Mercoledì 22 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Giurisprudenza
La garanzia è un negozio autonomo.
Va oltre l’evanescenza del garantito
Va oltre l’evanescenza del garantito
La polizza mira, infatti, ad assicurare al creditore la presenza di un soggetto solvibile, in grado di renderlo indenne dall’eventuale inadempimento del debitore
La recente sentenza 65/2012 della Corte di cassazione apporta ulteriori contributi alla giurisprudenza in tema di polizza fideiussoria a garanzia del recupero delle somme rimborsate tramite conto fiscale. In particolare, applicando la nozione di causa concreta, la Corte afferma la persistenza della garanzia anche in caso di inesistenza del rapporto tributario o del soggetto che invochi il rimborso e anche nell’eventualità di colpa dell’Amministrazione finanziaria.
La questione interpretativa sulla quale si controverte trae origine da un contenzioso tra una società assicuratrice e l’Amministrazione finanziaria circa la validità della polizza in ipotesi di inesistenza dei debitori principali. Il supremo Collegio ha accolto il ricorso avverso la sentenza d’appello, che condannava l’Amministrazione alla restituzione delle somme versate dalla società, in ragione di polizze fideiussorie stipulate a garanzia di rimborsi erogati a mezzo conto fiscale con i legali rappresentanti di cooperative rivelatesi inesistenti.
Ancora una volta i giudici di legittimità sono stati chiamati a definire – chiarendo la ratio della disciplina della procedura dei rimborsi in conto fiscale, di cui agli articoli 18 - 23 del decreto ministeriale 567/1993 – quale sia la natura e l’oggetto della polizza fideiussoria in esame e in che rapporto essa si ponga rispetto al modello tipico della fideiussione, dal momento che se entrambi sono strumenti posti dall’ordinamento con funzione di garanzia, peculiarità strutturali e contenutistiche ne distinguono il relativo regime giuridico.
Considerando la delicatezza e le difficoltà del contenuto del compito da assolvere, in primo luogo la sentenza ha cercato di sintetizzare in modo chiaro e coerente quelli che sono, in linea generale, gli aspetti strutturali e funzionali della polizza fideiussoria. In relazione alla configurazione dell’assetto negoziale, e sotto il profilo genetico-strutturale, la polizza fideiussoria è articolata in due distinti rapporti:
La pronuncia è in linea con l'orientamento manifestato più volte in materia (cfr Cassazione, sentenze 10490/2006 e 23941/2009), per cui appare oggi predicabile un’interpretazione del concetto di causa che, sul presupposto della obsolescenza della tesi che la configurava come strumento di controllo della sua utilità sociale, affonda le proprie radici in una serrata critica della teoria della predeterminazione causale del negozio (che, a tacer d’altro, non spiega come un contratto tipico possa avere causa illecita), ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato).
La questione interpretativa sulla quale si controverte trae origine da un contenzioso tra una società assicuratrice e l’Amministrazione finanziaria circa la validità della polizza in ipotesi di inesistenza dei debitori principali. Il supremo Collegio ha accolto il ricorso avverso la sentenza d’appello, che condannava l’Amministrazione alla restituzione delle somme versate dalla società, in ragione di polizze fideiussorie stipulate a garanzia di rimborsi erogati a mezzo conto fiscale con i legali rappresentanti di cooperative rivelatesi inesistenti.
Ancora una volta i giudici di legittimità sono stati chiamati a definire – chiarendo la ratio della disciplina della procedura dei rimborsi in conto fiscale, di cui agli articoli 18 - 23 del decreto ministeriale 567/1993 – quale sia la natura e l’oggetto della polizza fideiussoria in esame e in che rapporto essa si ponga rispetto al modello tipico della fideiussione, dal momento che se entrambi sono strumenti posti dall’ordinamento con funzione di garanzia, peculiarità strutturali e contenutistiche ne distinguono il relativo regime giuridico.
Considerando la delicatezza e le difficoltà del contenuto del compito da assolvere, in primo luogo la sentenza ha cercato di sintetizzare in modo chiaro e coerente quelli che sono, in linea generale, gli aspetti strutturali e funzionali della polizza fideiussoria. In relazione alla configurazione dell’assetto negoziale, e sotto il profilo genetico-strutturale, la polizza fideiussoria è articolata in due distinti rapporti:
- uno tra contribuente e fisco, concernente l’obbligazione tributaria, i cui presupposti e la cui disciplina seguono le regole proprie del diritto tributario
- l’altro tra fisco e fideiussore, che trova il suo fondamento nella polizza fideiussoria e nella garanzia con essa prestata, precludendo al garante di sottrarsi all’adempimento richiestogli dall’Amministrazione finanziaria eccependo vicende inerenti al rapporto tributario.
È questa una essenziale differenza morfologica rispetto allo schema tipico delle convenzioni fideiussorie che, caratterizzate dalla funzione di garantire un’obbligazione altrui, intercorrono esclusivamente tra ilfideiussore e il creditore (cfr Cassazione 1525/1984). Elemento normale ed essenziale del vincolofideiussorio è, difatti, pur sempre l’identità con l’obbligazione principale nella sua stessa quantità e nelle sue stesse condizioni, di contro la polizza non mira a garantire l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale (come accade nella fideiussione), ma ad assicurare al creditore la presenza di un soggetto solvibile in grado di tenerlo indenne dall’eventuale inadempimento del medesimo. Ciò dimostra il venir meno di uno degli elementi strutturali della fideiussione, vale a dire l’accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale, con conseguente slittamento verso il modello del contratto autonomo di garanzia e inadeguatezza del modello legalefideiussorio.
La pronuncia è in linea con l'orientamento manifestato più volte in materia (cfr Cassazione, sentenze 10490/2006 e 23941/2009), per cui appare oggi predicabile un’interpretazione del concetto di causa che, sul presupposto della obsolescenza della tesi che la configurava come strumento di controllo della sua utilità sociale, affonda le proprie radici in una serrata critica della teoria della predeterminazione causale del negozio (che, a tacer d’altro, non spiega come un contratto tipico possa avere causa illecita), ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato).
Maria Lembo
pubblicato Martedì 24 Gennaio 2012
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