Giurisprudenza
Indagini bancarie. Avanti comunque
se l’autorizzazione non è esibita
L’ottenimento del provvedimento dalla propria competente struttura è l’unico obbligo per i verificatori
E’ legittimo l’accertamento fiscale fondato sulle indagini bancarie anche se l’autorizzazione per procedere all’esame dei conti non è esibita al contribuente sottoposto a verifica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10675 del 4 maggio 2010.
 
Il fatto
A ricorrere in Cassazione era stato il contribuente, che contestava la legittimità dell’accertamento (Iva) sulla base, tra l'altro, della mancata esibizione, da parte dei verificatori, del provvedimento di autorizzazione all’accesso ai propri dati bancari, nonché della sua adesione al condono (articolo 9, legge 289/2002), relativamente all’Iva.

L’ordinanza della Corte
La Cassazione ha esaminato il ricorso in camera di consiglio e lo ha rigettato per “manifesta infondatezza”.
Nell’ambito delle attività istruttorie degli uffici, le verifiche svolte sui conti correnti bancari intestati al contribuente devono essere debitamente autorizzate. Ai fini dell’accesso alle informazioni riguardanti i conti correnti bancari e, in generale, i rapporti intrattenuti dal contribuente con gli intermediari finanziari, i verificatori devono essere preventivamente autorizzati mediante apposito provvedimento emesso dalle strutture competenti delle Amministrazioni di appartenenza (direzioni regionali delle Entrate o comandi regionali della Guardia di finanza).
Non è, però, necessario che il suddetto provvedimento di autorizzazione a procedere sia esibito al contribuente durante le operazioni ispettive.
 
La Corte ha ricordato che le risultanze delle indagini finanziarie danno origine ad una “presunzione legale”, in base alla quale tutti i rapporti bancari si presumono afferenti all’attività imprenditoriale, costituendo ricavi o compensi, salvo prova contraria a carico del contribuente.
Inoltre, confermando un precedente orientamento (sentenza n. 6874/2009) il collegio ha affermato che il provvedimento di autorizzazione alle indagini finanziarie non necessita di specifica motivazione.
 
I giudici hanno, infine, sottolineato come non assuma rilievo il fatto che il contribuente avesse aderito al condono ai fini Iva, in quanto il tributo, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia, non è condonabile da parte degli Stati membri (sentenza 17 luglio 2008, C–132-06).
Giovanni Bagni
pubblicato Venerdì 21 Maggio 2010

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
silenzio
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione