Giurisprudenza
Corretta la notifica presso la sede centrale dell'Agenzia
Occorre tenerne conto per il calcolo dei venti giorni entro cui eseguire il deposito presso la cancelleria
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La notifica del ricorso per cassazione presso la sede dell'Agenzia delle Entrate, nella sua sede centrale, dopo che lo stesso ricorso è stato notificato all'Agenzia presso l'Avvocatura dello Stato, è da ritenersi correttamente effettuata e quindi di questa va tenuto conto ai fini del computo del termine di venti giorni entro cui il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria della suprema Corte.

Quanto precede è contenuto nella recente sentenza n. 1420 del 7 dicembre 2004, depositata il 24 gennaio 2005, con cui la Corte di cassazione ha affermato che la notifica del ricorso per cassazione eseguita anche all'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore e presso la sede di Roma, in aggiunta alle notifiche già effettuate alle parti intimate (ministero delle Finanze e Agenzia presso Avvocatura dello Stato), costituisce una ragionevole cautela e risponde a un interesse apprezzabile del soggetto notificante, non apparendo inutile e priva di una sua giustificazione nella fase di impugnazione.

Il problema della corretta individuazione del soggetto nei cui confronti deve notificarsi il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale si è posto soprattutto a partire dal 1° gennaio 2001, data di istituzione delle Agenzie fiscali (decreto ministeriale 28/12/2000, attuativo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma del ministero delle Finanze), atteso che si è posta la legittimità del ricorso proposto nei confronti degli uffici locali delle Agenzie fiscali.

A tale riguardo, si osserva che un costante orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che il ricorso per cassazione ai fini dell'impugnazione della sentenza di secondo grado deve essere proposto dal contribuente nei confronti dell'Agenzia e non nei confronti degli uffici locali della medesima, provvedendo a notificare lo stesso ricorso al direttore delle singole Agenzie dislocate in Roma, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del c.p.c., il quale ne ha la rappresentanza.
Pertanto, si determina la conseguente nullità della notificazione eseguita presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, la quale comunque resta sanata dall'eventuale successiva costituzione in giudizio dell'Agenzia. Il giudice di legittimità ha affermato che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione (proposto e notificato all'ufficio periferico) va respinta sulla base del disciplina di riforma dettata dal citato Dlgs n. 300 del 1999, non rilevando che i vizi legati alle notificazioni possono risolversi in altrettante eccezioni d'inammissibilità rilevabili d'ufficio dal giudice(1).

Attualmente, per la notificazione delle sentenze delle commissioni tributarie regionali, ai fini del decorso del termine per il ricorso per cassazione, la regola è che le Agenzie fiscali, compresa quella delle Entrate, hanno facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 72 del Dlgs n. 300 del 1999, fatta eccezione per il caso in cui questa non si sia costituita nel giudizio di secondo grado: pertanto, la notifica deve essere indirizzata alla direzione centrale della medesima Agenzia, atteso che l'ufficio periferico è privo di soggettività esterna per quanto riguarda il giudizio di legittimità.

La situazione era diversa in epoca anteriore alla nascita delle Agenzie fiscali, dove vigeva l'obbligo di eseguire la notifica del ricorso per cassazione, proposto nei confronti del ministero delle Finanze, presso l'Avvocatura generale dello Stato: soltanto all'Amministrazione centrale e non ai suoi uffici periferici era riconosciuta la soggettività esterna, legittimazione e competenza per l'impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie regionali relativamente al giudizio di legittimità (Cfr. Cass. 3 novembre 2002, n. 12797; 25 febbraio 2002, n. 2711; 10 gennaio 2002, n. 217).

