La sentenza n. 8 del 23 marzo 2006 resa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione III, contribuisce in maniera significativa a delineare l'orientamento giurisprudenziale circa la vexata quaestio relativa alla legittimità delle impugnative promosse da operatori del settore sanitario al fine di ottenere il rimborso dell'Iva corrisposta sugli acquisti da essi effettuati e non detratta per effetto dei limiti alla detrazione previsti per i soggetti che svolgono in tutto o in parte operazioni esenti da imposta.
Come noto, la questione trae origine da una particolare interpretazione fornita da taluni in ordine all'articolo 13, parte B, lettera c), della VI direttiva comunitaria n. 77/388/Cee, nella parte in cui dispone che "gli Stati membri esonerano ... le forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata ... ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione..."; interpretazione che condurrebbe nel senso di ritenere che la previsione di esenzione si riferisca all'acquisto di beni da parte di soggetti che svolgono attività considerate esenti. Il tutto supportato, a giudizio dei promotori delle impugnative presso le Commissioni tributarie, dalla sentenza della Corte di giustizia Cee del 25 giugno 1997, relativa al giudizio C-45/95, con la quale l'Italia è stata condannata per non aver recepito nel proprio ordinamento le prescrizioni contenute nel richiamato articolo 13, parte B, lettera c).
Con motivazione articolata e largamente pertinente, la Ctr del Veneto ha respinto l'impugnativa promossa da una società esercente attività riconducibili alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona - come tali esenti da Iva per effetto della prescrizione contenuta nell'articolo 10, numero 18, del Dpr n. 633/1972 - al fine di ottenere il rimborso dell'imposta corrisposta in relazione agli acquisti effettuati nelle annualità dal 1997 al 2001 e non detratta per effetto del pro-rata di indetraibilità totale.
In particolare, i giudici veneti, effettuando una compiuta analisi interpretativa della norma comunitaria invocata dall'appellante, giungono alla conclusione che l'articolo 13, parte B, lettera c), nel disporre l'esenzione per "... le forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata ... ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione", non può che riferirsi alla rivendita di beni acquistati senza poter detrarre la relativa imposta. A giudizio del Collegio, infatti, il termine "destinati" presente nel testo non può non interpretarsi se non nel senso di "che sono già stati destinati", con la conseguenza che rientrerebbe nel campo di applicazione della norma di esenzione la sola ipotesi di cessione di beni per i quali non si è potuto detrarre la relativa imposta all'atto dell'acquisto.
Tale interpretazione, peraltro conforme al significato emergente dalla lettura delle versioni inglese e francese della norma, permetterebbe, inoltre, di attribuire alla disposizione in commento la finalità di evitare quel fenomeno di doppia tassazione che si verificherebbero laddove si applicasse l'imposta al momento della rivendita di beni acquistati senza aver potuto esercitare il diritto a detrazione, rispettando, quindi, uno dei principi cardine sul quale si fonda l'intero sistema Iva. Il tutto in linea con il contenuto dell'articolo 10, comma 1, numero 27-quinquies), del Dpr n. 633/1972, con il quale il legislatore nazionale, nel disporre l'esenzione da Iva per le cessioni aventi per oggetto beni acquistati senza detrazione d'imposta, si è adeguato alla sentenza n. C-45/95, con cui i giudici comunitari avevano contestato all'Italia il mancato recepimento della prescrizione contenuta nell'articolo 13, parte B, lettera c), della direttiva numero 77/388/Cee.
Ulteriore, ma non secondario, motivo di riflessione dei giudici del Veneto è quello connesso alla carenza di legittimazione - da parte dell'appellante nella sua qualità di acquirente di beni impiegati per lo svolgimento della propria attività esente da Iva - alla proposizione dell'istanza di rimborso Iva e dell'impugnativa avverso il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla stessa.
In tema di Iva indebitamente corrisposta (o supposta tale), la normativa che regola l'imposta consente di identificare nel soggetto passivo - ovvero, ai sensi dell'articolo 17 del Dpr n. 633/1972, colui che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi - e non nel cessionario/acquirente il soggetto titolato a promuovere istanze e impugnative nei confronti dell'Amministrazione finanziaria al fine di ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente versata, rimanendo in facoltà del cessionario il solo diritto di agire in sede civile contro il cedente per ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente riscossa da questi. Ne deriva che la controversia risulta illegittimamente proposta.
La sentenza in commento, nella quale i giudici concludono decretando l'infondatezza delle argomentazioni di merito addotte dall'appellante, oltre che l'illegittima instaurazione della controversia, si aggiunge ad altre importanti pronunce di commissioni tributarie di merito (cfr. per tutte la sentenza numero 137/28/05 resa in data 11 novembre 2005 dalla Ctr della Lombardia), contribuendo a rafforzare il prevalente orientamento giurisprudenziale consolidato sull'opinione secondo la quale l'articolo 13, parte B, lettera c), della direttiva numero 77/388/Cee conterrebbe una previsione di esenzione in favore delle operazioni di rivendita di beni acquistati senza detrazione e impiegati per lo svolgimento di attività esenti da Iva.
Appare, pertanto, piuttosto azzardato e antieconomico per gli operatori del settore sanitario continuare ad avventurarsi in giudizi instaurati al fine di ottenere il riconoscimento di un diritto - quello del rimborso dell'Iva connessa ad acquisti di beni impiegati nello svolgimento di attività considerate esenti - privo di legittimità.
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