Solo la società è legittimata a contestare la pertinenza all'oggetto sociale degli atti (anche illeciti) posti in essere dall'amministratore. Perciò, il socio non può sfuggire all'applicazione dell'articolo 5 del Dpr n. 917/1986 (secondo cui i redditi delle società di persone si traducono automaticamente in redditi - pro quota - dei singoli soci), ove tale contestazione manchi (avendo la società mostrato implicitamente, nella domanda di sanatoria, di considerare come sociali i redditi frutto dell'attività dell'amministratore).
Questo il principio giuridico sancito dalla Cassazione, con la recente pronuncia del 4 agosto 2006, n. 17731.
Fatto
Un ufficio finanziario emetteva a carico di una società in nome collettivo (e dei due soci), avvisi di accertamento con i quali rettificava i redditi dagli stessi prodotti negli anni 1990 e 1991.
Il socio minoritario impugnava in sede giurisdizionale tali accertamenti, sostenendo la propria estraneità ai fatti contestati e, quindi, l'inesistenza nei suoi confronti dei presupposti impositivi.
Il giudice di prime cure accoglieva le doglianze del ricorrente, affermando che lo stesso era effettivamente rimasto estraneo ai fatti addebitati e assunti a presupposto dell'imposizione e, di conseguenza, non poteva rispondere fiscalmente delle somme illecitamente incassate solo dall'altro socio-amministratore.
Il gravame proposto dall'ufficio veniva parzialmente accolto dal giudice di appello, che riconosceva la legittimità dell'accertamento, relativo all'anno 1991, e rideterminava il reddito del socio ricorrente per l'anno 1990, "in rapporto al condono effettuato dalla società".
Il contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello, per errata applicazione e interpretazione degli articoli 5 del Dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), e 2291 del Codice civile.
Il ricorrente sostiene che le argomentazioni adoperate in sentenza per stabilire il necessario collegamento tra l'illecita attività dell'amministratore sociale e la responsabilità fiscale della società e dei soci sono inadeguate, giacché non danno contezza del percorso seguito per giungere ad affermare che l'attività dell'amministratore, anche quando svolta in violazione delle norme organizzative della società, era da ritenersi, comunque, pertinente all'azione della società e rispondente a un interesse riconducibile, anche indirettamente, all'oggetto sociale.
Sempre per il ricorrente, inoltre, deve, ritenersi erronea una interpretazione delle indicate disposizioni di legge, che oneri il socio minoritario delle conseguenze fiscali connesse all'attività criminosa posta in essere esclusivamente dall'amministratore sociale.
La decisione della Cassazione
Per la Cassazione, la doglianza è infondata, atteso che l'impugnata decisione non contiene alcuna affermazione di principio in contrasto con il disposto delle citate norme e, oltretutto, argomenta adeguatamente dando contezza del percorso decisionale seguito.
I magistrati di legittimità partono dall'analisi del dato normativo rappresentato dall'articolo 5, comma 1, del Dpr n. 917/1986 (in base al quale "i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili"), e dall'articolo 2291 del Codice civile, che così recita: "Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali".
Proseguendo, poi, nelle proprie argomentazioni, la Corte richiama il principio - già dalla stessa precedentemente affermato (cfr Cassazione, sentenze 903/1999 e 2554/1997) - secondo cui "A norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla effettiva percezione di detti utili, o dalla partecipazione del socio alla gestione sociale".
In buona sostanza, per i giudici di legittimità, l'articolo 5 citato deve essere interpretato nel senso che il rapporto organico tra società e singolo socio-amministratore non viene mai meno, neanche quando l'attività viene espletata in violazione di norme organizzative o di legge. In quest'ultima ipotesi, infatti, rileva solo la circostanza che gli atti posti in essere siano, comunque, pertinenti all'azione della società e rispondano a un interesse riconducibile, anche indirettamente, all'oggetto sociale.
Del resto, già in un'altra occasione la Cassazione ha avuto modo di chiarire (sentenza n. 17678/2004) che "l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra una ipotesi di nullità dell'atto, ma al più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi", con la conseguenza che compete solo alla società il potere di disconoscere o ratificare l'illegittimo operato dell'amministratore e con l'ulteriore conseguenza che, una volta che tale potere sia stato positivamente esercitato, ogni questione relativa alla estraneità dell'atto compiuto rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte motiva il rigetto del ricorso "dovendo, nel caso in esame, ritenersi, per un verso, che l'attività dell'amministratore, pur nella sua illiceità, sia rimasta pertinente all'oggetto sociale ... e, in ogni caso, che la dichiarazione integrativa ex legge n. 413/1991, presentata dalla società per il periodo in questione, nel fare propri, ai fini fiscali, gli effetti dell'illecita attività espletata dall'amministratore, ha reso, in ogni caso, priva di rilievo la dedotta questione dell'interruzione del rapporto organico per l'estraneità dell'attività svolta dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale".
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