Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:07
Giurisprudenza
Detrazione Iva illegittima
per chi compra dal prestanome
per chi compra dal prestanome
Non è irrilevante la circostanza che la merce provenga da una ditta diversa da quella indicata in fattura, anche se la cessione è avvenuta e i beni sono stati pagati
Con sentenza 21080 del 13 ottobre, la Corte di cassazione ha negato il diritto alla detrazione Iva sulla base del fatto che il pagamento e la cessione di merce erano avvenuti e che il contribuente aveva acquistato da un prestanome dell’effettivo fornitore.
Il fatto
Nel corso di una verifica fiscale, la Guardia di finanza aveva contestato indebita detrazione Iva relativamente ad alcune operazioni ritenute soggettivamente inesistenti a carico di una società a responsabilità limitata operante nel settore della lavorazione delle carni. Il conseguente accertamento è stato opposto dalla società, con esito favorevole, davanti la Commissione tributaria provinciale, la cui sentenza veniva confermata in appello.
Il giudice riteneva, in particolare, che si era trattato di effettive operazioni di vendita della merce per cui era irrilevante per il cessionario la qualità di “prestanome” del cedente, vista l’irripetibilità dell’Iva comunque evasa. In sostanza, la Commissione regionale ha annullato l’avviso di rettifica della dichiarazione Iva per indebita detrazione di costi risultanti da fatture soggettivamente inesistenti, sul presupposto della mancanza di dolo del contribuente, il quale aveva effettivamente ricevuto e pagato la merce indicata in fattura, senza però tener conto che la merce proveniva da un’impresa diversa da quella figurante sulle fatture.
Da qui il ricorso per Cassazione, con il quale l’ente impositore lamenta la violazione dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 (fatturazione delle operazioni) e dell’articolo 1 del Dlgs 74/2000 (operazioni inesistenti), atteso che anche una fattura che riporta operazioni commerciali realmente avvenute, ma con un soggetto emittente diverso rispetto a chi ha effettivamente ceduto la merce, deve essere considerata fittizia, quindi non idonea a consentire la detrazione del tributo da parte del cessionario, ex articolo 19 Dpr 633/1972.
La decisone
Con la sentenza 21080/2011, la Corte di cassazione accoglie il ricorso e nega il diritto alla detrazione Iva del cessionario, sulla base del fatto che il pagamento e la cessione di merce erano sì concretamente avvenuti, ma il contribuente aveva acquistato da un prestanome dell’effettivo fornitore. Prevale in materia il principio che, in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non è possibile detrarre l’Iva versata al soggetto interposto.
La Suprema corte, secondo assunti consolidati, ha ricordato che, in tema di Iva, è indebita la detrazione d’imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata e i costi risultino effettivamente sostenuti, non essendo la provenienza della merce stessa da soggetto diverso da quello figurante sulle fatture una circostanza indifferente ai fini dell’Iva: in questo caso, di fatto l’operazione deve ritenersi soggettivamente inesistente (Cassazione, sentenze 735/2010 e 5912/2010).
In effetti, in materia di Iva, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente la partecipazione a una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza comunitaria (cfr Corte di giustizia Ce, cause riunite C-439/04 e C-440/04) e preclude, quindi, la detraibilità dell’imposta risultante dalle fatture.
E’ altresì noto che la nozione di fattura soggettivamente inesistente (articolo 1, Dlgs 74/2000) presuppone, da un lato, l’effettività dell’acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture e, dall’altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture medesima, circostanza quest’ultima non indifferente ai fini dell’Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell’aliquota e, per conseguenza, sull’entità dell’imposta che l’acquirente può legittimamente detrarre (Cassazione 29467/2008).
Inoltre, secondo la disciplina Iva, la deducibilità dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa prevede che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell’apposito registro (articolo 25), e conservi entrambi. Ne consegue che, nel caso di contestazione di indebita detrazione di fatture perché relative a operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni Iva deve essere fornita dal contribuente con l’esibizione dei documenti contabili legittimanti, in mancanza della quale la detrazione va ritenuta indebita e, conseguentemente, l’ufficio può recuperare a tassazione l’imposta irritualmente detratta (Cassazione, sentenze 11109/2003 e 5719/2007).
