Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 12:48
Giurisprudenza
Il diritto a detrazione non può essere soggetto a oneri eccessivi
Bocciata dalla Corte Ue la legge polacca nella parte in cui subordina l’erogazione dei rimborsi a condizioni troppo gravose
Il procedimento in esame (causa C-25/07), sollevato dinanzi ai giudici comunitari dalle autorità fiscali polacche, concerne la compatibilità con il diritto comunitario della normativa vigente in Polonia in materia di rimborsi Iva. Oggetto di rilievo da parte degli eurogiudici sono i termini previsti per l’erogazione del rimborso in favore di soggetti passivi (comunitari) nei casi in cui l’Iva versata risulti superiore a quella dovuta. Gli articoli della sesta direttiva da tener presente per la risoluzione della predetta questione sono: l’articolo 2 secondo cui l’imposta si applica in modo proporzionale al prezzo dei beni e servizi, indipendentemente dal numero di transazioni intervenute nel processo di distribuzione e produzione del bene antecedente la fase dell’imposizione; l’articolo 18 che regola l’esercizio della detrazione dell’imposta addebitata e/o assolta nell’esercizio di un’attività rilevante ai fini Iva nonché i criteri secondo cui il soggetto può chiedere il rimborso della eccedenza o disporre il riporto della stessa in altro momento. Sono, inoltre, consentite, previo esperimento dell’apposita procedura di autorizzazione del Consiglio, su proposta della Commissione, deroghe a tali disposizioni purchè sorrette dall’esigenza di semplificare la riscossione dell’imposta o evitare alcune frodi o evasioni fiscali.
L’oggetto della controversia
La questione riguarda un contribuente polacco che, avendo versato l’imposta in misura eccedente al dovuto, provvedeva a richiederne il rimborso, conformemente a quanto disposto dal citato articolo 18 della sesta direttiva, alle autorità fiscali polacche nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione Iva. Le competenti autorità rigettavano la richiesta rilevando che l’impresa, costituita da meno di un anno, non aveva fornito all’Erario la cauzione appositamente prevista e consistente o in una garanzia patrimoniale o in una garanzia bancaria. Inoltre il fisco polacco obiettava che, in presenza della necessità di disporre i controlli dovuti, il termine di sessanta giorni può essere legittimamente prorogato sino a centottanta giorni.
L’intervento degli eurogiudici
La controversia che ne è scaturita è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee per le opportune valutazioni di conformità della normativa nazionale con le disposizioni della sesta direttiva. Investita della questione, la Corte, facendo riferimento a un’ampia e consolidata giurisprudenza in materia, ha rilevato, preliminarmente, che il diritto dei soggetti passivi a esercitare la detrazione dell’imposta addebitata e/o assolta per l’acquisto di beni e servizi inerenti la loro attività costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’Iva che, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.
Attenti al principio di neutralità
Ciò vuol dire, prosegue la Corte, che se agli Stati membri è accordata una libertà di manovra nello stabilire le modalità di rimborso dell’eccedenza di Iva, tali modalità non devono ledere il principio della neutralità del sistema tributario dell’Iva rendendo difficile se non impossibile l’esercizio del predetto diritto. In buona sostanza, la Corte ribadisce che gli Stati membri devono consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito di imposta vantato. Ciò comporta che i tempi previsti per il soddisfacimento della pretesa creditoria devono essere ragionevoli e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (in merito si rinvia alla. sentenza C-78/200 con cui la Corte accolse il ricorso proposto dalla Commissione europea avverso l’Italia per aver previsto la possibilità di rimborsare il credito Iva vantato dal contribuente mediante titoli di Stato). Alla luce di tali considerazioni, prosegue la Corte, che deve essere valutata la legittimità della disposizione vigente in Polonia in materia di rimborsi Iva.
Le valutazioni relative al caso singolo
A parere dei giudici è indubbio che i nuovi soggetti passivi sono soggetti a modalità di rimborso dell’Iva più onerose di quelle che gravano sugli altri soggetti passivi in quanto vedono il loro diritto condizionato al trascorrere di un maggior lasso di tempo (circa il triplo di quello previsto per gli altri contribuenti). Inoltre secondo la Corte non è meritevole di accoglimento l’obiezione del governo polacco secondo cui il maggior lasso di tempo è funzionale all’esperimento di controlli e accertamenti volti a contrastare violazioni e frodi. Infatti se è vero che gli Stati devono porre in essere le iniziative più idonee a prevenire gli abusi, è anche vero che, conformemente al principio di proporzionalità, devono utilizzare mezzi adeguati, tali da consentire il raggiungimento del predetto obiettivo. Per raggiungerlo, però non si deve pregiudicare seriamente il principio fondamentale del diritto alla detrazione dell’Iva.