Alla luce di quanto precede, quindi, la rappresentanza e difesa in giudizio delle Agenzie da parte dell'Avvocatura dello Stato è meramente facoltativa e non obbligatoria per legge, come avviene già per le amministrazioni dello Stato. Pertanto, qualora l'ufficio finanziario non si è avvalso, nel giudizio di appello, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la notifica va effettuata all'indirizzo dell'ufficio che sino a quel momento è stato parte del processo (quando la notifica ha a oggetto la sentenza di secondo grado); se la notifica attiene invece al ricorso per cassazione, va eseguita nei confronti dell'Agenzia fiscale (direzione centrale, sede di Roma), atteso che l'ufficio periferico è privo di soggettività esterna. Non costituisce la regola, ma la mera eccezione, l'ipotesi in cui l'ufficio abbia dato incarico all'Avvocatura, nel qual caso la notifica deve effettuarsi nei confronti dell'ufficio, ma presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato, mentre per il ricorso per cassazione la notifica deve essere eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato.

A tale riguardo, la giurisprudenza ha affermato che la notifica della sentenza di secondo grado, ai fini della decorrenza del termine breve (venti giorni) per ricorrere per cassazione, deve distinguersi dalla notifica del ricorso. Infatti, mentre la prima notifica attiene ancora alla fase del giudizio di merito, nel qual caso la sentenza va notificata a chi è stato parte nel giudizio, la seconda notifica deve effettuarsi al soggetto legittimato a stare nel giudizio di legittimità. Da qui, l'inammissibilità del ricorso per cassazione notificato all'Avvocatura dello Stato anziché all'Agenzia delle Entrate, in quanto quest'ultima, non obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura, ha acquistato la titolarità dei rapporti e competenze di natura tributaria prima esercitati dal ministero delle Finanze(2).

Relativamente alla notifica del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale, occorre evidenziare che essa si perfeziona solo se vi è la sottoscrizione da parte del destinatario dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, con l'adempimento delle procedure di deposito e comunicazione al soggetto non reperito; la medesima notifica è invalida se non si osservano le predette formalità(3).

Nella fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità emerge la validità della notificazione eseguita presso la sede dell'Agenzia delle Entrate come entità di carattere nazionale e non a una singola Agenzia locale delle Entrate, che risulta priva della legittimazione processuale nella fase di legittimità. Gli stessi giudici hanno ritenuto che il contribuente, terzo estraneo rispetto al rapporto tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato e a ogni accordo intervenuto tra gli stessi, poteva effettuare prudenzialmente la notificazione presso entrambi i soggetti. Pertanto, anche la seconda notificazione all'Agenzia delle Entrate con sede in Roma (oltre che al ministero delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate eseguite presso l'Avvocatura dello Stato) risponde a un interesse apprezzabile del soggetto notificante, rilevante per garantire la corretta impostazione del rapporto processuale anche nella fase di legittimità, che non appare inutile nell'ambito della fase di impugnazione, indipendentemente da ogni valutazione sulla sua assoluta necessità e sulla efficacia di questa seconda notificazione.


1. Cass. 29 aprile 2003, n. 6633; 15 novembre 2002, n 16122. Vd. anche Cass. SS.UU. 5 maggio 2003, n. 6774.
Vd anche Cass. 14 gennaio 2005, n. 648. Dopo l'istituzione delle Agenzie fiscali, la legittimazione a stare in giudizio spetta all'Agenzia competente in quanto trattasi di ente dotato di personalità giuridica autonoma di diritto pubblico.
Nel caso in cui l'Agenzia non si costituisse in giudizio, a seguito del ricorso notificato presso l'Avvocatura dello Stato, la Corte di cassazione potrebbe disporre la rinnovazione della notifica ex articolo 291 c.p.c. e, solo nel caso di omessa o tradiva rinnovazione della notifica da parte del contribuente, dichiarare l'inammissibilità del ricorso (Cass. 16.9.2002, n. 13510).
2. Cass. 6 ottobre 2004, n. 19970.
3. Cass. 5 gennaio 2005, n. 141.

Enzo Di Giacomo
pubblicato Martedì 22 Marzo 2005

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