Giurisprudenza
Corte Ue, l'agevolazione fiscale condizionata è contra legem
Il beneficio applicato all'acquisto di beni strumentali non ostacola la cessione di quelli comprati all'estero
la sede della corte di giustizia a bruxelles

Con la sentenza C-330/07, la Corte di Giustizia europea ha precisato i limiti del legislatore nazionale che, prevedendo agevolazioni alle imprese per l'acquisto di beni strumentali, pone la condizione che detti beni non possano essere utilizzati fuori dai confini dello Stato. Viene in proposito ritenuto prevalente il principio di libertà di stabilmento e non discriminazione desumibile dagli artt. 43, 49 e ss. del Trattato. Nella fattispecie, la società beneficiaria residente in Austria aveva costituito una società partecipata (100 per cento) in Germania, come sede secondaria, alla quale cedeva con contratto di locazione finanziaria dei mezzi di trasporto industriali acquistati in Austria con benefici fiscali.

Il quadro normativo di riferimento
L'articolo 108 del codice delle imposte austriaco prevede una agevolazione fiscale in forma di premio per l'acquisto di beni strumentali nuovi utilizzati nell'attività di impresa. Tuttavia, la norma prevede che, qualora questi investimenti non siano impiegati in una sede aziendale situata nello Stato perchè trasferiti a titolo oneroso a terzi residenti all'estero, si perde il beneficio. Ai fini comunitari, il contratto di cessione di beni a titolo di locazione finanziaria è qualificato prestazione di servizi (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 21 marzo 2002, C-451/99). Il Trattato Ce prevede il principio di libertà di stabilimento ex articolo 43 del Trattato e della libera prestazione di servizi (articoli 49 e seguenti del Trattato). Dal combinato delle norme citate appare incompatibile con le finalità del Trattato una disparità di trattamento fondata sul luogo di fornitura dei servizi. La controversia giudiziaria era sorta per il recupero dell'agevolazione; il giudice austriaco (Corte suprema amministrativa, c.d. Verwaltungsgerichtshof) rimetteva la questione alla Corte di Giustizia ponendo la questione pregiudiziale se l'articolo 108 citato sia compatibile con gli articoli 43 e 49 del Trattato in materia di libertà di stabilimento.

Le giustificazioni dei governi austriaco e tedesco
L'argomento addotto dai governi costituiti nel giudizio riguardava la stessa interpretazione dell'articolo 43 Trattato Ce che verterebbe unicamente sulla tutela dei soggetti comunitari che intendono stabilirsi in altri Stati membri. Non vi rientrerebbe l'attuale questione che concerne la corretta fruizione di un'agevolazione da parte di un cittadino del medesimo Stato. Inoltre, altro argomento difensivo invocato, la tutela dei Trattato non impedisce agli Stati membri di vietare pratiche "abusive" tali per cui gli aventi diritto ad agevolazioni e sovvenzioni lucrino sui benefici concedendo a titolo oneroso a terzi i beni oggetto di agevolazione.

Le contestazioni della Commissione
La Commissione europea osserva che l'incompatibilità con i principi di libertà di stabilimento ex articoli 43 e 49 del Trattato di una norma nazionale che, senza una valida giustificazione, ponga limiti e divieti che condizionano la libertà economica ostacolando, in sostanza, gli investimenti all'estero.

La decisione della Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia ha accolto la tesi della Commissione decidendo per l'incompatibilità dell'articolo 108 del codice delle imposte austriaco con il Trattato Ce, nella parte in cui impedisce che i beni strumentali siano utilizzati fuori dal territorio dello Stato. Le restrizioni alla libera circolazione dei servizi sono ammesse solo per "ragioni imperative di interesse nazionale" ai sensi dell'articolo 39 del Trattato, purchè si tratti di ragioni obiettive e sia rispettato il principio di proporzionalità e adeguatezza. In sostanza, le misure di natura protezionistica adottate non vadano oltre quanto è necessario per conseguire l'obiettivo programmato (cfr. Corte di Giustizia, sent. 18 dicembre 2007, C-341/05). Per costante giurisprudenza comunitaria "costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione di servizi (…) misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l'esercizio di tali libertà" (cfr. sentenza C-451/99 citata).

Le conclusioni
La deroga a detto principio per ragioni di "interesse nazionale" fondate sulla necessità di reprimere abusi (come prospettato da Austria e Germania) avrebbe a parere della Corte richiesto delle motivate e circostanziate deduzioni che nel caso di specie non sono state effettuate. In tal senso, non può essere accolta la tesi della abusività presunta di una operazione con cui un bene agevolato viene successivamente ceduto a terzi con un contratto di locazione finanziaria, tenuto conto che i redditi derivanti dalla locazione del bene sono tassati nel Paese di residenza del concedente, in assenza poi di un legame diretto tra il risparmio d'imposta conseguito tramite l'agevolazione ed i vantaggi economici derivanti dal utilizzo del bene da parte del locatario residente all'estero.
 

Salvatore Sardella
pubblicato Venerdì 5 Dicembre 2008

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