Giurisprudenza
Interposizione fittizia di società.
Per l’avviso basta la presunzione
La semplice documentazione e l’evidenza del carattere antieconomico di una triangolazione sono prove sufficienti
La sentenza della Cassazione n. 12788 del 10 giugno riguarda un caso di triangolazione fra una società italiana, una svizzera e una tedesca.
L’Amministrazione finanziaria contestava alla Srl italiana, in liquidazione, la mancata contabilizzazione di maggior ricavi conseguiti in due esercizi, provvedendo a notificare due distinti avvisi di accertamento ai fini dell’Iva, Irpef e Ilor.
Contro i due avvisi di accertamento, la contribuente proponeva un unico ricorso alla Commissione tributaria, accolto soltanto parzialmente, perché i giudici hanno ritenuto inapplicabili al caso i dettami del Dpr 600/1973.

L’Agenzia delle Entrate, soccombente nella sentenza di primo grado, ricorreva in appello ma, anche in questo caso, il ricorso veniva rigettato dai giudici del gravame, che ritenevano gli elementi indiziari raccolti nel corso della verifica una mera presunzione dell’interposizione fittizia, non idonea, quindi, a provare l’elusione fiscale (articolo 37 Dpr 600/1973).
In particolare, la Ctr ha chiarito che gli indizi consistenti nella localizzazione extranazionale delle società, nella inesistenza di strutture operative e nella presenza di un socio occulto, non proverebbero il fenomeno dell’interposizione, in quanto, i rapporti commerciali intercorsi tra le società e la suddivisione tra le stesse degli utili, in relazione alle distinte attività esercitate, corrisponderebbero a rapporti contrattuali reali fra soggetti esistenti, dotati di oggetto sociale, di proprio capitale e di specifica compagine societaria.

Contro la sentenza della Commissione regionale, l’Agenzia è ricorsa in Cassazione adducendo la violazione e falsa applicazione del Dpr 600/1973, articolo 37, comma 3, in relazione all’articolo 360 cpc, comma 1, n. 3), e l’omessa o insufficiente motivazione circa il mancato apprezzamento degli elementi probatori, quali la riconducibilità a un’unica persona delle attività esercitate dalle tre società e la ripartizione degli utili nei confronti di una società (la svizzera) che non avrebbe svolto alcuna attività di commercializzazione dei prodotti venduti in Germania.

La sentenza
Nel ricorso dell’Amministrazione è stato rappresentato il fatto che dietro le triangolazioni commerciali si nascondeva un unico imprenditore. Questi, come evidenziava tra l’altro la verifica fiscale, era proprietario e amministratore della società svizzera, nonché socio di quelle italiana e tedesca. In definitiva, era in grado di stabilire le strategie economiche e di vendita di tutte e tre le società.

L’Amministrazione ribadisce anche “l’inefficienza economica, finanziaria e commerciale” delle operazioni commerciali realizzate dalle società.
Dalla documentazione contabile della società italiana, è emerso che la triangolazione posta in essere dalle imprese non rispondeva ad alcuna esigenza produttiva: la Srl italiana trasferiva i prodotti a una delle due società estere che, a sua volta, cedeva all’altra i beni che venivano poi venduti nel mercato tedesco. La società svizzera non partecipava affatto al ciclo di produzione e, dunque, la ripartizione secondo percentuali prestabilite del margine dell’utile conseguito tra le tre società non trova alcuna giustificazione se non nella volontà di eludere l’imposta da parte delle imprese.
Gli ispettori del fisco avevano accertato che il reddito prodotto dalla Srl italiana veniva depurato, in base al regime del margine lordo, dai ricavi conseguiti dalla società svizzera, in quanto la tassazione del paese elvetico, come noto, è più favorevole di quella italiana.

La Suprema corte, nella sentenza, ha voluto ribadire il principio (antielusivo) di diritto dell’imputazione diretta al contribuente “dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona”. Il fine della norma è proprio quello di evitare che, attraverso il compimento di azioni fraudolente che aggirerebbero il divieto imposto dalla normativa tributaria, venga sottratto a tassazione il reddito prodotto.

