presupposto previsto dalla legge per la liceità della pretesa in esso contenuta, veniva ritenuto illegittimo e, quindi, annullato.
Avverso la sentenza della Ctp di Viterbo, il consorzio di bonifica ha proposto appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sostenendo che il contributo richiesto si riferiva a spese generali sostenute a beneficio dell'intera comunità del comprensorio e che, in ogni caso, anche laddove si trattasse di somme legate a opere specifiche eseguite nel perimetro consortile, è irrilevante, ai fini della determinazione del contributo dovuto dai singoli consorziati, l'utilità direttamente ricavabile da ciascuno di essi a seguito dei lavori eseguiti.

I contributi di bonifica
I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche istituite allo scopo di curare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica di interesse comune a più fondi ricadenti in una determinata area, delimitata dal perimetro consortile.
Per lo svolgimento dell'attività istituzionale, i consorzi in parola, come previsto dall'articolo 858 del codice civile, sono tenuti a rispettare le norme dettate dalla legge speciale.
L'articolo 59 della legge speciale di cui al regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 conferisce ai consorzi il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla propria competenza, da quantificare e ripartire tra i singoli consorziati ai sensi dell'articolo 11 della citata legge, ovvero in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica realizzate.
Ne deriva, pertanto, che il potere impositivo dei consorzi di bonifica - che si concretizza nell'emissione di ruoli aventi per oggetto i contributi richiesti ai consorziati - risulta legittimamente esercitato qualora:

  • il contributo venga richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del consorzio in questione
  • l'importo addebitato nell'atto impositivo sia quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato per effetto delle opere realizzate nel comprensorio.

La posizione della Commissione tributaria regionale
Investita della suddetta problematica, la Commissione tributaria regionale del Lazio, come anticipato, ha confermato la posizione espressa dai giudici di primo grado circa l'illegittimità della cartella di pagamento con cui il consorzio richiedeva al contribuente il pagamento del contributo di bonifica.
Il collegio, in particolare, ha rilevato un difetto assoluto di motivazione nell'atto impositivo che ha originato la controversia, non avendo il consorzio reso noto, né nell'atto in commento, né nella documentazione successivamente prodotta, le ragioni poste a fondamento della propria pretesa contributiva, ovvero, come richiesto dall'articolo 11 del regio decreto n. 215/1933, la configurabilità di un vantaggio diretto e specifico a favore dell'immobile di proprietà del contribuente.
Partendo da ciò, la Commissione tributaria regionale del Lazio si è espressa in maniera conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale della suprema Corte, la quale, in più occasioni - da ultimo con la sentenza n. 19509 del 29 settembre 2004 - ha precisato che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo postulano, oltre alla proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile, il conseguimento di un beneficio concreto, correlato all'esecuzione degli interventi di risanamento realizzati.
E' irrilevante, pertanto, il richiamo effettuato dal consorzio ai presunti vantaggi - seppure indiretti - conseguiti da tutti i consorziati (tra cui il contribuente appellato), per effetto dei lavori eseguiti; vantaggi che, secondo il predetto consorzio, legittimerebbero l'iscrizione a ruolo che ha dato origine alla controversia.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente nel proprio appello, ciò che rileva, secondo la Ctr del Lazio, è la diretta correlazione tra beneficio ottenuto dal fondo del consorziato e intervento realizzato.
In mancanza di tale presupposto, come accaduto nel caso oggetto di controversia, si determina un illegittimo esercizio del potere impositivo del consorzio, con la conseguente illiceità della pretesa contenuta nell'iscrizione a ruolo da esso operata.

Manuela Norcia
pubblicato Venerdì 13 Maggio 2005

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