Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:48
Giurisprudenza
Esenzione Iva intracomunitaria,
prova a carico del cedente
prova a carico del cedente
Il beneficio è riconosciuto esclusivamente in relazione all’effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale, circostanza che deve dimostrare chi emette la fattura
Per ottenere l’esenzione Iva negli scambi comunitari, è il contribuente a dover dimostrare l’effettiva destinazione dei beni all’estero. Lo puntualizza la sentenza 20575 del 7 ottobre, con la quale la Corte di cassazione ha confermato che la natura dell’operazione è un elemento imprescindibile per il riconoscimento del beneficio, e che deve essere dimostrata da chi emette la fattura.
La vicenda processuale
La vicenda riguarda una società che aveva effettuato cessioni intracomunitarie di beni in regime di non imponibilità nei confronti di una società inglese, ma l’ente impositore, rilevando l’insussistenza dei requisiti prescritti dall’articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl 331/1993, assoggettava l’operazione a imposta ordinaria, come cessione interna.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva le eccezioni di parte, poi confermate dal giudice dell’appello, il quale motivava che, ai fini del conseguimento del diritto al beneficio della “non imponibilità” di operazioni intracomunitarie, deve ritenersi sufficiente la comunicazione (articolo 50 del Dl 331/1993), da parte del cessionario, del numero identificativo Iva attribuito dallo Stato membro di appartenenza all’operatore, e che il cedente sarebbe in ogni caso liberato dall’obbligo di verifica dell’effettiva uscita dei ben dall’Italia una volta consegnato il bene all’acquirente.
L’Amministrazione finanziaria ricorre per Cassazione, denunciando la sentenza impugnata per violazione di legge (articoli 40, 41 e 50 del Dl 331/1993), in quanto la Commissione regionale non avrebbe tenuto conto che il beneficio della non applicazione dell’imposta è riconosciuto esclusivamente in relazione all’“effettiva” uscita dei beni oggetto di cessione dal territorio nazionale, circostanza che incombe sul cedente in base alle generali norme sull’onere della prova (articolo 2697 codice civile).
Le cessioni intracomunitarie
Occorre ricordare che per avere una cessione comunitaria non imponibile Iva è necessario che:
Gli operatori degli scambi commerciali in ambito comunitario devono essere identificati da un codice Iva attribuito dalle rispettive Amministrazioni nazionali, il quale va indicato sulle fatture di vendita.
Se dalle cessioni eseguite non emerge la prova del trasporto o, comunque, della consegna della merce al cliente comunitario, formalmente destinatario dei beni trasferiti, l’ufficio può legittimamente quantificare il volume delle cessioni fatturate, ritenendole prive dei requisiti della non imponibilità, e recuperare l’imposta relativa.
Il decisus
La Cassazione ritiene fondato il motivo principale del ricorso, e stabilisce - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - che per ottenere la non imponibilità dal tributo è il contribuente a dover dimostrare l’effettiva destinazione dei beni fuori del territorio nazionale (articolo 7, Dpr 633/1972).
In particolare, la Sezione tributaria basa principalmente la trama argomentativa della decisione sulla norma civilistica della ripartizione dell’onere della prova (articolo 2697 codice civile), secondo cui l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga agevolativa (Cassazione 3603/2009).
Da qui, spiega la Corte, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l’imposta non versata, la non imponibilità ai fini Iva della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto dell’introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro, grava sul cedente la prova dei fatti costitutivi del diritto che intende far valere in giudizio, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza di aver richiesto e ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato membro della comunità europea (articolo 50, comma 1 e 2, Dl 331/1993). Né è sufficiente a rendere l’operazione esente dall’imposta l’avere indicato tale numero nella fattura emessa ai sensi dell’articolo 46 comma 2, del Dl 331/1993, occorrendo invece - secondo l’espressa previsione dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl 331/1993 - la prova dell’effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro in cui il cessionario è soggetto di imposta.
Peraltro, il principio, più volte sancito dalla Suprema corte (Cassazione 12455/2007), si è consolidato anche nella giurisprudenza comunitaria, secondo cui compete al contribuente (cedente) l’onere di dimostrare l’effettività dei rapporti commerciali intracomunitari, considerato che l’invio dei beni in altro Stato dell’Unione europea è elemento costitutivo della fattispecie, in assenza del quale non può considerarsi legittima l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta(cause C-146/05, C-184/05 e C-409/04 del 27 settembre 2007).
La vicenda processuale
