Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:48
Giurisprudenza
Doppia motivazione per relationem,
le sanzioni sono comunque salve
le sanzioni sono comunque salve
Devono però essere riconoscibili i documenti inclusi nella catena dei richiami e questi ultimi precisi e congrui
Sono legittime le sanzioni amministrative motivate su un parere della Pubblica amministrazione che, a sua volta, si fonda su un accertamento istruttorio. Ma non basta: in materia valutaria, anche se la sanzione è erogata dal fisco, al destinatario non si estendono, per diversità della disciplina, le garanzie previste dallo Statuto del contribuente.
La vicenda
La contestazione nasceva dall’avvenuta transazione in un Paese comunitario di acquisto di autovetture registrata nella contabilità obbligatoria come “pagamenti in contanti”, da cui la presunzione di pagamento con denaro e valori custoditi nella cassa, trasportati al seguito, senza servirsi di intermediari abilitati.
Il tribunale adito accoglieva il ricorso annullando l’ingiunzione. Tale sentenza è stata opposta con ricorso per Cassazione dal ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale, nel denunciare più violazioni di legge, ha dedotto che il giudice di merito sarebbe incorso in evidente errore nel ritenere il decreto d’ingiunzione impugnato carente di motivazione. Questo perchè il provvedimento sanzionatorio conteneva tutti gli elementi necessari per consentire la legittima difesa del contravventore, facendo riferimento, quanto alla motivazione, sia alla relazione illustrativa allegata all’atto, sia al verbale di accertamento della polizia tributaria. L’ingiunzione dunque sarebbe stata motivata, con correttezza, per relationem, facendo esplicito riguardo al parere espresso dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie.
Le motivazioni della sentenza
Quanto al merito della vertenza, affermata in linea di principio la legittimità della motivazione per relationem del provvedimento di irrogazione della sanzione per infrazione valutaria, che ben può, a tal fine, richiamare il parere della Commissione consultiva (cfr Cassazione, sentenza n. 13254/1999), per la Suprema corte “Il giudice a quo ritiene erroneamente che la motivazione per relationem non è valida quando il documento richiamato a sua volta è motivato per relationem ad altro, senza però motivare in qualche modo tale sua affermazione. Si tratta invero di un assunto privo di fondamento normativo e logico: ai fini della validità e sufficienza della motivazione del provvedimento sanzionatorio è soltanto necessario che i documenti compresi nella catena dei richiami siano tutti riconoscibili e che i richiami stessi siano precisi e congrui, in modo tale che il cittadino venga posto in condizioni di conoscere le ragioni dell’amministrazione e di esser dunque in grado di esercitare il suo diritto di difesa”.
In particolare, nella giurisprudenza di legittimità concernente sanzioni amministrative anche relative a infrazioni valutarie (cfr Cassazione, sentenze nn. 20189/2008, 10757/2008 e 871/2007), costituisce orientamento consolidato il principio secondo cui il contenuto dell’obbligo imposto dall’articolo 18, comma secondo, della legge 689/1981, di motivare l’atto applicativo della sanzione, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all’ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione, obbligo ritenuto soddisfatto quando, come nel caso in esame, dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che:
La Corte di cassazione accoglie, inoltre, anche il rilievo dell’Amministrazione relativo all’avere la sentenza impugnata ritenuto insufficienti gli elementi probatori utilizzati nell’accertamento ai fini della quantificazione della sanzione e argomenta che sul punto la motivazione è manifestamente illogica, considerato che il giudice di primo grado ha rilevato che le risultanze delle scritture contabili della società non potevano essere utilizzate come prova contro l’ingiunto a ragione del fatto che in sede ispettiva tali scritture erano state ritenute irregolari.
Capovolgendo l’ordine sequenziale della trattazione delle questioni della causa, un cenno conclusivo merita, infine, la fondatezza della doglianza relativa alla dichiarata mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione per non essere stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, atteso che l’Amministrazione che ha emesso l’ordinanza può stare in giudizio avvalendosi di “funzionari appositamente delegati”, come dispone l’articolo 23, comma quarto, della legge 689/1981, non essendo perciò necessario avvalersi del patrocinio erariale (cfr Cassazione, sentenze nn. 305/2006, 12264/2007, 6338/2008 e 13495/2008).
Questi i due principi affermati dalla Corte di Cassazione, seconda sezione, che, con la sentenza n. 16838 del 20 luglio 2009, è stata chiamata a decidere su un decreto ingiuntivo motivato per relationem al parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie che, a sua volta, era motivata per relationem al verbale di accertamento della violazione redatto dalla Guardia di finanza. Ad avviso della Suprema Corte, il decreto ingiuntivo è valido anche se emesso sulla base di una doppia motivazione per relationem.
