Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:48
Giurisprudenza
I trasferimenti di valori mobiliari sono sempre tassabili ?
È uno degli interrogativi cui ha risposto la Corte Ue nella controversia tra una società lussemburghese e il fisco finlandese
In particolare gli Stati membri sono autorizzati a tassare i trasferimenti di valori mobiliari anche nel caso in cui la società destinataria rimetta azioni proprie in contropartita? E cosi facendo non vi è contrasto con quanto indicato nella previsione della direttiva 335 del 1969 sulla raccolta di capitali? La sentenza della Corte di Giustizia giunge al termine di una controversia che ha visto contrapposti una società di diritto lussemburghese e il fisco finlandese. Oggetto del contendere l’assoggettamento o meno all’imposta finlandese di trasferimento patrimoniale, di una cessione di partecipazioni sociali da parte di una società di diritto finlandese alla società di diritto lussemburghese, che, in contropartita di tale cessione, ha effettuato una nuova emissione di azioni proprie.
La normativa comunitaria
La fattispecie va inquadrata nell’ambito della normativa contenuta nella direttiva n. 335 del 1969 sulla raccolta dei capitali (cd. capital duty), che al fine di promuovere la libera circolazione dei capitali, mira ad eliminare ostacoli fiscali in particolare con riferimento ai conferimenti in società. In tal senso, gli articoli da 1 a 9 della predetta direttiva, prevedono la riscossione di un’imposta armonizzata sui conferimenti, mentre i successivi articoli 10 e 11 disciplinano le fattispecie per le quali oltre alla suddetta imposta sui conferimenti, non è ammessa da parte degli altri Stati membri alcuna altra imposizione. L’articolo 12, invece in deroga agli articoli 10 e 11 prevede tra l’altro, la possibilità per gli Stati membri di applicare imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfetariamente o no (…) c) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società (…) nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali
Le argomentazioni della Corte
La questione principale intorno alla quale ruota la controversia, è quella volta a stabilire se l’articolo 12, n.1, lett.a), della direttiva 69/335 autorizzi gli Stati membri a tassare i trasferimenti di valori mobiliari anche nel caso in cui la società destinataria di tali valori rimetta azioni proprie in contropartita, e se a ciò non sia ostativa la previsione di cui all’articolo 12, n.1, lett.c), della medesima direttiva. In altre parole, si tratta di stabilire se la lett.a) dell’articolo 12, n.1, della direttiva n. 69/335 debba essere considerata come una disposizione speciale rispetto alla lett. c) dello stesso art.12, n.1, per cui la prima disposizione prevale sulla seconda nelle situazioni che essa mira specificamente a disciplinare.
La distinzione tra beni
In via preliminare, la Corte ha fatto riferimento al principio pacificamente consolidato nella sua giurisprudenza, secondo cui, nel caso in cui una norma di diritto comunitario sia suscettibile di più interpretazioni, occorre dare priorità a quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile. La Corte ha rilevato che, mentre le lett.a) e b) dell’articolo12 della direttiva, riguardano categorie specifiche di beni, vale a dire, da una parte, i valori mobiliari e, dall’altra, i beni immobili e le aziende commerciali, la lett.c) dello stesso articolo12, si applica a un complesso di beni, vale a dire i «beni di qualsiasi natura» e, inoltre, assoggetta la riscossione delle imposte di trasferimento alla condizione che il trasferimento di tali beni sia «remunerato altrimenti che con quote sociali». In ossequio, pertanto, al principio dell’effetto utile, la nozione di «beni di qualsiasi natura» che compare all’articlo12, n.1, lett.c), della direttiva 69/335 può estendersi soltanto ai beni di natura diversa da quelli menzionati al medesimo articolo 12, n.1, alle lettere a) e b), cioè, rispettivamente, i «valori mobiliari» e i «beni immobili o aziende commerciali». Viceversa, l’interpretazione dell’articolo 12, n.1, lett.c), della direttiva 69/335 nel senso che esso si riferirebbe ai "beni di qualsiasi natura", compresi quelli di cui alle lett.a) e b), dello stesso articolo 12, n.1, avrebbe la conseguenza di assorbire totalmente il contenuto di tali lettere, vanificando pertanto l’utilità connessa all’esistenza di tali previsioni normative.
Trasferimento di valori mobiliari e remunerazione con quote sociali
Tracciati pertanto i confini dell’ambito applicativo delle diverse fattispecie contenute nell’articolo 12, la Corte rileva che, nella fattispecie prospettata nella causa principale, in cui si tratta, da un lato, del trasferimento di valori mobiliari e, dall’altro, della remunerazione di essi con quote sociali, l’articolo12, n.1, lett.c), della direttiva 69/335 non osta alla riscossione di un’imposta, come l’imposta di trasferimento patrimoniale. Di conseguenza l’operazione oggetto della controversia è riconducibile al campo di applicazione dell’articolo 12, n.1, lett.a), della direttiva 69/335 Cee, cosicché la riscossione dell’imposta di trasferimento patrimoniale, nel caso di specie, rientrerebbe in tale disposizione.