In ultima analisi, con l’acquisita soluzione, il giudice di legittimità smentisce quello di merito, in quanto la sentenza impugnata non ha fatto buon uso, nel caso di specie, dei prevalenti principi giurisprudenziali, sostenendo, invece, che “la cessione di beni effettuata da una società che, in qualità di prestanome, pone in essere un'effettiva operazione rilevante ai fini IVA, non può mai essere qualificata come operazione inesistente”.
Il fatto
Nel corso di una verifica fiscale, la Guardia di finanza aveva contestato indebita detrazione Iva relativamente ad alcune operazioni ritenute soggettivamente inesistenti a carico di una società a responsabilità limitata operante nel settore della lavorazione delle carni. Il conseguente accertamento è stato opposto dalla società, con esito favorevole, davanti la Commissione tributaria provinciale, la cui sentenza veniva confermata in appello.
Il giudice riteneva, in particolare, che si era trattato di effettive operazioni di vendita della merce per cui era irrilevante per il cessionario la qualità di “prestanome” del cedente, vista l’irripetibilità dell’Iva comunque evasa. In sostanza, la Commissione regionale ha annullato l’avviso di rettifica della dichiarazione Iva per indebita detrazione di costi risultanti da fatture soggettivamente inesistenti, sul presupposto della mancanza di dolo del contribuente, il quale aveva effettivamente ricevuto e pagato la merce indicata in fattura, senza però tener conto che la merce proveniva da un’impresa diversa da quella figurante sulle fatture.
Da qui il ricorso per Cassazione, con il quale l’ente impositore lamenta la violazione dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 (fatturazione delle operazioni) e dell’articolo 1 del Dlgs 74/2000 (operazioni inesistenti), atteso che anche una fattura che riporta operazioni commerciali realmente avvenute, ma con un soggetto emittente diverso rispetto a chi ha effettivamente ceduto la merce, deve essere considerata fittizia, quindi non idonea a consentire la detrazione del tributo da parte del cessionario, ex articolo 19 Dpr 633/1972.
La decisone
Con la sentenza 21080/2011, la Corte di cassazione accoglie il ricorso e nega il diritto alla detrazione Iva del cessionario, sulla base del fatto che il pagamento e la cessione di merce erano sì concretamente avvenuti, ma il contribuente aveva acquistato da un prestanome dell’effettivo fornitore. Prevale in materia il principio che, in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non è possibile detrarre l’Iva versata al soggetto interposto.
La Suprema corte, secondo assunti consolidati, ha ricordato che, in tema di Iva, è indebita la detrazione d’imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata e i costi risultino effettivamente sostenuti, non essendo la provenienza della merce stessa da soggetto diverso da quello figurante sulle fatture una circostanza indifferente ai fini dell’Iva: in questo caso, di fatto l’operazione deve ritenersi soggettivamente inesistente (Cassazione, sentenze 735/2010 e 5912/2010).
In effetti, in materia di Iva, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente la partecipazione a una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza comunitaria (cfr Corte di giustizia Ce, cause riunite C-439/04 e C-440/04) e preclude, quindi, la detraibilità dell’imposta risultante dalle fatture.
E’ altresì noto che la nozione di fattura soggettivamente inesistente (articolo 1, Dlgs 74/2000) presuppone, da un lato, l’effettività dell’acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture e, dall’altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture medesima, circostanza quest’ultima non indifferente ai fini dell’Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell’aliquota e, per conseguenza, sull’entità dell’imposta che l’acquirente può legittimamente detrarre (Cassazione 29467/2008).
Inoltre, secondo la disciplina Iva, la deducibilità dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa prevede che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell’apposito registro (articolo 25), e conservi entrambi. Ne consegue che, nel caso di contestazione di indebita detrazione di fatture perché relative a operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni Iva deve essere fornita dal contribuente con l’esibizione dei documenti contabili legittimanti, in mancanza della quale la detrazione va ritenuta indebita e, conseguentemente, l’ufficio può recuperare a tassazione l’imposta irritualmente detratta (Cassazione, sentenze 11109/2003 e 5719/2007).
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Salvatore Servidio
pubblicato Giovedì 20 Ottobre 2011
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