Giurisprudenza
Destini incrociati per liti differenti
Le Sezioni unite precisano i presupposti per la rilevanza del giudicato esterno nel processo tributario
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Il giudicato esterno, la cui ratio è la stabilità dei rapporti (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 226 del 25 maggio 2001) e la risoluzione o prevenzione delle liti, consiste nell'autorità di giudicato che una sentenza produce in un altro processo ex articolo 2909 del c.c.
L'indagine sui limiti oggettivi della cosa giudicata riguarda il che cosa è coperto dagli effetti della sentenza.
La questione è quella di valutare quand'è che una causa fra gli stessi soggetti possa dirsi identica a quella già decisa e, pertanto, impedita dal giudicato.

La cosa giudicata è l'affermazione indiscutibile di una volontà concreta di legge che riconosce o disconosce un bene della vita a una delle parti; essa è l'esistenza di una volontà di legge nel caso concreto.
La cosa giudicata non è altro che il bene della vita riconosciuto o disconosciuto dal giudice con sentenza, la quale materialmente si compone del dispositivo e della motivazione.
Il giudicato non si forma sulle questioni esaminate incidenter tantum e non si forma sugli obiter dicta; in altri termini, il giudicato non si forma sulle enunciazioni incidentali e sulle considerazioni estranee alla controversia.

Orbene, le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 13916 del 16 giugno 2006, in ossequio al principio di effettività della tutela, hanno fissato, a seguito dell'ordinanza n. 20035(1) del 17 ottobre 2005 della sezione V della stessa Corte, precisi presupposti per la rilevanza del giudicato esterno nel processo tributario.
Tale pronuncia , infatti , ha statuito i seguenti capisaldi:

  • è da escludersi che il giudicato relativo a un singolo periodo d'imposta sia idoneo a fare stato per i successivi in via generalizzata. Ciò in ossequio alla ritenuta autonomia dei rapporti d'imposta (vd. articolo 7 del Tuir), che, tuttavia, non va eccessivamente enfatizzata; infatti, la disposizione di cui all'articolo 7 del Tuir, la quale riguarda le sole imposte sui redditi e non ogni fattispecie di imposta periodica, trova significative deroghe sul piano normativo (ad esempio, il riporto delle perdite, il riporto dei crediti d'imposta, la rettifica delle rimanenze)
  • non a ogni statuizione della sentenza può riconoscersi siffatta idoneità, bensì solo a quelle che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza
  • le differenti liti fiscali per poter beneficiare di destini incrociati, alla luce della natura di impugnazione - merito(2) del processo tributario, devono avere fondamentali in comune come qualificazioni giuridiche (ad esempio, ente commerciale o non commerciale, soggetto residente o soggetto non residente), categoria e rendita catastale, spettanza di un'esenzione o agevolazione pluriennale (ad esempio, una volta accertato con sentenza passata in giudicato che spetti al contribuente il diritto all'esenzione per un segmento dell'arco temporale di estensione dell'esenzione fiscale, tale sentenza avrà necessariamente efficacia di giudicato esterno in un diverso giudizio nel quale eventualmente si dibatta della spettanza del diritto per un altro segmento del medesimo arco temporale) ovvero stesse voci di raccordo tra più anni che consentono di trattare come un unicum processuale anche giudizi relativi allo stesso tributo per altri periodi di imposta
  • il giudicato esterno, che corrisponde a un preciso interesse pubblico, è rilevabile, d'ufficio, in sede di legittimità in virtù di una interpretazione estensiva dell'articolo 372 del c.p.c., conforme al dettato costituzionale (si pensi al principio del giusto processo) e alla logica del principio del divieto del ne bis in idem; in particolare, va affermata la deducibilità e la rilevabilità nel giudizio di legittimità del giudicato esterno che si sia formato successivamente alla conclusione del giudizio di merito, poiché esso partecipa alla natura dei comandi giuridici e, di conseguenza, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche.

Giova osservare che la sentenza n. 13916/2006 citata ha, pertanto, risolto il contrasto(3) sorto in seno alle diverse sezioni della Corte, in ordine alla:

  • rilevabilità e/o deducibilità del giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di legittimità
  • efficacia di giudicato esterno, in materia tributaria, dell'accertamento definitivo contenuto in decisione resa tra le stesse parti ma relative ad annualità diverse dello stesso tributo o tributi diversi, pur in presenza dei medesimi presupposti fattuali.

E' evidente che le Sezioni unite, con l'intervento in commento, non hanno affrontato il rapporto tra la cosiddetta ultrattività del giudicato tributario e il giudizio di ottemperanza di cui all'articolo 70 del Dlgs 546/92 (cfr Angelo Buscema e Di Giacomo Enzo, Il processo tributario, Giuffrè 2004, pag. 519).

NOTE
1. La sezione tributaria della Corte di cassazione, con sentenza n. 20035 del 17/10/2005, sussistendo il contrasto giurisprudenziale in ordine alla rilevabilità del giudicato esterno, ex articolo 372 c.p.c., e alla sua efficacia con riferimento agli altri giudizi nelle altre annualità della stessa imposta, ha sottoposto al primo presidente la questione al fine della sua deduzione alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

2. Non è privo di pregio affermare che l'estensione dei limiti oggettivi del giudicato, con riguardo alle imposte periodiche, supera il principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria per ciascun periodo d'imposta, il dogma della configurazione del processo tributario come giudizio sugli atti e si pone in armonia con la tesi secondo la quale il giudizio tributario ha per oggetto il merito della pretesa tributaria ossia il rapporto d'imposta. Sotto il profilo pratico, la soluzione ermeneutica di configurabilità dell'ultrattività permette alle parti del processo di pervenire a risultati processuali non effimeri ma stabili nel tempo (si pensi al giudicato su un atto di diniego del condono e alla sua efficacia nella controversia concernente l'atto impositivo); in altre parole, essa evita di riproporre argomentazioni giuridiche la cui validità è stata appurata in un precedente giudizio e permette, altresì, di ostacolare le cosiddette impugnazioni meramente dilatorie delle parti. In definitiva, la parte vittoriosa, nel processo relativo a un certo periodo d'imposta, non è costretta a riprospettare le medesime questioni per periodi d'imposta successivi e sotto il profilo economico evita inutili costi processuali (in tal senso, cfr Angelo Buscema, "La sentenza relativa a un periodo d'imposta è autonoma e non costituisce cosa giudicata rispetto ad altre annualità", in FISCOoggi del 21 ottobre 2003).

3. Angelo Buscema, "Il giudicato esterno nel processo tributario nuovamente all'esame della Corte suprema" in FISCOoggi del 1 febbraio 2006. Angelo Buscema, "Rilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimità. Ultimi orientamenti", in FISCOoggi del 23 novembre 2004. Angelo Buscema, " La sentenza relativa a un periodo d'imposta è autonoma e non costituisce cosa giudicata rispetto ad altre annualità " in FISCOoggi del 21 ottobre 2003.

Angelo Buscema
pubblicato Venerdì 21 Luglio 2006

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