Giurisprudenza
Il giudicato esterno nel processo tributario nuovamente all'esame della Corte suprema
Non fa parte delle prove ma va assimilato, per la sua natura e gli effetti che produce, agli atti normativi
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La sentenza n. 362 dell'11 gennaio 2006 del giudice di legittimità merita di essere segnalata all'attenzione dell'operatore tributario, in quanto ha statuito, con articolate argomentazioni, in tema di giudicato esterno, i seguenti capisaldi:

  • qualora due giudizi abbiano riferimento a uno stesso(1) rapporto giuridico, e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento, così compiuto, in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto (Cass. civ., sent. n. 19772 del 2003), e tale giudicato è rilevabile anche in sede di legittimità(2), al pari del giudicato interno, purché risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito e che non siano, invece, prodotti per la prima volta in cassazione, operando in tale ultimo caso la preclusione di cui all'articolo 372 del codice di procedura civile (cfr. ex multis, Cass. civ., sent. n. 16376 del 2003)
  • è ammissibile la rilevabilità anche di ufficio del giudicato esterno, fermo restando che l'autorità del giudicato non fa parte delle prove, dovendosi piuttosto assimilare, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, agli atti normativi, con la conseguenza - tra l'altro - che l'interpretazione del giudicato deve essere trattata alla stregua dell'interpretazione delle norme anziché all'interpretazione dei negozi e atti giuridici
  • per evitare il rischio di un conflitto tra decisioni definitive, è denunciabile con ricorso per cassazione il contrasto rispetto a un giudicato esterno al pari di quanto avviene per lo ius superveniens, atteso che il controllo di legittimità non ha per oggetto solamente l'errore del giudice, ma è inteso a verificare anche la conformità della sentenza al diritto.

Riflessioni sul giudicato esterno
Giova osservare che, in caso di contrasto tra due giudicati, prevale quello successivo sotto il profilo temporale; formatosi il giudicato sulla nuova sentenza, si ritiene che l'autorità del giudicato posteriore prevalga sull'antecedente.

Occorre rifarsi al criterio temporale, in base alla regola generale lex posterio derogat priori e pertanto il giudicato successivo prevale in ogni caso sul primo (Cass. sentenza n. 833 del 25/1/1993).

Le decisioni di accoglimento (ad esempio, additive) della Consulta hanno effetto retroattivo e operatività nei confronti dei giudici e del legislatore; la loro efficacia è erga omnes ed ex tunc. Tale efficacia retroattiva non si estende ai rapporti esauriti ossia a quelli che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del decorso dei termini di prescrizione o di decadenza.

La retroattività della sentenza additiva trova il suo naturale limite nella intangibilità delle situazioni e dei rapporti ormai esauriti in epoca precedente alla decisione della Corte (si pensi al giudicato che costituisce un modo di essere non più mutabile della realtà giuridica).

Lo ius superveniens non può travolgere il giudicato già formatosi, la cui intangibilità rappresenta un principio fondamentale nel nostro sistema giuridico, quando il giudicato stesso abbia carattere sostanziale, consegua cioè a pronunce che, oltre a essere passate formalmente in giudicato, incidano sul diritto fatto valere in giudizio, anche risolvendo solo questioni preliminari di merito (Cassazione sentenza n. 2091 del 4/2/2004).

La cosa giudicata resiste anche allo ius superveniens cioè alla nuova legge che regoli diversamente anche con efficacia retroattiva il rapporto giuridico già irretrattabilmente deciso, perché la sua essenza è quella di impedire che si giudichi una seconda volta sul medesimo oggetto tra le stesse parti.

Giova ricordare, infine, che la stessa sezione tributaria, con sentenza n. 20035 del 17/10/2005, sussistendo il contrasto giurisprudenziale in ordine alla rilevabilità del giudicato esterno, ex articolo 372 c.p.c., e alla sua efficacia con riferimento agli altri giudizi nelle altre annualità della stessa imposta(3), ha sottoposto al primo Presidente la questione al fine della sua deduzione alle sezioni unite della Corte di cassazione.

NOTE
1. Il giudicato esterno invocato con la memoria aggiunta non può essere preso in considerazione trattandosi di sentenza prodotta per la prima volta in sede di legittimità e non attenendo la stessa alla medesima fattispecie (Cassazione sentenza del 28/9/2005, n. 19007).

2. Angelo Buscema, "Rilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimità. Ultimi orientamenti" in FISCOoggi del 23 novembre 2004.

3. Vd. sull'irrilevanza del giudicato esterno relativo a differente periodo d'imposta - Cassazione sez. trib. sent. n. 6859 del 19 gennaio 2005, dep. il 1° aprile 2005. Vd. Angelo Buscema, "La sentenza relativa a un periodo d'imposta è autonoma e non costituisce cosa giudicata rispetto ad altre annualità" in FISCOoggi del 21 ottobre 2003.

Angelo Buscema
pubblicato Mercoledì 1 Febbraio 2006

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