Giurisprudenza
Ingiunzione avviso non impugnato.
Non si può invocarne il condono
L’intimazione a pagare è un mero atto liquidatorio di una pretesa del Fisco divenuta ormai inattaccabile
portafoglio
Con ordinanza n. 25364 del 15 dicembre, la Corte di cassazione ha stabilito che il condono delle liti pendenti non copre i successivi sviluppi dell’avviso di accertamento Iva non tempestivamente impugnato dal contribuente.
 
Il fatto
A seguito di accertamento ai sensi dell’articolo 54 del Dpr 633/1972, divenuto definitivo per mancata impugnazione, l’ufficio finanziario procedeva, con ingiunzione fiscale, al conseguente recupero di quanto risultava dovuto. Nel frattempo, entrata in vigore la legge 289/2002 sulle sanatorie fiscali, la società intimata presentava istanza, ai sensi dell’articolo 16, per la definizione della lite pendente.
L’ente respingeva la validità di tale soluzione proprio perché riguardante l’impugnazione della cartella esattoriale, trovando condivisione nella Commissione tributaria di primo grado, con sentenza confermata in appello, nei cui confronti il soccombente si opponeva in Cassazione affidando il ricorso a censure così articolate:
  1. con il primo motivo, denuncia illegittimità del diniego per violazione dell’articolo 16, in quanto l’ingiunzione di pagamento è un atto di imposizione e come tale suscettibile di chiusura; né, peraltro, sussisterebbero preclusioni espressamente previste dalla legge. Quindi, la locuzione “ogni altro atto di imposizione” contenuta nella norma comprenderebbe “tutte” le controversie in itinere, a eccezione soltanto delle liti per le quali è intervenuta sentenza passata in giudicato
  2. con il secondo profilo, appunta vizio di motivazione per non avere il giudice d’appello valutato la circostanza (fattuale) che la cartella conseguiva ad accertamento derivante da una pretesa tributaria riconosciuta erronea da entrambe le parti.
 
La decisione della Cassazione
Con l’ordinanza n. 25364/2010, la Suprema corte torna a occuparsi della valenza definitoria agevolata (articolo 16 della Finanziaria 2003), chiarendo che costituisce principio consolidato di legittimità (cfr Cassazione, sentenze nn. 19204/2006, 13243/2003, 11354/2003 e 5105/2001) quello secondo cui non può ritenersi lite fiscale pendente – per cui è priva di fondamento la richiesta di sua definizione tramite condono – la controversia introdotta con l’impugnazione di un’ingiunzione fiscale, la quale, al pari della cartella di pagamento, quando faccia seguito a un atto di accertamento, si esaurisce in un’intimazione al versamento della somma dovuta in base all’avviso, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, tanto che la sua sindacabilità in giudizio è limitata ai vizi ad essa propri (Cassazione, sentenza n. 25614/2010), e non per questioni attinenti all’atto di accertamento.
 
La norma stabilisce, infatti, al comma 3, che a tal fine si intende per “lite pendente”, quella in cui è parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato avente a oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni “e ogni altro atto di imposizione”, per i quali alla data di entrata in vigore della legge è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio. Dalla dizione testuale della norma si ricava che detta disposizione speciale può trovare applicazione solo in presenza di controversie relative al momento impositivo, per cui devono ritenersi esclusi tutti quegli atti che fanno seguito a un avviso di liquidazione divenuto definitivo, perché non impugnato, che non integra né un autonomo atto impositivo né un atto di irrogazione di sanzioni.
 
La fattispecie prevista dalla norma speciale richiede, quindi, l’esistenza di una lite fiscale tra contribuente e Amministrazione e, come corollario, che la lite sia effettiva e non meramente apparente (Cassazione, sentenze nn. 5105/2001 e 2976/2002), deve riguardare, cioè, l’accertamento dell’esistenza e dell’entità dei presupposti dell’imposizione e non deve limitarsi al momento della mera liquidazione dell’imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili (Cassazione, sentenza n. 7892/2005). Nella specie, poiché il provvedimento impugnato era un atto di ingiunzione fiscale emesso a seguito di un avviso di accertamento non opposto, pertanto definitivo, la controversia pendente concerneva non un vero e proprio atto impositivo ma un atto meramente liquidatorio di una pretesa fiscale a carico del contribuente ormai indiscutibile per l’Amministrazione.
 
L’ingiunzione fiscale, al pari della cartella di pagamento, quando faccia seguito a un avviso di accertamento, si esaurisce in un’intimazione al versamento della somma dovuta in base all’avviso stesso, e non integra – al pari del ruolo – un nuovo e autonomo atto impositivo, tanto è che resta sindacabile in giudizio solo per vizi a essa propri e non per questioni attinenti al merito dell’accertato (Cassazione, sentenza n. 11235/2002).
 In ultima analisi, la cartella di pagamento non può quindi considerarsi atto impositivo, suscettibile di condono (Cassazione, sentenza n. 2439/2010).
 
Per completezza, occorre aggiungere che nessuna violazione degli articoli 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo) della Costituzione è ravvisabile nella disciplina in esame, con riferimento a un’ipotetica tutela cautelare spettante al contribuente, dovendosi escludere alla radice l’esistenza dei presupposti di una simile tutela in relazione al provvedimento adottato dall’Amministrazione sulla domanda di condono (Cassazione, sentenza n. 6205/2006).
Infatti, la presentazione della domanda di definizione della lite pendente, mentre determina la sospensione del processo pendente, non interferisce sulla procedura di riscossione nei limiti in cui essa possa essere legittimamente coltivata dall’Amministrazione in pendenza del giudizio di impugnazione del titolo sul quale quella procedura si fonda. Cosicché, anche l’adozione da parte dell’ufficio del provvedimento relativo alla domanda di definizione, non produce effetti nuovi e modificativi della situazione preesistente, salvo che, per quanto relativo alla prosecuzione del processo, nel quale poi, prima ancora della pronuncia sul ricorso originario del contribuente, il giudice sarà eventualmente chiamato a decidere sulla validità del provvedimento di diniego del condono, qualora impugnato dall’interessato.
 
In conclusione, dunque, il ricorso del contribuente è da respingere in quanto configgente con la trama argomentativa della sentenza impugnata, la quale ha fatto riferimento alla regula iuris maturata nella giurisprudenza di legittimità.
Salvatore Servidio
pubblicato Giovedì 30 Dicembre 2010

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