Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:48
Giurisprudenza
Per la fattura rettificata la prova
di ricezione può essere "alternativa"
di ricezione può essere "alternativa"
I giudici comunitari con la recente sentenza non escludono che si possa ricorrere a mezzi differenti per provare di aver operato secondo i parametri di legge
La domanda di pronuncia pregiudiziale fa riferimento al procedimento pendente tra l’Amministrazione finanziaria e una società di diritto polacco e riguarda l'interpretazione della direttiva 2006/112/CEE, i principi di neutralità e proporzionalità dell’Iva.
La società opera nel settore della produzione e distribuzione di generi alimentari; con riferimento alla vendita dei suoi prodotti alle controparti, emette un rilevante numero di fatture e fatture rettificate. Le fatture rettificate sono tra l’altro emesse per la concessione di sconti, la restituzione di prodotti e nel caso di errori.
Le operazioni della società e il ricorso al giudice
Le operazioni della società e il ricorso al giudice
La società riceve di frequente con significativo ritardo, o non riceve affatto, le conferme del ricevimento di fatture rettificate da parte dei destinatari; in un parere rilasciato alla società, l’Amministrazione fiscale polacca ha rilevato che la riduzione dell’importo dell’Iva dovuta dal venditore è subordinata, in base alla normativa fiscale nazionale, al possesso da parte di quest’ultimo di una conferma di ricezione della fattura rettificata consegnata dall’acquirente.
L’autorità giurisdizionale adita a seguito del ricorso presentato dalla società rilevava che la normativa interna appare in contrasto con la disciplina recata dalla direttiva Iva 2006/112/CE, dato che l’obbligo di disporre la conferma di ricevimento di una fattura rettificata non è previsto dalla direttiva. Pertanto, l’introduzione dell’obbligo tramite una normativa nazionale si pone in contrasto con i principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta.
Il ricorso al giudice del rinvio
L’Amministrazione finanziaria ha pertanto presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione polacca, che ha sospeso la questione rimettendola al vaglio della Corte di Giustizia.
Il giudice del rinvio ha in sostanza chiesto agli eurogiudici di conoscere se l’esigenza di subordinare la riduzione della base imponibile quale risultante da una fattura iniziale al possesso da parte del soggetto passivo, della conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario dei beni e dei servizi, rientri nella nozione contemplata all’articolo 90 della direttiva Iva e se i principi i neutralità e proporzionalità ostino a tale esigenza.
La normativa comunitaria
L’articolo 90 prevede che in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è ridotta secondo le condizioni previste dagli Stati membri.
La normativa nazionale
L’articolo 29 della legge polacca relativa all’imposta sui beni e sui servizi prevede che il soggetto passivo possa diminuire la base imponibile stabilita nella fattura, a condizione di disporre prima del decorso del termine di presentazione della dichiarazione fiscale relativa al periodo di imposta in cui il destinatario del bene o del servizio ha ricevuto la fattura rettificata, della conferma, da parte del destinatario del bene o del servizio per cui è stata emessa la fattura, del ricevimento della fattura rettificata.
Le valutazioni della Corte
Secondo la Corte l’’articolo 90 della direttiva IVA è espressione di un potere discrezionale, che concerne le formalità che i soggetti passivi devono adempiere dinanzi alle autorità fiscali degli Stati membri, per procedere, in caso di riduzione del prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, a una debita riduzione della base imponibile.
Con riferimento alla fattispecie in esame, in caso di riduzione del prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la normativa polacca subordina la riduzione della base imponibile, al possesso, da parte del soggetto passivo, della conferma di ricezione di una fattura rettificata rimessa dal destinatario di beni o servizi. Ciò al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’Iva e di contrastare fenomeni di evasione.
Tale requisito rientra nella nozione di condizione, come contemplata dall’articolo 90 della direttiva Iva.
La Corte rileva inoltre che qualora il rimborso dell’Iva divenga impossibile o eccessivamente oneroso, in base alle condizioni nelle quali le domande di rimborso delle imposte possono essere esercitate, il principio di neutralità dell’Iva impone agli Stati membri di stabilire gli strumenti e le modalità procedurali necessari a consentire al soggetto passivo di recuperare l’imposta indebitamente fatturata.
Nel caso di specie, il possesso da parte del fornitore di beni o servizi, di una conferma di ricevimento da parte del destinatario dei medesimi, è idoneo a provare che quest’ultimo è informato del fatto che deve calcolare il suo eventuale diritto alla detrazione dell’Iva sulla base della fattura rettificata.
Tuttavia, la società ha rilevato che l’Amministrazione finanziaria polacca accetta quale unica modalità di conferma di ricevimento, una copia della fattura rettificata su cui il destinatario dei beni e dei servizi ha apposto il timbro.
Peraltro, posto che la conferma di ricevimento consente al fornitore di beni e di servizi di calcolare l’Iva dovuta sulla base degli importi indicati sulla fattura rettificata e/o di recuperare l’integralità dell’eccedenza Iva versata all’Amministrazione fiscale, detto requisito non mette in discussione, in linea di principio, la neutralità dell’Iva.
Tuttavia, la neutralità dell’Iva è lesa quando è impossibile o eccessivamente difficile per il fornitore di beni o di servizi ottenere una conferma di ricevimento entro un termine ragionevole.
Le conclusioni
Secondo gli eurogiudici in linea generale, i principi di neutralità dell’Iva e proporzionalità non ostano a un requisito che subordina la riduzione della base imponibile al possesso, da parte del soggetto passivo, di una conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario di beni o servizi.
Tuttavia, qualora risultasse impossibile o eccessivamente difficile per il soggetto passivo, farsi rimettere in un termine ragionevole, la conferma di ricevimento, non può essergli negato di provare con altri mezzi, dinanzi alla competente autorità fiscale, di aver usato la diligenza necessaria ad accertare che il destinatario di beni o servizi sia in possesso della fattura rettificata e che ne abbia preso conoscenza e dall’altra, che l’operazione sia stata effettivamente realizzata in conformità delle condizioni enunciate nella fattura rettificata.
Marcello Maiorino
pubblicato Lunedì 30 Gennaio 2012
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