Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:48
Giurisprudenza
Dopo tovagliometro e bottigliometro
via libera anche per il farinometro
via libera anche per il farinometro
Il Supremo collegio conferma il proprio orientamento intransigente cristallizzato già dal lontano 2007
La Corte di cassazione ha stabilito, con ordinanza 15580 del 14 luglio, che la quantità di materia prima usata da piccoli artigiani e commercianti può essere un indice importante per il fisco. È, infatti, legittimo l’accertamento induttivo nei confronti di un ristoratore basato sul consumo di farina.
Non soddisfatto, il gestore propone ricorso per Cassazione affidato, sostanzialmente, a due motivi:
Ne consegue che il mancato esame di merito della questione, per ragioni di rito, conferma il buon operato della Commissione regionale. Ciò induce a considerare che la quantità di materia prima usata dai piccoli artigiani e commercianti può essere un indice importante per gli accertamenti del Fisco.
Sicché, rendendo definitiva la decisione, dopo il “tovagliometro”, anche il “farinometro” viene ad essere suggellato dalla Corte regolatrice quale valido strumento di controllo indiretto dei ricavi, a fronte dei sempre più irrisori corrispettivi dichiarati all’Amministrazione finanziaria.
In precedenza, infatti, la Cassazione aveva stabilito in tema che l’accertamento induttivo con il quale viene elevato dall’ufficio il reddito dell’impresa, per quanto riguarda i ristoranti, può fondarsi sul numero di tovaglioli portati in lavanderia che sono indice dei coperti e quindi degli incassi (sentenza 8643/2007) e che l’accertamento tributario, sia presuntivo del reddito d'impresa (articolo 39, primo comma, lettera d), Dpr 600/1973) sia induttivo in materia di Iva (articolo 55, Dpr 633/1972), legittima la ricostruzione dei ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate (Cassazione 17408/2010).
Il fatto
A seguito di verifica ispettiva della Guardia di finanza, un contribuente veniva raggiunto da un avviso di accertamento unificato ai fini Irpef, Irap e Iva, fondato sul consumo di farina, maggiore rispetto alla quantità di coperti dichiarati.
Il giudice di primo grado si esprimeva favorevolmente nei suoi confronti.
La Commissione tributaria regionale, invece, accogliendo l’appello del Fisco, aveva ritenuto di ridurre il reddito accertato del 30%, a titolo di maggior sfrido e di un diverso calcolo della farina utilizzata per la produzione della pizza.
Non soddisfatto, il gestore propone ricorso per Cassazione affidato, sostanzialmente, a due motivi:
- con il primo contesta il ricorso alla metodologia analitico-induttiva dell’accertamento, atteso che, nel caso in questione, non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione dell’articolo 39, primo comma, lettera d), Dpr 600/1973, né si individuerebbe alcun comportamento antieconomico dell’imprenditore
- con la seconda censura, deducendo vizio di motivazione, lamenta come l’accertamento induttivo e la successiva rettifica fossero avvenuti nei confronti di un’impresa con contabilità sostanzialmente corretta e in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti. Si imputa, inoltre, all’ufficio che, nella ricostruzione induttiva dei ricavi, fosse logicamente errato considerare la farina quale ingrediente destinato esclusivamente alla preparazione delle pizze, mentre si sarebbe dovuto tener conto dell’impiego di tale componente anche nella preparazione di altre portate del ristorante/pizzeria, quali fritti, carne, primi piatti e altro. In tal modo, il costo del venduto avrebbe notevolmente ridimensionato i ricavi.
Motivi della decisione
La Corte di legittimità, però, dichiara inammissibile il ricorso del contribuente, limitandosi così a condividere indirettamente le motivazioni del giudice di secondo grado, che aveva ritenuto legittimo l’accertamento, tenuto conto di una percentuale di scarto del prodotto.
La ratio del mancato esame del merito della vertenza è di mero ordine processuale, atteso che il contribuente:
- non ha esperito alcuna specifica censura nei confronti della motivazione della sentenza impugnata, la quale si assumeva lesiva dei principi di diritto tributario che governano la materia dell’accertamento
- ha posto alla Corte quesiti di diritto non idonei a conseguire lo scopo (cfr Cassazione 14771/2011), presentandosi “privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice”.
In altri termini, i motivi di ricorso del contribuente erano talmente poveri di specifiche doglianze avverso le rationes decidendi del provvedimento opposto, né mirati contro precise carenze o lacune nelle argomentazioni della decisione, da meritare la “sanzione” dell’inammissibilità del gravame.
Ne consegue che il mancato esame di merito della questione, per ragioni di rito, conferma il buon operato della Commissione regionale. Ciò induce a considerare che la quantità di materia prima usata dai piccoli artigiani e commercianti può essere un indice importante per gli accertamenti del Fisco.
Sicché, rendendo definitiva la decisione, dopo il “tovagliometro”, anche il “farinometro” viene ad essere suggellato dalla Corte regolatrice quale valido strumento di controllo indiretto dei ricavi, a fronte dei sempre più irrisori corrispettivi dichiarati all’Amministrazione finanziaria.
In precedenza, infatti, la Cassazione aveva stabilito in tema che l’accertamento induttivo con il quale viene elevato dall’ufficio il reddito dell’impresa, per quanto riguarda i ristoranti, può fondarsi sul numero di tovaglioli portati in lavanderia che sono indice dei coperti e quindi degli incassi (sentenza 8643/2007) e che l’accertamento tributario, sia presuntivo del reddito d'impresa (articolo 39, primo comma, lettera d), Dpr 600/1973) sia induttivo in materia di Iva (articolo 55, Dpr 633/1972), legittima la ricostruzione dei ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate (Cassazione 17408/2010).
Salvatore Servidio
pubblicato Mercoledì 20 Luglio 2011
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
22/5/2012
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
17/5/2012
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
11/5/2012
E l’Amministrazione finanziaria può utilizzate le notizie acquisite dal web a fini accertativi e per verificare se il campo d’azione di un’azienda sia tra quelli imponibili
7/5/2012
Il conseguimento della titolarità di nuove quote societarie presuppone, in relazione agli esborsi necessari per ottenerlo, la disponibilità di un corrispondente reddito
Notizie correlate
- Ok a tovagliometro, bottigliometro… e perché no, anche al “barometro”
- 11/1/2012

- Sono tutti elementi che costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti e, quindi, legittimano la rettifica dei redditi mediante l’accertamento analitico-induttivo
- Acquisto smisurato di biancheria: arriva il placet per il lenzuolometro
- 13/1/2012

- L’induttivo è sempre valido se fondato su compere o consumi esagerati. Fatti, cioè, che costituiscono indizi probatori connotati da gravità, precisione e concordanza
- Nuova vittoria per la presunzione. Dal tovagliometro al bottigliometro
- 29/7/2010

- Per la Cassazione, il criterio di controllo utilizzato dal Fisco ha seguito una logica impeccabile
- Lezioni di accertamento induttivo
- 28/12/2006

- I giudici tornano a pronunciarsi sulle circostanze in cui è ammesso e sulla legittimità dell’operato dell’ufficio che prende a base i consumi delle materie prime
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)