La vicenda
Il fatto in esame riguarda appunto un decreto ingiuntivo emesso dal ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale, a seguito di verifica della Guardia di finanza, era stata irrogata a carico del responsabile di una società, in solido con la società stessa, una sanzione pecuniaria per violazioni alle norme valutarie in tema di trasferimento di denaro all’estero in eccedenza della franchigia di 20 milioni di lire (10mila euro) di cui all’articolo 3 del Dl 167/1990.
La contestazione nasceva dall’avvenuta transazione in un Paese comunitario di acquisto di autovetture registrata nella contabilità obbligatoria come “pagamenti in contanti”, da cui la presunzione di pagamento con denaro e valori custoditi nella cassa, trasportati al seguito, senza servirsi di intermediari abilitati.
Il tribunale adito accoglieva il ricorso annullando l’ingiunzione. Tale sentenza è stata opposta con ricorso per Cassazione dal ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale, nel denunciare più violazioni di legge, ha dedotto che il giudice di merito sarebbe incorso in evidente errore nel ritenere il decreto d’ingiunzione impugnato carente di motivazione. Questo perchè il provvedimento sanzionatorio conteneva tutti gli elementi necessari per consentire la legittima difesa del contravventore, facendo riferimento, quanto alla motivazione, sia alla relazione illustrativa allegata all’atto, sia al verbale di accertamento della polizia tributaria. L’ingiunzione dunque sarebbe stata motivata, con correttezza, per relationem, facendo esplicito riguardo al parere espresso dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie.
Le motivazioni della sentenza
La Suprema corte ha accolto il ricorso ministeriale sotto tutti i profili, liberando innanzitutto il campo dall’errato convincimento del giudice di primo grado secondo cui, nella fattispecie sarebbe stato violato lo Statuto del contribuente, in quanto tale normativa non riguarda la materia valutaria, ai sensi della quale è stato sanzionato il comportamento illecito del contravventore.
Quanto al merito della vertenza, affermata in linea di principio la legittimità della motivazione per relationem del provvedimento di irrogazione della sanzione per infrazione valutaria, che ben può, a tal fine, richiamare il parere della Commissione consultiva (cfr Cassazione, sentenza n. 13254/1999), per la Suprema corte “Il giudice a quo ritiene erroneamente che la motivazione per relationem non è valida quando il documento richiamato a sua volta è motivato per relationem ad altro, senza però motivare in qualche modo tale sua affermazione. Si tratta invero di un assunto privo di fondamento normativo e logico: ai fini della validità e sufficienza della motivazione del provvedimento sanzionatorio è soltanto necessario che i documenti compresi nella catena dei richiami siano tutti riconoscibili e che i richiami stessi siano precisi e congrui, in modo tale che il cittadino venga posto in condizioni di conoscere le ragioni dell’amministrazione e di esser dunque in grado di esercitare il suo diritto di difesa”.
In particolare, nella giurisprudenza di legittimità concernente sanzioni amministrative anche relative a infrazioni valutarie (cfr Cassazione, sentenze nn. 20189/2008, 10757/2008 e 871/2007), costituisce orientamento consolidato il principio secondo cui il contenuto dell’obbligo imposto dall’articolo 18, comma secondo, della legge 689/1981, di motivare l’atto applicativo della sanzione, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all’ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione, obbligo ritenuto soddisfatto quando, come nel caso in esame, dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che:
- l’intimato possa far valere le sue ragioni
- il giudice esercitare il controllo giurisdizionale.
Pertanto, le conclusioni non possono che essere per la completa ammissibilità della (doppia) motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, peraltro già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione.
La Corte di cassazione accoglie, inoltre, anche il rilievo dell’Amministrazione relativo all’avere la sentenza impugnata ritenuto insufficienti gli elementi probatori utilizzati nell’accertamento ai fini della quantificazione della sanzione e argomenta che sul punto la motivazione è manifestamente illogica, considerato che il giudice di primo grado ha rilevato che le risultanze delle scritture contabili della società non potevano essere utilizzate come prova contro l’ingiunto a ragione del fatto che in sede ispettiva tali scritture erano state ritenute irregolari.
All’inverso, la Corte ricorda che secondo l’articolo 2709 codice civile le scritture contabili, anche se irregolari, fanno sempre prova contro l’imprenditore e che l’eventuale falsità delle stesse non può essere utilizzata dal medesimo a proprio vantaggio per negare tale valore di prova a suo danno.
Capovolgendo l’ordine sequenziale della trattazione delle questioni della causa, un cenno conclusivo merita, infine, la fondatezza della doglianza relativa alla dichiarata mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione per non essere stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, atteso che l’Amministrazione che ha emesso l’ordinanza può stare in giudizio avvalendosi di “funzionari appositamente delegati”, come dispone l’articolo 23, comma quarto, della legge 689/1981, non essendo perciò necessario avvalersi del patrocinio erariale (cfr Cassazione, sentenze nn. 305/2006, 12264/2007, 6338/2008 e 13495/2008).
Salvatore Servidio
pubblicato Mercoledì 29 Luglio 2009
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