Giurisprudenza
Corte Ue, per le convenzioni bilaterali il Trattato Ue è il riferimento
La conclusione contenuta nella sentenza a conclusione del procedimento C-527/06. Protagonista un cittadino olandese residente in Belgio
la sede della corte di giustizia a bruxelles.jpg

La controversia C-527/06 è stata affrontata e risolta dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con la sentenza pubblicata oggi. In questo procedimento viene sottoposta al vaglio dei giudici comunitari la questione concernente la supposta violazione, da parte di uno Stato membro, delle prerogative garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libertà di circolazione e stabilimento nell’area Ue. Tali libertà valgono ad impedire qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri. Tale divieto abbraccia non soltanto le discriminazioni dirette o palesi in base alla cittadinanza ma anche le differenziazioni che, in applicazione di altri criteri di selezione, pervengono al medesimo risultato.

 

Il protagonista della controversia

Il ricorrente è un cittadino olandese che, pur lavorando negli anni di cui è causa presso l’Amministrazione del Comune olandese di Maastricht, ha deciso di trasferire la propria residenza in Belgio ove ha acquistato, grazie a un mutuo contratto presso una banca olandese, un’abitazione su cui corrisponde, alle locali autorità fiscali, la relativa imposta immobiliare. Nella dichiarazione dei redditi presentata in Olanda per gli anni 1996 e 1997 il signor Renneberg ha indicato, tra gli oneri deducibili, anche quelli relativi agli interessi pagati sul mutuo dell’abitazione posseduta in Belgio.

 

La posizione del fisco olandese

Il fisco olandese ha, però, negato la deducibilità sostenendo che, poiché ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione bilaterale esistente tra Belgio e Paesi Bassi, compete esclusivamente al Belgio tassare i redditi ricavati da un immobile ubicato nel proprio territorio. Ne consegue che le eventuali perdite relative all’immobile de quo debbono essere fatte valere soltanto nel predetto Stato .

 

Dal giudice nazionale alla Corte Ue

Il giudice nazionale presso cui è stata radicata inizialmente la controversia ha preferito adire la Corte di Giustizia al fine di stabilire se il rifiuto opposto dall’Amministrazione olandese al riconoscimento dei predetti oneri sia in contrasto con i principi di libertà di circolazione garantiti dal Trattato. Esaminata la questione, i giudici comunitari hanno preliminarmente rammentato che l’insieme delle disposizioni in materia di libertà di circolazione delle persone mira ad agevolare i cittadini comunitari nell’esercizio di attività professionale sul territorio della Comunità, vietando qualsiasi provvedimento volto a sfavorire i lavoratori in ragione del loro luogo di residenza. Nel caso in esame, prosegue la Corte, è ravvisabile una chiara violazione dei principi anzidetti atteso che al signor Renneberg, residente in Belgio, l’Amministrazione fiscale olandese non consente di includere nel calcolo dell’imposta sui redditi da lavoro, corrisposta in Olanda, le perdite relative al proprio immobile ubicato in Belgio; per contro, la stessa Amministrazione riconosce ai soggetti residenti la deducibilità delle medesime perdite, indipendentemente dal luogo di ubicazione del cespite posseduto.

 

La lesione al principio della libertà di circolazione

Tale comportamento, difatti, è apertamente lesivo della libertà di circolazione del ricorrente che, non percependo nel Paese di residenza alcun reddito e non potendo pertanto far ivi valere le perdite relative all’immobile posseduto nello Stato, si vede negata tale possibilità da parte dello Stato in cui non risiede ma in cui consegue interamente il proprio reddito ed in cui corrisponde le relative imposte. Inoltre per la Corte non sussistono ragioni imperative di carattere generale che possano giustificare il mantenimento di tale atteggiamento discriminatorio: sembrano infondati, difatti, i timori avanzati dalle autorità dei Paesi Bassi sulla possibilità che il ricorrente possa procedere a far valere le perdite subite sia nello Stato di residenza che nello Stato di occupazione (Paesi Bassi n.d.a.). In particolare, la Corte rileva che un rischio del genere può essere validamente scongiurato attraverso il ricorso alla pratica dello scambio di informazioni di cui alla direttiva 77/799 che consente agli Stati membri interessati di acquisire le notizie necessarie per verificare casi di doppia imposizione o di salto di imposizione.

 

Le conclusioni della Corte

Tanto premesso, la Corte conclude asserendo che "l’articolo 39 esige in linea di principio che nella situazione in esame i redditi negativi ad un’abitazione situata nello Stato membro di residenza siano presi in considerazione dalle autorità tributarie dello Stato membro di occupazione ai fini della determinazione dei redditi imponibili in tale ultimo Stato".

Raffaella Salerno
pubblicato Giovedì 16 Ottobre 2008

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