Conclusioni
La Corte pertanto conclude nel senso che la direttiva n. 69/335/Cee, deve essere interpretata nel senso che l’articolo 12, n. 1, lett. c), non si applica al prelievo di un’imposta, come l’imposta finlandese di trasferimento patrimoniale, qualora i valori mobiliari siano ceduti a titolo di conferimenti ad una società di capitali che in contropartita di tale cessione rimette azioni proprie di nuova emissione. La riscossione di una tale imposta è invece autorizzata ai sensi dell’art.12, n.1, lett.a), della medesima direttiva.
La normativa comunitaria
La fattispecie va inquadrata nell’ambito della normativa contenuta nella direttiva n. 335 del 1969 sulla raccolta dei capitali (cd. capital duty), che al fine di promuovere la libera circolazione dei capitali, mira ad eliminare ostacoli fiscali in particolare con riferimento ai conferimenti in società. In tal senso, gli articoli da 1 a 9 della predetta direttiva, prevedono la riscossione di un’imposta armonizzata sui conferimenti, mentre i successivi articoli 10 e 11 disciplinano le fattispecie per le quali oltre alla suddetta imposta sui conferimenti, non è ammessa da parte degli altri Stati membri alcuna altra imposizione. L’articolo 12, invece in deroga agli articoli 10 e 11 prevede tra l’altro, la possibilità per gli Stati membri di applicare imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfetariamente o no (…) c) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società (…) nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali
Le argomentazioni della Corte
La questione principale intorno alla quale ruota la controversia, è quella volta a stabilire se l’articolo 12, n.1, lett.a), della direttiva 69/335 autorizzi gli Stati membri a tassare i trasferimenti di valori mobiliari anche nel caso in cui la società destinataria di tali valori rimetta azioni proprie in contropartita, e se a ciò non sia ostativa la previsione di cui all’articolo 12, n.1, lett.c), della medesima direttiva. In altre parole, si tratta di stabilire se la lett.a) dell’articolo 12, n.1, della direttiva n. 69/335 debba essere considerata come una disposizione speciale rispetto alla lett. c) dello stesso art.12, n.1, per cui la prima disposizione prevale sulla seconda nelle situazioni che essa mira specificamente a disciplinare.
La distinzione tra beni
In via preliminare, la Corte ha fatto riferimento al principio pacificamente consolidato nella sua giurisprudenza, secondo cui, nel caso in cui una norma di diritto comunitario sia suscettibile di più interpretazioni, occorre dare priorità a quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile. La Corte ha rilevato che, mentre le lett.a) e b) dell’articolo12 della direttiva, riguardano categorie specifiche di beni, vale a dire, da una parte, i valori mobiliari e, dall’altra, i beni immobili e le aziende commerciali, la lett.c) dello stesso articolo12, si applica a un complesso di beni, vale a dire i «beni di qualsiasi natura» e, inoltre, assoggetta la riscossione delle imposte di trasferimento alla condizione che il trasferimento di tali beni sia «remunerato altrimenti che con quote sociali». In ossequio, pertanto, al principio dell’effetto utile, la nozione di «beni di qualsiasi natura» che compare all’articlo12, n.1, lett.c), della direttiva 69/335 può estendersi soltanto ai beni di natura diversa da quelli menzionati al medesimo articolo 12, n.1, alle lettere a) e b), cioè, rispettivamente, i «valori mobiliari» e i «beni immobili o aziende commerciali». Viceversa, l’interpretazione dell’articolo 12, n.1, lett.c), della direttiva 69/335 nel senso che esso si riferirebbe ai "beni di qualsiasi natura", compresi quelli di cui alle lett.a) e b), dello stesso articolo 12, n.1, avrebbe la conseguenza di assorbire totalmente il contenuto di tali lettere, vanificando pertanto l’utilità connessa all’esistenza di tali previsioni normative.
Trasferimento di valori mobiliari e remunerazione con quote sociali
Tracciati pertanto i confini dell’ambito applicativo delle diverse fattispecie contenute nell’articolo 12, la Corte rileva che, nella fattispecie prospettata nella causa principale, in cui si tratta, da un lato, del trasferimento di valori mobiliari e, dall’altro, della remunerazione di essi con quote sociali, l’articolo12, n.1, lett.c), della direttiva 69/335 non osta alla riscossione di un’imposta, come l’imposta di trasferimento patrimoniale. Di conseguenza l’operazione oggetto della controversia è riconducibile al campo di applicazione dell’articolo 12, n.1, lett.a), della direttiva 69/335 Cee, cosicché la riscossione dell’imposta di trasferimento patrimoniale, nel caso di specie, rientrerebbe in tale disposizione.
Conclusioni
La Corte pertanto conclude nel senso che la direttiva n. 69/335/Cee, deve essere interpretata nel senso che l’articolo 12, n. 1, lett. c), non si applica al prelievo di un’imposta, come l’imposta finlandese di trasferimento patrimoniale, qualora i valori mobiliari siano ceduti a titolo di conferimenti ad una società di capitali che in contropartita di tale cessione rimette azioni proprie di nuova emissione. La riscossione di una tale imposta è invece autorizzata ai sensi dell’art.12, n.1, lett.a), della medesima direttiva.
Marcello Maiorino
pubblicato Martedì 12 Febbraio 2008
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