La vicenda riguarda una società che aveva effettuato cessioni intracomunitarie di beni in regime di non imponibilità nei confronti di una società inglese, ma l’ente impositore, rilevando l’insussistenza dei requisiti prescritti dall’articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl 331/1993, assoggettava l’operazione a imposta ordinaria, come cessione interna.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva le eccezioni di parte, poi confermate dal giudice dell’appello, il quale motivava che, ai fini del conseguimento del diritto al beneficio della “non imponibilità” di operazioni intracomunitarie, deve ritenersi sufficiente la comunicazione (articolo 50 del Dl 331/1993), da parte del cessionario, del numero identificativo Iva attribuito dallo Stato membro di appartenenza all’operatore, e che il cedente sarebbe in ogni caso liberato dall’obbligo di verifica dell’effettiva uscita dei ben dall’Italia una volta consegnato il bene all’acquirente.
L’Amministrazione finanziaria ricorre per Cassazione, denunciando la sentenza impugnata per violazione di legge (articoli 40, 41 e 50 del Dl 331/1993), in quanto la Commissione regionale non avrebbe tenuto conto che il beneficio della non applicazione dell’imposta è riconosciuto esclusivamente in relazione all’“effettiva” uscita dei beni oggetto di cessione dal territorio nazionale, circostanza che incombe sul cedente in base alle generali norme sull’onere della prova (articolo 2697 codice civile).
Le cessioni intracomunitarie
Occorre ricordare che per avere una cessione comunitaria non imponibile Iva è necessario che:
- sia a titolo oneroso
- i beni siano trasferiti in altro Stato membro
- sia effettuata tra soggetti passivi d’imposta comunitari.
Gli operatori degli scambi commerciali in ambito comunitario devono essere identificati da un codice Iva attribuito dalle rispettive Amministrazioni nazionali, il quale va indicato sulle fatture di vendita.
Se dalle cessioni eseguite non emerge la prova del trasporto o, comunque, della consegna della merce al cliente comunitario, formalmente destinatario dei beni trasferiti, l’ufficio può legittimamente quantificare il volume delle cessioni fatturate, ritenendole prive dei requisiti della non imponibilità, e recuperare l’imposta relativa.
Il decisus
La Cassazione ritiene fondato il motivo principale del ricorso, e stabilisce - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - che per ottenere la non imponibilità dal tributo è il contribuente a dover dimostrare l’effettiva destinazione dei beni fuori del territorio nazionale (articolo 7, Dpr 633/1972).
In particolare, la Sezione tributaria basa principalmente la trama argomentativa della decisione sulla norma civilistica della ripartizione dell’onere della prova (articolo 2697 codice civile), secondo cui l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga agevolativa (Cassazione 3603/2009).
Da qui, spiega la Corte, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l’imposta non versata, la non imponibilità ai fini Iva della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto dell’introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro, grava sul cedente la prova dei fatti costitutivi del diritto che intende far valere in giudizio, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza di aver richiesto e ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato membro della comunità europea (articolo 50, comma 1 e 2, Dl 331/1993). Né è sufficiente a rendere l’operazione esente dall’imposta l’avere indicato tale numero nella fattura emessa ai sensi dell’articolo 46 comma 2, del Dl 331/1993, occorrendo invece - secondo l’espressa previsione dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl 331/1993 - la prova dell’effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro in cui il cessionario è soggetto di imposta.
Peraltro, il principio, più volte sancito dalla Suprema corte (Cassazione 12455/2007), si è consolidato anche nella giurisprudenza comunitaria, secondo cui compete al contribuente (cedente) l’onere di dimostrare l’effettività dei rapporti commerciali intracomunitari, considerato che l’invio dei beni in altro Stato dell’Unione europea è elemento costitutivo della fattispecie, in assenza del quale non può considerarsi legittima l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta(cause C-146/05, C-184/05 e C-409/04 del 27 settembre 2007).
Salvatore Servidio
pubblicato Venerdì 14 Ottobre 2011
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
22/5/2012
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
17/5/2012
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
11/5/2012
E l’Amministrazione finanziaria può utilizzate le notizie acquisite dal web a fini accertativi e per verificare se il campo d’azione di un’azienda sia tra quelli imponibili
7/5/2012
Il conseguimento della titolarità di nuove quote societarie presuppone, in relazione agli esborsi necessari per ottenerlo, la disponibilità di un corrispondente reddito
Notizie correlate
- Scambi Ue, per l’esenzione Iva va attivata l’apposita procedura
- 12/3/2012

- Il contribuente ha l’onere di provare l’esistenza dell’operazione richiedendo all’Amministrazione finanziaria la validità del numero di identificazione del cessionario
- Compilazione elenchi Intrastat. Svelare il codice spetta al cedente
- 26/8/2009

- Il venditore è chiamato a verificare l’esattezza dell’identificativo assegnato dallo Stato estero al cessionario
- Identificazione dell'acquirente Ue nella cessione intracomunitaria di beni
- 26/11/2004
- Gli adempimenti del cedente ai fini della non imponibilità dell'operazione
- La prova della non imponibilità Iva nelle cessioni intracomunitarie
- 4/11/2010

- C'è recupero dell'imposta, se non viene dimostrato il trasferimento della merce fuori dal territorio nazionale
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)














