Giurisprudenza
Diritti doganali e buona fede dell’importatore
Nel mirino della Corte Ue il caso controverso di un’impresa italiana che aveva importato dalla Turchia un quantitativo di succhi di frutta

Secondo gli eurogiudici non è legittima la contabilizzazione successiva dei diritti doganali quando la non autenticità dei certificati di provenienza delle merci immesse nell’Unione europea, sia dovuta a fatto non imputabile all’importatore. Con la sentenza C-204/07 la Corte di Giustizia ha annullato una decisione del tribunale di 1° grado in materia di diritti doganali e dato rilevanza alla “buona fede” dell’importatore previsto dagli articoli 220 e 239 del codice doganale comunitario. Il caso controverso riguardava un’impresa italiana che aveva importato dalla Turchia un quantitativo di succhi di frutta. Detti prodotti, immessi in libera pratica nel territorio dell’Unione europea, beneficiavano dell’esenzione dei dazi previa esibizione di certificati di autenticità delle merci da parte delle autorità doganali turche (c.d. certificato A.TR. 1). Detto regime preferenziale deriva da un accordo tra Comunità europea e Turchia sottoscritto il 12 settembre 1963 ad Ankara.

Il pagamento dei diritti doganali
Poiché detti certificati erano ritenuti “non esatti” dalle autorità doganali turche, veniva successivamente richiesto il pagamento dei suddetti diritti doganali, asserendo che non ricorrevano più le condizioni per fruire dell’esenzione. L’impresa importatrice, pagati i dazi ai sensi dell’articolo 220 del codice doganale comunitario (codice), approvato con regolamento n. 2913/CE del 12 ottobre 1992, chiedeva in seguito il rimborso ex articolo 239 ricorrendo, a suo avviso, nella fattispecie l’esistenza di “situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238” del codice e che la non autenticità dei documenti fosse dipesa da “circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato” secondo il citato articolo 239 del codice. L’autorità doganale competente, ritenendo di non essere in grado di valutare gli elementi addotti dall’interessato, aveva rimesso la questione alle valutazioni della Commissione ai sensi dell’articolo 899 del regolamento di esecuzione n. 2454 del 1993.

Il rigetto della Commissione Ue
La Commissione con decisione del 18 ottobre 2002 rigettava la richiesta di rimborso. Di qui l’oggetto del thema decidendum all’esame dei giudici comunitari di primo e secondo grado, pervenuti a differenti conclusioni, concernente l’applicazione del principio di buona fede, contemperato con l’interesse della Comunità “alla piena osservanza delle disposizioni doganali”.

Quadro normativo di riferimento
Il quadro normativo di riferimento riguarda il sistema di tassazione doganale di cui all’art. 239 del codice doganale per quanto concerne le domande di rimborso o sgravio dei tributi doganali all’importazione per “circostanze che non implicano frode o negligenza da parte dell’interessato” e dalla rilevanza della “buona fede” dell’importatore nel caso di errori commessi dalle autorità doganali ex articolo 220, par. 2), lett. b), del codice doganale. In particolare, la norma citata prevede il caso in cui, dato un regime preferenziale previsto da accordi tra Unione europea e Paesi terzi, il rilascio da parte delle autorità doganali competenti di certificati poi rivelatesi non veritieri costituisca “un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto”. Infine, l’articolo 904, lett. c), del regolamento di esecuzione assume irrilevante la buona fede dell’importatore se i documenti si siano “rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento”.

La decisione del Tribunale di primo grado
Il Tribunale di 1 grado con sentenza n. T-23/03 del 6 febbraio 2007 rigettava l’impugnazione della citata decisione della Commissione del 18 ottobre 2002 ritenendo prevalente, nella fattispecie, il giudizio di inesattezza e non veridicità dei certificati A.TR.1 dato dalle autorità doganali turche ritenendo, di conseguenza, priva di rilevo l’asserita buona fede dell’importatore. Ritenenuti non rilevanti i mezzi di prova richiesti dal ricorrente, il Tribunale decideva, senza svolgere un previo esame istruttorio, che il giudizio di falsità dei documenti (rilevante ex art. 904 del regolamento di esecuzione) operato dalla competente autorità esonerava il giudice dallo svolgimento di ulteriori indagini sul punto. Pertanto, era ritenuta insussistente l’esistenza della “situazione particolare” di cui all’articolo 239 del codice ravvisata dal ricorrente nella contraddittorietà e non trasparenza del comportamento tenuto dalle autorità doganali. In particolare, a giudizio del tribunale non sarebbe possibile dare rilevanza ad un legittimo affidamento del debitore quanto alla tenuta di un dato comportamento da parte delle autorità essendo state le medesime ad avere disconosciuto la legittimità dei certificati doganali.

La decisione della Corte di Giustizia europea
La Corte di Giustizia, con la sentenza resa nella causa C-204/07 ha ribaltato la decisione del giudice di primo grado ritenendo, in punto di diritto esistente la c.d. situazione particolare data non tanto dalla validità intrinseca del certificato quanto dal comportamento tenuto dagli organi di controllo della Comunità europea i quali, pur dotati di ampi poteri e investiti di compiti di controllo (previsti dall’articolo 211 del Trattato Ce e da norme speciali) avevano compiuto delle palesi omissioni nell’ambito della vigilanza sul rispetto degli accordi sottoscritti dalla Turchia con l’Unione europea. I presupposti per entrare nel merito della vicenda erano dati dal fatto che lo stesso giudizio di “inesattezza” dato dalle autorità doganali era contraddittorio. Nel caso concreto, a giudizio della Corte, la Commissione avrebbe dovuto monitorare costantemente la veridicità e correttezza dei certificati A.TR.1 rilasciati dalle autorità turche. In particolare, l’organo di controllo comunitario avrebbe dovuto chiedere alle autorità turche la tenuta di registri in cui inserire i certificati di autenticità delle merci in transito. Poiché la vicenda nel suo insieme è stata caratterizzata da omissioni commesse da un organo dotato di ampi poteri autoritativi di verifica e controllo, l’esito della vicenda non poteva di certo andare a danno dell’importatore che, secondo la Corte, in perfetta buona fede fruiva dei certificati predetti affidandosi alla loro autenticità. Il ricorso viene accolto interamente ritenendo esistenti le condizioni per fruire del rimborso previste dall’articolo 239 del codice doganale.
Salvatore Sardella
pubblicato Giovedì 7 Agosto 2008

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