La Corte di cassazione non ha condiviso la nozione di interposta persona fornita nel giudizio di secondo grado. Ha chiarito che non si può semplicemente fare riferimento “alla presenza di uno schermo societario esclusivamente preordinato al fine della elusione della normativa tributaria”, perché la semplice presenza di un soggetto societario distinto da quello cui i redditi devono essere imputati non è sufficiente a far configurare il fenomeno dell’interposizione atteso che, come emerge dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, “l’interposizione fittizia di persona costituisce dissimulazione parziale di una delle parti contraenti, nel senso che i diritti nascenti dal contratto sono effettivamente acquistati dall’interponente e non già dal contraente simulato (interposto): essa ha come necessario presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio non soltanto dell’interponente e dell’interposto, ma anche del terzo contraente, la cui volontà negoziale deve, in ogni caso, essere diretta non solo a considerare la funzione meramente figurativa del contraente apparente, ma anche ad assumere diritti e obblighi nei confronti dell’interponente” (Cassazione 723/1979 e 8843/2007).

I giudici d’appello, nell’interpretare in modo restrittivo la norma sull’interposizione, non hanno valutato correttamente la rilevanza probatoria delle risultanze degli accertamenti fiscali da cui emergeva lo svolgimento di un’attività elusiva finalizzata alla sottrazione di ricavi dal reddito d’impresa.
In conclusione, osservano dai giudici di piazza Cavour, “il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, prevede che gli uffici competenti, al fine di accertare la manovra elusiva del contribuente, possano avvalersi della "prova per presunzione", la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare (cfr. Corte Cass. 1^ sez. 12.7.1999 n. 7338; id. 5^ sez. 7.5.2007 n. 10345; id. 5^ sez. 30.12.2009 n. 27964) e che tale prova può ritenersi raggiunta ove l’Amministrazione in base agli elementi indiziari offerti individui e precisi gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere che le operazioni, attuate mediante utilizzo di schemi negoziali tipici od atipici, debbano essere considerate come irragionevoli in una normale logica di mercato e dunque prive di reale contenuto economico diverso dal risparmio di imposta, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 17.10.2008 n. 25374; id. 5^ sez. 21.1.2009 n. 1465; id. 5^ sez. 22.9.2010 n. 20029)”.

Meccanismo della diluizione degli utili conseguiti
In buona sostanza, il meccanismo della “diluizione degli utili conseguiti” veniva attuato attraverso l’attività di impresa mediante trasferimento di una percentuale degli stessi a un soggetto terzo che agiva come acquirente/rivenditore intermedio tra il produttore e il distributore, il quale, attraverso una stabile organizzazione realizzata attraverso la direzione e la partecipazione sociale nelle diverse società interessate, di una medesima persona fisica, poneva in essere un sistema di atti negoziali aventi a oggetto la cessione di beni, dalla società fornitrice fino a quella incaricata della distribuzione del prodotto sul mercato di destinazione, transitando per una cessione intermedia a favore di società esclusivamente tenuta ad acquistare dalla fornitrice e rivendere detti beni alla distributrice finale, senza svolgimento di ulteriori attività inerenti il ciclo produttivo o commerciale dei beni.
Fin da principio venivano predeterminate, a monte, le quote percentuali dei cosiddetti margini lordi, che erano il risultato della differenza tra il prezzo della prima compravendita e il prezzo realizzato sul mercato finale (nella fattispecie, il mercato tedesco), attribuite a ciascuna società.

Per quanto riguarda il sistema fiscale italiano, come detto, veniva sottratta una quota di ricavi della società per imputarla alla società elvetica, che ha un sistema di tassazione più favorevole.
Resta il fatto che spettava alla società italiana provare al Fisco che le triangolazioni commerciali intercorse tra lei e le società estere rientravano nell’ambito delle logiche aziendali.
Valerio Giuliani
pubblicato Giovedì 16 Giugno 2011

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