Giurisprudenza
Finanziamento – fattura 2 a 1.
Fatto certo, non presunzione
Approfondimento sugli accertamenti condotti nei confronti di concessionarie auto, nei casi il credito al consumo richiesto sia superiore al prezzo di vendita certificato
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In sede di verifica nei confronti di concessionarie auto, capita spesso di rilevare una divergenza tra le fatture di vendita e gli importi indicati nelle proposte di finanziamento che la stessa concessionaria invia, per conto del cliente, a finanziarie e banche con lei convenzionate per la concessione di credito al consumo.
Lo stesso concessionario compila il modulo di richiesta di finanziamento, indicando, fra l’altro, l’autovettura a cui si riferisce la richiesta di finanziamento, il prezzo di acquisto (pari appunto all’importo da finanziare) e il piano di ammortamento.
Il concessionario auto, infine, inoltra le suddette proposte di finanziamento all’ente erogatore, il quale concede quindi il finanzamento per l’importo richiesto (corrispondente all’indicato prezzo di acquisto), inviando direttamente alla concessionaria l’assegno o il bonifico.
 
I contribuenti oggetto di controllo (concessionarie auto), allora, per giustificare tale divergenza, sostengono che, al fine di agevolare l’acquirente (cliente) e fargli ottenere la maggiore liquidità possibile, è pratica usuale aumentare di una certa percentuale il valore del bene oggetto di finanziamento. Secondo gli stessi contribuenti, però, non ci sarebbe sottofatturazione, dato che il prezzo conseguito sarebbe realmente quello fatturato.
 
Tale linea difensiva è stata, però, recentemete respinta dalla Ctp di Firenze, che, con la sentenza n. 79/1/11 del 5 agosto 2011, ha respinto i ricorsi presentati da un contribuente avverso accertamenti per quasi 4 milioni di euro (con condanna alle spese per 15mila euro).
Secondo i giudidi di merito, infatti, il controllo dell’ufficio era stato accurato e sistematico, “frutto di una difficile e complessa operazione di riconciliazione di dati contabili ed extracontabili che ha comportato l’individuazione di delle operazioni non regolari …”.
La correttezza dell’accertamento dell’ufficio, del resto, secondo la Commissione, era in questo caso documentalmente dimostrata dal fatto che la concessionaria, dopo aver garantito alla finanziaria che doveva erogare il credito, assumendosene la responsabilità, che il valore e il prezzo del bene oggetto dell’acquisto da finanziare era di un dato importo, emetteva invece poi fattura per un valore inferiore.
A favore della ricostruzione dell’ufficio, in questi casi, non abbiamo quindi una presunzione, ma ben due fatti certi:
a)                   il valore del bene oggetto di finanziamento, come risultante dalle proposte di finanziamento garantite e sottoscritte dalla stessa concessionaria
b)                  le fatture per corrispettivi inferiori al valore del bene già indicato nella proposta di finanziamento.
 
Date queste due premesse, certe e incontestabili, anche la sottostante evasione fiscale deve quindi essere in sostanza considerata, almeno da un punto di vista probatorio, un fatto certo, derivando dalle stesse dichiarazioni di parte e dalla mera sottrazione algebrica tra valore/prezzo dichiarato nella proposta di finanziamento e fattura, per un corrispettivo inferiore al prezzo già certificato e sottoscritto dal medesimo contribuente.
La sola presunzione (contraria ai fatti certi) è invece quella per cui, pur essendo la proposta di finanziamento per 100 e pur essendo la fattura di vendita del bene per 80, il concessionario quei 20 non li avrebbe evasi.
 
La sentenza, peraltro, riprende e conferma quanto già affermato in un precedente, analogo, contenzioso dalla Ctr Toscana (sentenza n. 14/18/08 del 27/3/2008) - in un giudizio incardinato proprio sulla divergenza tra valore indicato nella proposta di finanziamento per l’acquisto di un’autovettura e corrispettivo poi fatturato - secondo cui “le dichiarazioni di parte in ordine al valore delle operazioni, sia pure rilasciate per altra finalità, costituiscono documentazione certa in assenza, come nella fattispecie di qualsiasi prova della loro erroneità o falsità …”.
 
La Ctr della Toscana, analogamente a quanto fatto ora anche dalla Ctp di Firenze, concludeva in particolare affermando che gli elementi usati per l’accertamento “sono quindi dati certi e concordanti tra di loro per cui è legittima la presunzione che anche le altre operazioni non riscontrate presentino analoghe difformità tra il prezzo reale e l’importo fatturato”, laddove, nel caso all’esame dei giudici d’appello toscani, la sola presunzione (considerata comunque supportata da elementi certi e concordanti) atteneva però al fatto che l’ufficio, in quell’occasione, aveva addirittura proceduto a una ricostruzione induttiva del fatturato; ricostruendo, in sostanza, sulla base della divergenza percentuale che emergeva dalle proposte di finziamento, tutti i ricavi e il volume d’affari della società (e non limitandosi, quindi, a una mera ricostruzione analitica delle singole sottofatturazioni).
 
La fattispecie sopra descritta rientra del resto nello schema indiretto del credito al consumo, nell’ambito del quale si crea un rapporto trilatero tra finanziatore, finanziato e venditore, caratterizzato appunto dalla finalizzazione all’acquisto di un bene (cosiddetto prestito finalizzato).
In tale fattispecie contrattuale, infatti, il cliente (finanziato) dichiara espressamente lo scopo che si propone di raggiungere utilizzando la cifra sovvenzionata (acquisto dell’autovettura).
L’erogazione del credito ha come finalità e condizione esclusiva l’acquisto del bene indicato nel contratto di finanziamento.
E’, dunque, logico e giuridicamente obbligatorio (ancor prima che provato da quanto emerge dalle proposte di finanziamento) che il valore del finanziamento e il prezzo per l’acquisto del bene, che costituisce oggetto (e causa) dello stesso finanziamento, debbano in questi casi coincidere.
 
Del resto, il venditore (nell’ambito del rapporto contrattuale di convenzione con l’ente erogatore del finanziamento) assume in questi casi il ruolo di garante in ordine alla veridicità dei dati indicati nel modello di proposta di finanziamento, compresa la corrispondenza tra il prezzo effettivo di vendita e l’importo richiesto per il finanziamento.

Il prestito finalizzato, come appunto quello in esame, si configura, in sostanza, come un mutuo di scopo, finalizzato all’acquisto di un determinato bene o servizio.  

Dire e sostenere, quindi, sulla base di mere affermazioni di principio, o, nella migliore delle ipotesi, di mere presunzioni semplici, che il prezzo fatturato non era in realtà corrispondente al valore già chiesto con il finanziamento, non è certo sufficiente a superare i fatti certi (valore del bene indicato e garantito dalla concessionaria nella proposta di finanziamento), che rappresentano l’evidente prova della legittimità dei recuperi dell’Amministrazione finanziaria.
Giovambattista Palumbo
pubblicato Venerdì 2 Settembre 2011

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