Le conclusioni
Secondo la Corte dato che la normativa nazionale in esame non consente ai contribuenti interessati di fornire una prova della loro “virtuosità” ma si limita a imporre, sic et simpliciter, i condizionamenti e i limiti contestati, la normativa in oggetto si pone in contrasto con i principi fondamentali attorno cui ruota il sistema comune dell’Iva. Pertanto non risulta che la Repubblica polacca sia stata autorizzata dalle istituzioni comunitarie ad adottare le misure restrittive in esame. Di conseguenza i giudici concludono affermando la illegittimità delle disposizioni nazionali nella parte in cui ancorano l’esercizio del diritto alla detrazione a limiti temporali e modalità operative tanto gravose ed onerose.
Il procedimento in esame (causa C-25/07), sollevato dinanzi ai giudici comunitari dalle autorità fiscali polacche, concerne la compatibilità con il diritto comunitario della normativa vigente in Polonia in materia di rimborsi Iva. Oggetto di rilievo da parte degli eurogiudici sono i termini previsti per l’erogazione del rimborso in favore di soggetti passivi (comunitari) nei casi in cui l’Iva versata risulti superiore a quella dovuta. Gli articoli della sesta direttiva da tener presente per la risoluzione della predetta questione sono: l’articolo 2 secondo cui l’imposta si applica in modo proporzionale al prezzo dei beni e servizi, indipendentemente dal numero di transazioni intervenute nel processo di distribuzione e produzione del bene antecedente la fase dell’imposizione; l’articolo 18 che regola l’esercizio della detrazione dell’imposta addebitata e/o assolta nell’esercizio di un’attività rilevante ai fini Iva nonché i criteri secondo cui il soggetto può chiedere il rimborso della eccedenza o disporre il riporto della stessa in altro momento. Sono, inoltre, consentite, previo esperimento dell’apposita procedura di autorizzazione del Consiglio, su proposta della Commissione, deroghe a tali disposizioni purchè sorrette dall’esigenza di semplificare la riscossione dell’imposta o evitare alcune frodi o evasioni fiscali. L’oggetto della controversia
La questione riguarda un contribuente polacco che, avendo versato l’imposta in misura eccedente al dovuto, provvedeva a richiederne il rimborso, conformemente a quanto disposto dal citato articolo 18 della sesta direttiva, alle autorità fiscali polacche nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione Iva. Le competenti autorità rigettavano la richiesta rilevando che l’impresa, costituita da meno di un anno, non aveva fornito all’Erario la cauzione appositamente prevista e consistente o in una garanzia patrimoniale o in una garanzia bancaria. Inoltre il fisco polacco obiettava che, in presenza della necessità di disporre i controlli dovuti, il termine di sessanta giorni può essere legittimamente prorogato sino a centottanta giorni.
L’intervento degli eurogiudici
La controversia che ne è scaturita è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee per le opportune valutazioni di conformità della normativa nazionale con le disposizioni della sesta direttiva. Investita della questione, la Corte, facendo riferimento a un’ampia e consolidata giurisprudenza in materia, ha rilevato, preliminarmente, che il diritto dei soggetti passivi a esercitare la detrazione dell’imposta addebitata e/o assolta per l’acquisto di beni e servizi inerenti la loro attività costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’Iva che, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.
Attenti al principio di neutralità
Ciò vuol dire, prosegue la Corte, che se agli Stati membri è accordata una libertà di manovra nello stabilire le modalità di rimborso dell’eccedenza di Iva, tali modalità non devono ledere il principio della neutralità del sistema tributario dell’Iva rendendo difficile se non impossibile l’esercizio del predetto diritto. In buona sostanza, la Corte ribadisce che gli Stati membri devono consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito di imposta vantato. Ciò comporta che i tempi previsti per il soddisfacimento della pretesa creditoria devono essere ragionevoli e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (in merito si rinvia alla. sentenza C-78/200 con cui la Corte accolse il ricorso proposto dalla Commissione europea avverso l’Italia per aver previsto la possibilità di rimborsare il credito Iva vantato dal contribuente mediante titoli di Stato). Alla luce di tali considerazioni, prosegue la Corte, che deve essere valutata la legittimità della disposizione vigente in Polonia in materia di rimborsi Iva.
Le valutazioni relative al caso singolo
A parere dei giudici è indubbio che i nuovi soggetti passivi sono soggetti a modalità di rimborso dell’Iva più onerose di quelle che gravano sugli altri soggetti passivi in quanto vedono il loro diritto condizionato al trascorrere di un maggior lasso di tempo (circa il triplo di quello previsto per gli altri contribuenti). Inoltre secondo la Corte non è meritevole di accoglimento l’obiezione del governo polacco secondo cui il maggior lasso di tempo è funzionale all’esperimento di controlli e accertamenti volti a contrastare violazioni e frodi. Infatti se è vero che gli Stati devono porre in essere le iniziative più idonee a prevenire gli abusi, è anche vero che, conformemente al principio di proporzionalità, devono utilizzare mezzi adeguati, tali da consentire il raggiungimento del predetto obiettivo. Per raggiungerlo, però non si deve pregiudicare seriamente il principio fondamentale del diritto alla detrazione dell’Iva.
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Raffaella Salerno
pubblicato Martedì 22 Luglio 2008
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